DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 209     
Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, recante  norme  regolamentari  relative  all'applicazione  della
legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la  quale  e'  stata  autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed  e'  stata  data  esecuzione
alla medesima; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  con
allegati e atto finale, fatta a Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,
nonche' l'Accordo di applicazione della Parte  IX  della  Convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,  ratificati
e resi  esecutivi  dalla  legge  2  dicembre  1994,  n.  689,  ed  in
particolare la Parte V (Zona economica esclusiva); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal  decreto
legislativo n. 157 del 2006; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di  zone
di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare
territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi
e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni; 
  Vista la legge del 23 ottobre 2009,  n.  157,  che  disciplina  gli
interventi  sul  patrimonio  culturale  subacqueo   nelle   zone   di
protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
n. 61, e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visti i rilevanti accordi in materia  di  protezione  dell'ambiente
marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali: 
    la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato
dallo scarico di rifiuti e altre  sostanze,  fatta  a  Londra  il  29
dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto  1975,  ratificata  con
legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo  Protocollo  di  cui  alla
legge 13 febbraio 2006, n. 87; 
    la  Convenzione  per  la   protezione   del   Mare   Mediterraneo
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata
in vigore il 12  febbraio  1978  e  relativi  Protocolli,  ratificata
dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30; 
    l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e  ratificato
in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980; 
    la    Convenzione    internazionale    per     la     prevenzione
dell'inquinamento  causato  da  navi   (Convenzione   MARPOL   73/78)
ratificata dalla legge  29  settembre  1980,  n.  662,  e  successive
modificazioni, emendata con il protocollo adottato  a  Londra  il  17
febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438; 
    la Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in
particolare la Decisione  IX/20  (Marine  and  coastal  biodiversity)
relativa all'istituzione di aree  marine  protette  oltre  il  limite
della giurisdizione nazionale, adottata  nella  9ª  Conferenza  delle
Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania)  dal  19  al  30  maggio
2008; 
    l'Accordo sulla conservazione  dei  cetacei  del  Mar  Nero,  del
Mediterraneo e dell'area atlantica  contigua,  con  annessi  ed  Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore  il  1°
giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10  febbraio  2005,  n.
27; 
    l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario  dei
mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25  novembre
1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391; 
    la Convenzione UNESCO sulla protezione del  patrimonio  culturale
subacqueo,  adottata  a  Parigi  il  2  novembre   2001,   ratificata
dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157,  recante  ratifica
ed esecuzione  della  Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio
culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi  il  2  novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista  la  rilevante  normativa  dell'Unione  europea  in   materia
ambientale, tra cui: 
    la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
1992  relativa  alla   conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali e della flora e della  fauna  selvatiche,  recepita  con
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120; 
    la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un  sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione  sul  traffico  navale»
con relativo decreto legislativo di attuazione  19  agosto  2005,  n.
196; 
    la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi
e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni,  recepita
con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202; 
    la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
della  politica  per  l'ambiente  marino  (Direttiva   quadro   sulla
strategia dell'ambiente marino); 
    la direttiva 2009/123/CE, che modifica  la  direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio
2005, intesa a  rafforzare  la  cornice  penale  per  la  repressione
dell'inquinamento prodotto dalle navi; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del
22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversita' entro il 2010 e
oltre» e il relativo «Piano di Azione  dell'Unione  Europea  fino  al
2010 e oltre»; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari  esteri,  Segreteria
generale Unita' per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati,  prot.
MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre  2009  con  la  quale  e'
stata trasmessa la lista delle  coordinate  geografiche  fissanti  il
confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica  e
le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento  delle
linee di confine; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli   affari   esteri,   Ufficio
legislativo, prot.  304554  del  17  settembre  2010,  relativa  alla
delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
  Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Udito il parere interlocutorio espresso  dalla  Sezione  consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza  del  25
novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio  2011  con  la  quale
sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti; 
  Udito il parere espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del  9  giugno  2011,
con il  quale,  previo  recepimento  di  alcune  osservazioni,  viene
espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento; 
  Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel  parere
espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi   del
Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2011; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione della  Zona  di  protezione  ecologica  del  Mediterraneo
  nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e'
istituita  la  Zona  di   protezione   ecologica   del   Mediterraneo
nord-occidentale, del Mar Ligure e  del  Mar  Tirreno,  nel  rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  fatta  a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire  dal  limite  esterno  del
mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e
fino ai limiti determinati ai sensi dell'articolo 2. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                           Limiti esterni 
 
   1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge  8  febbraio
2006, n. 61, in attesa degli accordi di delimitazione con la  Francia
e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione  ecologica
sono definiti dalla lista di punti, riferiti al datum WGS  84,  e  di
segmenti che uniscono ogni punto a  quello  successivo  del  seguente
elenco: 
    1. 43°34'36''N - 007°41'00''E; 
    2. 43°25'00''N - 007°42'36''E; 
    3. 43°05'00''N - 007°55'00''E; 
    4. 43°18'00''N - 008°26'00''E; 
    5. 43°40'00''N - 009°00'00''E; 
    6. 43°19'00''N - 009°35'00''E; 
  da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto: 
    7. 42°11'42''N - 009°54'30''E; 
    8. 41°33'24''N - 010°25'00''E; 
    9. 41°24'42''N - 009°42'54''E. 
  Al punto 1° del trattato italo-francese per  il  confine  marittimo
delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986,
segue  il  limite  del  trattato  fino  al  6°  punto  del   trattato
italo-francese: 
    10. 41°14'30''N - 008°46'00''E; 
    11. 41°23'00''N - 008°16'00''E; 
    12. 41°45'30''N - 006°56'00''E; 
    13. 41°15'30''N - 005°54'00''E; 
    14. 41°05'00''N - 006°00'00''E; 
    15. 40°49'00''N - 006°04'00''E; 
    16. 40°30'00''N - 006°14'00''E; 
    17. 40°03'00''N - 006°21'00''E; 
    18. 39°25'00''N - 006°17'00''E.; 
    19. 38°48'00''N - 006°06'00''E; 
    20. 38°48'00''N - 008°09'27''E; 
  da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto: 
    21. 38°40'00''N - 008°43'12''E; 
    22. 38°40'00''N - 010°52'00''E; 
    23. 37°50'24''N - 011°50'18''E; 
  da qui segue il limite delle acque territoriali italiane. 
  2. I limiti esterni, come  definiti  dalla  lista  di  punti  e  di
segmenti sopra riportata,  sono  riprodotti  nella  carta  geografica
allegata al presente decreto  di  cui  costituisce  parte  integrante
(Allegato 1). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi 
             marini e del patrimonio culturale subacqueo 
 
   1.  Nella  zona  di  protezione  ecologica  delimitata  ai   sensi
dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del
diritto dell'Unione europea e  delle  Convenzioni  internazionali  in
vigore, di cui l'Italia  e'  parte  contraente,  in  particolare,  in
materia di: 
    a) prevenzione e repressione di  tutti  i  tipi  di  inquinamento
marino da navi, comprese  le  piattaforme  off-shore,  l'inquinamento
biologico conseguente a  discarica  di  acque  di  zavorra,  ove  non
consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attivita'
di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento  di
tipo atmosferico, anche nei confronti delle  navi  battenti  bandiera
straniera e delle persone di nazionalita' straniera; 
    b) protezione della biodiversita' e degli ecosistemi  marini,  in
particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini; 
    c)  protezione  del  patrimonio  culturale  rinvenuto  nei   suoi
fondali. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle  navi  indicate  all'articolo  3,  comma  3,  della  Convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato  da  navi
(Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre  1980,
n. 662,  e  successive  modificazioni,  emendata  con  il  protocollo
adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla  legge  4
giugno 1982, n. 438. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1.  Nella  zona  di  protezione  ecologica  individuata  ai   sensi
dell'articolo 2, le autorita' italiane sono competenti in materia  di
controlli, di accertamento delle violazioni e di  applicazione  delle
sanzioni  previste,   conformemente   alle   norme   dell'ordinamento
italiano,  del  diritto  dell'Unione  europea  e  delle   Convenzioni
internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Le modalita' operative del regime da applicarsi  nella  zona  di
protezione  ecologica  individuata  ai  sensi  dell'articolo  2  sono
definite, caso per caso, con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   sentite   le   altre
amministrazioni interessate. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
del territorio, registro n. 15, foglio n. 309. 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico