TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1,
e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica
della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati
motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo
1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti:
«ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le
seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le
procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La procedura
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di
VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione
integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui
al presente comma».
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196, convertito, con modificazioni, con legge 24 gennaio
2011, n. 1, le parole «Il Governo promuove, nell'ambito di una seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata
anche in via d'urgenza, su richiesta della regione, un accordo
interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in
altre regioni.» sono sostituite con le seguenti: «Lo smaltimento in
altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformita' al principio di
leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la
singola regione interessata». ))
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
(( 3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «adotta entro il 12 dicembre 2013,» sono sostituite
dalle seguenti: «adotta entro il 31 dicembre 2012,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre
di ogni anno, a decorrere dal 2012, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una
relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei
risultati raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti».
3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle
disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di
emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei
sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere,
entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione
recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti,
alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio
nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi
prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonche'
l'individuazione delle eventuali situazioni di criticita' e delle
misure atte a fronteggiarle. ))
4. (soppresso).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6-ter del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6-ter (Disciplina tecnica per il trattamento dei
rifiuti). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure
di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e'
autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il
trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali,
all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni
caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina
prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02,
CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono
altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di
trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER
19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere
impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per
la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse,
di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di
copertura giornaliera per gli impianti di discarica in
esercizio.
1-bis. Per garantire la complementare dotazione
impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli
impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione
di impianti di digestione anaerobica della frazione
organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei
predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi
di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011,
n