LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217     
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010

          
            Capo I 

Disposizioni generali

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
                      disposizioni comunitarie 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il  Governo,  fatte  salve  le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate  in  via  regolamentare  o
amministrativa, ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o  in
regolamenti comunitari pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, per i quali non  sono  gia'  previste  sanzioni
penali o amministrative. 
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi si informano ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4  giugno  2010,  n.
96. 
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8
dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 

        
      
          
            Capo I 

Disposizioni generali

                               Art. 2 
 
 
              Oneri relativi a prestazioni e controlli 
 
  1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni. 

        
      
          
            Capo I 

Disposizioni generali

                               Art. 3 
 
 
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
                     dalle direttive comunitarie 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della  finanza  pubblica,  con  le  modalita'  e  secondo  i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  entro  ventiquattro
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
legislativi adottati ai sensi della presente  legge,  testi  unici  o
codici di settore delle  disposizioni  dettate  in  attuazione  delle
deleghe  conferite  dalla  presente  legge  per  il  recepimento   di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
o i codici  di  settore  riguardino  i  principi  fondamentali  nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
altre materie di  interesse  delle  regioni,  i  relativi  schemi  di
decreto  legislativo  sono  sottoposti  al  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della  Commissione
parlamentare per le questioni regionali. 
  2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici  di  settore  non  possono  essere  abrogate,  derogate,
sospese o comunque modificate, se  non  in  modo  esplicito  mediante
l'indicazione puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare,  derogare,
sospendere o modificare. 

        
      
          
            Capo I 

Disposizioni generali

                               Art. 4 
 
 
              Missioni connesse con gli impegni europei 
 
  1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  non  si  applica  alle  missioni  indispensabili   ad
assicurare la partecipazione  a  riunioni  nell'ambito  dei  processi
decisionali dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  di
cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni  nei  Paesi  beneficiari
degli aiuti erogati da parte dei  medesimi  organismi  e  dell'Unione
europea. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 5 
 
 
Modifiche al codice del consumo in materia di  servizi  finanziari  a
                              distanza 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  67-quinquies,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
sostituita dalla seguente: 
      «b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito
nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,
quando tale rappresentante esista»; 
    b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole:  «,
nonche'   ai   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della
responsabilita' civile per i danni derivanti dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e  dei  natanti,  per  i  quali  si  sia  verificato
l'evento assicurato» sono soppresse; 
    c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
giorni»; 
    d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
giorni». 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 6 
 
Delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  2009/65/CE,  in
  materia  di  organismi  di  investimento   collettivo   in   valori
  mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
  fusioni e scissioni,  e  2009/110/CE,  relativa  agli  istituti  di
  moneta elettronica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/65/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente
il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (rifusione),  alla  direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione  in  caso  di  fusioni  e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e
la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE. 
  2. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre  che  dei
principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  2  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto ed integrale recepimento della direttiva  e  delle  relative
misure di esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i  poteri  di  vigilanza  alla  Banca  d'Italia  e  alla
Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico; 
    b) prevedere, in conformita' alla disciplina della  direttiva  in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  consentire  che  una
societa' di gestione del risparmio possa istituire  e  gestire  fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
societa' di gestione armonizzata  possa  istituire  e  gestire  fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia; 
    c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della direttiva in esame,  le  opportune  modifiche  alle  norme  del
citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998
concernenti la libera  prestazione  dei  servizi  e  la  liberta'  di
stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di  costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di  investimento  armonizzati,  e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva  del
risparmio  da  parte  di  succursali  delle  societa'   di   gestione
armonizzate  avvenga  nel  rispetto  delle  regole  di  comportamento
stabilite nel citato testo unico; 
    d) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE,  secondo
i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato
testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
successive modificazioni; 
    e) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia  di  fusioni  transfrontaliere  di  OICVM  e  di
strutture master-feeder; 
    f) introdurre norme di coordinamento con  la  disciplina  fiscale
vigente in materia di OICVM; 
    g)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in  conformita'  alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva  2009/65/CE,  le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998 concernenti l'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento armonizzati; 
    h) attuare le misure di tutela  dell'investitore  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; 
    i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della  direttiva,
in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
decreto legislativo  n.  58  del  1998,  e  nei  limiti  massimi  ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
    l) in coerenza con quanto previsto  alla  lettera  i),  apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria  ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni  caso  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione  dei
criteri applicativi e delle relative procedure,  efficaci  misure  di
deflazione del contenzioso, nonche'  l'adeguamento  della  disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle  forme  e  dei  limiti  della
responsabilita' dei soggetti  preposti,  comunque  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
modelli  normativi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  a  tal  fine
prevedendo: 
      1) in  presenza  di  mutamenti  della  disciplina  applicabile,
l'estensione del principio del favor rei; 
      2) la  generalizzazione  della  responsabilita'  delle  persone
fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni  previste  dal  citato  testo
unico, con  responsabilita'  solidale  dell'ente  di  appartenenza  e
diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime; 
      3)  l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e   di   altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con  gli
opportuni   adattamenti,   della   disciplina   prevista   ai   sensi
dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  per  le
violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati; 
      4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,  in  modo
tale da assicurare il  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',
dissuasivita' e  adeguatezza  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea; 
      5)  una  nuova  disciplina  relativa   alla   pubblicita'   dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
      6) la destinazione delle risorse del Fondo di  garanzia  per  i
risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei  limiti
delle disponibilita' del Fondo, dei  danni  patrimoniali  conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti  III  e  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari; 
    m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri  direttivi  previsti
dalla presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori  interessati
dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
    n) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la  disciplina
applicabile  ai  fondi  gestiti  da  una  societa'  di  gestione  del
risparmio  (SGR)  in  liquidazione  coatta   amministrativa   e   per
prevedere, anche nei  casi  in  cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
l'adempimento delle relative obbligazioni. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita'  previste
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 7 
 
Delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva  2010/73/UE
  recante  la  modifica  delle  direttive  2003/71/CE   relativa   al
  prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione  alla
  negoziazione    di    strumenti    finanziari     e     2004/109/CE
  sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti  le
  informazioni sugli emittenti i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
  alla negoziazione in un mercato regolamentato 
 
  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  un  decreto  legislativo
recante le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla  direttiva
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2010,  recante  modifica  delle  direttive  2003/71/CE  relativa   al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
negoziazione    di     strumenti     finanziari     e     2004/109/CE
sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto recepimento della  direttiva  e  delle  relative  misure  di
esecuzione nell'ordinamento  nazionale,  in  particolare  per  quanto
attiene  alla   disciplina   degli   emittenti,   del   prospetto   e
dell'ammissione  a  negoziazione   in   un   mercato   regolamentato,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e
lasciando  invariate  le  competenze  in  materia   attribuite   alla
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  secondo  quanto
previsto dal citato testo unico; 
    b) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva in  esame  e  ai  criteri  direttivi  previsti  dalla
presente legge, le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente,
anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori  interessati  dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione  degli
oneri che gravano sugli emittenti, senza  tuttavia  compromettere  la
tutela degli investitori e  il  corretto  funzionamento  dei  mercati
degli  strumenti  finanziari  e   armonizzando   le   responsabilita'
sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli  altri  Stati
membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; 
    c) apportare alla disciplina vigente in materia le  modificazioni
occorrenti  perche',  in  armonia   con   le   disposizioni   europee
applicabili,  sia  possibile  procedere  alla  semplificazione  delle
procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione  dei  prospetti,
differenziando l'applicazione  degli  obblighi  informativi  e  degli
altri adempimenti  sulla  base  delle  caratteristiche  e  differenze
esistenti tra i vari mercati e  delle  specificita'  degli  strumenti
finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del  prospetto
o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
apportando le modifiche occorrenti alla  disciplina  delle  procedure
decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo
all'adeguamento della disciplina dei controlli e  della  vigilanza  e
delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,
comunque nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  anche
avendo  riguardo  agli  analoghi  modelli   normativi   nazionali   o
dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei  titoli
diffusi, in maniera da non  disincentivare  gli  emittenti  esteri  a
richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e  da  non  penalizzare
questi ultimi nella competizione internazionale, nonche'  in  maniera
da considerare l'impatto della disciplina  sui  piccoli  intermediari
che fanno ricorso alla negoziazione delle  proprie  obbligazioni  sui
predetti mercati. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 8 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
  risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
  in materia di imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e
2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
      2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
        «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non
stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli
articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data
di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
medesime»; 
    b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
    c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
      1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»; 
      2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»; 
    d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
servizi direttamente collegati»; 
    e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare  e»  e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 
      4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite
alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»; 
      5) alla lettera e): 
        5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 
        5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 
      6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del
loro carico»; 
    f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; 
    g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro
Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di
fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli
articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»; 
    h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
a-bis)»; 
    i) all'articolo 67: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del
pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a
proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica
europea» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
dall'autorita' doganale. 
        2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
in un altro Stato membro dell'Unione»; 
    l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
    m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti
dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
        a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
        b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri
generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
        c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle
Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei
limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di
imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa; 
        d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue
istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
istituzionali; 
        e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola
europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni
istituzionali; 
        f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
dai diritti di accisa. 
      3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»; 
    n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; 
    o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»
devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al
«Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas
fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 
      2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
        «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas
mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni»; 
    b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo
mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
  4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in
materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per
l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
presente legge. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 9 
 
Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/127/CE,
  relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
  e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione  elettronica,
  2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia  e  di
  risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per  dare  attuazione  alle  direttive
2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione
tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della
normativa  a  tutela  dei  consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle  risorse
correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime   e   2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante
l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi  relative   ai   prodotti
(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9  marzo  2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,  71/347/CEE,
71/349/CEE,   74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/CEE,   76/766/CEE   e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  recanti  le  norme  di
attuazione delle direttive 2009/136/CE e  2009/140/CE  sono  adottati
attraverso  l'adeguamento   e   l'integrazione   delle   disposizioni
legislative in materia di comunicazioni elettroniche,  di  protezione
dei dati personali e di tutela della vita privata nel  settore  delle
comunicazioni   elettroniche   e   di   apparecchiature    radio    e
apparecchiature terminali di  telecomunicazione,  anche  mediante  le
opportune modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  al  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269. 
  3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  gli
operatori di rete  locale  che  d'intesa  tra  loro  raggiungano  una
copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione  nazionale
possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad  eccezione  di  quelli
integrati, anche con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi  di  media
audiovisivi nazionali,  cosi'  come  definiti  precedentemente,  puo'
essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione  che  per
la stessa capacita' trasmissiva non vi sia  richiesta  da  parte  dei
soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio  delle  frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) garanzia di accesso al mercato con  criteri  di  obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; 
    b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
della legge 4 agosto  1955,  n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti
restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
    c) gestione efficiente, flessibile  e  coordinata  dello  spettro
radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi
di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli  accordi
internazionali  pertinenti,  nonche'  nel  prioritario  rispetto   di
obiettivi d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
pubblica sicurezza e difesa; 
    d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi  di  cui
alla lettera c), limitazioni proporzionate e non  discriminatorie  in
linea con quanto  previsto  nelle  direttive  in  recepimento  e,  in
particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso  senza
filo utilizzate per servizi di comunicazione  elettronica,  ove  cio'
sia necessario, al fine di evitare interferenze  dannose;  proteggere
la  salute   pubblica   dai   campi   elettromagnetici   riesaminando
periodicamente la  necessita'  e  la  proporzionalita'  delle  misure
adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare  la
massima  condivisione  delle  radiofrequenze;   salvaguardare   l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; 
    e) rafforzamento delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  ed
integrita' delle reti; 
    f) rafforzamento  delle  prescrizioni  a  garanzia  degli  utenti
finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e  dei
portatori  di  esigenze  sociali  particolari,  anche  per  cio'  che
concerne le apparecchiature terminali; 
    g)  rafforzamento  delle  prescrizioni  sulla   trasparenza   dei
contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica,
in tema di prezzi,  qualita',  tempi  e  condizioni  di  offerta  dei
servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'
da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; 
    h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge
14  novembre  1995,  n.  481,   con   riferimento   alla   disciplina
dell'incompatibilita'    sopravvenuta     ovvero     della     durata
dell'incompatibilita' successiva  alla  cessazione  dell'incarico  di
componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione; 
    i) rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema  di  sicurezza  e
riservatezza delle comunicazioni,  nonche'  di  protezione  dei  dati
personali e delle informazioni gia'  archiviate  nell'apparecchiatura
terminale, fornendo all'utente  indicazioni  chiare  e  comprensibili
circa  le  modalita'  di  espressione  del   proprio   consenso,   in
particolare mediante le opzioni  dei  programmi  per  la  navigazione
nella rete internet o altre applicazioni; 
    l) individuazione, per i rispettivi profili  di  competenza,  del
Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  della  Direzione
nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo
15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; 
    m) adozione di misure volte a promuovere investimenti  efficienti
e innovazione  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica,
anche attraverso  disposizioni  che  attribuiscano  all'autorita'  di
regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione
delle infrastrutture civili, e previsione che,  a  tale  fine,  siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti  dalle
imprese; 
    n) previsione di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e
trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di
infrastrutture  al  fine  di  promuovere  un  efficiente  livello  di
concorrenza; 
    o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi
di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento  dell'obiettivo  di
coerenza del quadro regolamentare di settore  dell'Unione  europea  e
nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati; 
    p)  promozione  di   un   efficiente   livello   di   concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza  nei
servizi al dettaglio; 
    q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, nell'adempimento delle funzioni previste  dalle  direttive
di cui al comma 2, nel rispetto  del  quadro  istituzionale  e  delle
funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico,  fatta
salva la competenza  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti  di  comunicazione
elettronica e  quella  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali; 
    r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti  nelle
materie di cui al comma 2  del  presente  articolo,  con  particolare
riguardo  alle  previsioni  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e
alla legge 28 marzo 1991, n. 109.  Alla  revisione  si  provvede  nel
rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  prevedendo
sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme  introdotte
dall'articolo  2  della  citata   direttiva   2009/136/CE,   con   il
conseguente  riassetto  del  sistema   sanzionatorio   previsto,   in
particolare, dal codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante
depenalizzazione; 
    s) abrogazione espressa di tutte  le  disposizioni  incompatibili
con quelle adottate in sede di recepimento. 
  5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo,  della
legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente  gestore»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in   favore   del   titolare
dell'archivio». 
  6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio  della  presente  delega   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 10 
 
 
           Qualita' delle acque destinate al consumo umano 
 
  1. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) per le acque confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate
o introdotte nei contenitori». 
  2. E' abrogata la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 11 
 
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di
  infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo   in   materia   di
  concessioni demaniali marittime 
 
  1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile
che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e
l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: 
    a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; 
    b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
    c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si
applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive
circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da
assicurare  un  uso  rispondente   all'interesse   pubblico   nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti; 
    b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti; 
    c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni; 
    d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,
disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di
utilizzo delle aree del demanio marittimo; 
    e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; 
    f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione; 
    g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in
caso di vendita o di affitto delle aziende. 
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
  4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 
  6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere
poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'
ludico-ricreative,  l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli
intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento
musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 12 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2009/43/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/43/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno  delle
Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento  fissato  dalla  stessa  direttiva  e  nel  rispetto  dei
principi contenuti nella  medesima  nonche'  nelle  posizioni  comuni
2003/468/PESC  del   Consiglio   e   2008/944/PESC   del   Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esercitata  in
conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su
proposta del Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
difesa,  della  giustizia,  dell'interno  e  dell'economia  e   delle
finanze,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le
modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge  4  giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in  ragione  della  materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali   di   cui
all'articolo  2  della  medesima  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  e
all'articolo 1 della  presente  legge,  prevedendo,  ove  necessario,
semplificazioni di natura  organizzativa  e  amministrativa,  nonche'
ulteriori fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
  4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai  fini  dell'esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,
con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste. 
  5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per  le  forniture,  alle
certificazioni  e  ai  controlli  da  eseguire  da  parte  di  uffici
pubblici, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, sono posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,
secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti  dal  pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente  comma  sono  versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnati, nei limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle
amministrazioni   che   rilasciano   le   citate   autorizzazioni   e
certificazioni  ed  effettuano  i  controlli  previsti  dal  presente
articolo. 
  6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici  e  delle  autorizzazioni
connessi alle attivita'  di  certificazione  di  cui  alla  direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione  e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  non  potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 13 
 
Adeguamento alla sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'
  europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla  sentenza  della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009,  resa
nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,  n.
963,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere
a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»; 
    b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi  di  pesca
usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
      «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da
tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della  medesima
licenza nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca  quale
obbligato    in    solido,    anche    ove    non    venga     emessa
l'ordinanza-ingiunzione, in caso  di  violazione  delle  disposizioni
relative alla detenzione a bordo ovvero alle  modalita'  tecniche  di
utilizzo di rete da posta derivante». 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 14 
 
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  recupero
  di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli  a  motore
  nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti  di
  installazione degli impianti di distribuzione di benzina 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  attuazione  della  direttiva  2009/126/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  relativa
alla  fase  II  del  recupero  di  vapori  di  benzina   durante   il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione
della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e sono adottati nel rispetto  della  procedura  e  dei
principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentito il parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinati  in  modo
organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione
di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma,  non  si  applica  il
punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 15 
 
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica  delle  direttive
  98/26/CE,   2002/87/CE,    2003/6/CE,    2003/41/CE,    2003/71/CE,
  2004/39/CE,  2004/109/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE   e
  2009/65/CE per quanto riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  bancaria
  europea,  dell'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle
  pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'  europea  degli
  strumenti finanziari e dei mercati 
 
  1. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/78/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il  Governo
e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  modifiche  e   le   integrazioni
necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione  della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini  immessi  in  un
sistema di  pagamento  o  di  regolamento  titoli,  al  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, al decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  di
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche  complementari,  e  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema  di  vigilanza
nazionale nel nuovo assetto  di  vigilanza  del  settore  finanziario
dell'Unione europea e dell'istituzione e  dei  poteri  dell'Autorita'
bancaria  europea  istituita  dal  regolamento  (CE)  n.   1093/2010,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e  professionali  istituita  dal  regolamento  (CE)   n.   1094/2010,
dell'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre
Autorita'  previsto  dall'articolo  54  del   regolamento   (CE)   n.
1093/2010, dall'articolo 54  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
dall'articolo 54 del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,  nonche'  del
Comitato europeo per il rischio sistemico istituito  dal  regolamento
(CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24
novembre 2010; 
    b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti  possano,
secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione   europea,   cooperare,   anche   mediante   scambio   di
informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il  Comitato
congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
il Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico  e  adempiano  agli
obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti  dalle  stesse
disposizioni dell'Unione europea; 
    c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,
nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della  convergenza  in  ambito
europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; 
    d)  tenere  conto  dell'articolo  35  del  regolamento  (CE)   n.
1093/2010, dell'articolo 35  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che  stabiliscono
le circostanze in cui  le  Autorita'  di  vigilanza  europee  possono
presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata  e
motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
competenti; 
    e)  tenere  conto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  che
prevedono la possibilita' di  delega  di  compiti  tra  le  autorita'
nazionali competenti e tra le stesse  e  le  Autorita'  di  vigilanza
europee; 
    f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle  norme
tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione
adottate dalla Commissione europea in  conformita',  rispettivamente,
agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle  Autorita'  di
vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma; 
    g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni
del Consiglio dell'Unione europea del 14  maggio  2008  affinche'  le
autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,
prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione
alle eventuali ricadute  sulla  stabilita'  finanziaria  degli  altri
Stati  membri,  anche   avvalendosi   degli   opportuni   scambi   di
informazioni con le Autorita' di  vigilanza  europee  e  degli  altri
Stati membri. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 16 
 
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in  materia  di
  deducibilita'  delle  spese  relative  ai  contratti  di  locazione
  sostenute da studenti universitari fuori sede 
 
  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella  dell'Unione
europea e per ottemperare alla procedura di infrazione  n.  2009/4117
avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «. Alle medesime  condizioni  ed  entro  lo
stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni  derivanti  da
contratti  di  locazione  e  di  ospitalita'  ovvero   da   atti   di
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente
nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti  iscritti  a
un corso di laurea presso un'universita' ubicata  nel  territorio  di
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2013  e
in 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativo al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 17 
 
Modifiche al decreto legislativo 12  giugno  2003,  n.  178,  recante
  attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
  e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.  Sentenza  della
  Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre  2010  nella
  causa C-47/09 
 
  1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato. 
  2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e  delle  confezioni
dei prodotti di cioccolato che riportano il termine  «puro»  abbinato
al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni
di vendita di cui all'allegato I annesso al  decreto  legislativo  12
giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in  un'altra
parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 18 
 
Delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/20/CE  e
  2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e  di  sicurezza  delle
  navi,  e  2010/35/UE,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione
  trasportabili 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori  per
i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1º  giugno
2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le
navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto  legislativo  per  l'attuazione  della
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione  trasportabili  e
che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  76/767/CEE,   84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 19 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  in
  materia di commercializzazione delle miscele di sementi  di  piante
  foraggere 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche  europee  e  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della
Commissione,  del  30  agosto  2010,  che  dispone  deroghe  per   la
commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere
destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente
naturale. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 20 
 
Delega al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2009/128/CE,
  relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 21 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE,
  relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
  materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive   2009/38/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  maggio  2009,  riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e  nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  (rifusione),  2009/50/CE
del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati, e 2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 22 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2010/76/CE,
  concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
  e il riesame delle politiche remunerative da parte delle  autorita'
  di vigilanza, e modifiche al testo unico  delle  leggi  in  materia
  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre
  1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in  materia
  di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernenti  i  poteri  di  intervento  della
  Banca d'Italia 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva   2010/76/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,  che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto  riguarda  i
requisiti patrimoniali  per  il  portafoglio  di  negoziazione  e  le
ricartolarizzazioni e il  riesame  delle  politiche  remunerative  da
parte delle autorita' di vigilanza. 
  2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 53: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»; 
      2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) adottare per le materie indicate  nel  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle  attivita'  o
della struttura territoriale; il divieto  di  effettuare  determinate
operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte  variabile  delle  remunerazioni  nella   banca,   quando   sia
necessario per il mantenimento di una solida base  patrimoniale.  Per
le banche che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
pubblico,  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti   alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»; 
    b) all'articolo 67: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»; 
      2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
        «2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi  del
comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle  attivita'  o
della struttura territoriale del gruppo;  il  divieto  di  effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del
patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a   strumenti   finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare
interessi; la fissazione di limiti  all'importo  totale  della  parte
variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario  per
il mantenimento di una solida base patrimoniale.  Per  le  capogruppo
che beneficiano di eccezionali interventi di  sostegno  pubblico,  la
Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti  alla   remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali». 
  3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  2,  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
      «a) governo societario, requisiti generali  di  organizzazione,
sistemi di remunerazione e di incentivazione»; 
    b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Banca d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie
disciplinate  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la
situazione  lo  richieda:  adottare   provvedimenti   restrittivi   o
limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la
struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento
di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale». 
  4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10
per cento del proprio patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis». 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 23 
 
Modifiche al decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,  recante
  attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  5,  comma  15,  alinea,  le  parole:   «possono
consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»; 
    b) all'articolo 10,  comma  1-bis,  le  parole:  «dei  centri  di
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono  sostituite
dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti». 

        
      
          
            Capo II 

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa

                               Art. 24 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
della medesima legge. 
  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 2322): 
    Presentato dal Ministro per le politiche europee  (Ronchi)  il  5
agosto 2010. 
    Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle  Commissioni
1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^,  13^  e  questioni
regionali. 
    Esaminato  dalla  14^  Commissione,  in  sede  referente,  il  29
settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15
e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011. 
    Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011  ed  approvato
il 2 febbraio 2011. 
Camera dei deputati (atto n. 4059): 
    Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X,  XI,  XII,  XIII  e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il  16  e  22
febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011. 
    Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011. 
    Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18,
da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41  a  formare  il
C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art.  23  a  formare  il
C.4059-QUATER; art.  28  a  formare  il  C.4059-QUINQUIES;  art.29  a
formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il C.4059-SEPTIES; art. 32
a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il C.4059-NOVIES,  art.
35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il  C.4059-UNDECIES;
art. 37 a  formare  il  C.4059-DUODECIES  e  art.  40  a  formare  il
C.4059-TERDECIES. 
Camera dei deputati (atto n. 4059-bis): 
    Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
in sede referente, il 29 giugno 2011. 
    Esaminato in aula e approvato, con modificazioni,  il  26  luglio
2011. 
Senato della Repubblica (atto n. 2322-B): 
    Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^,
2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^,  9^,  10^,  11^,  12^,  13^  e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla 14^ Commissione, in  sede  referente,  il  7,  14
settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011. 
    Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre
2011.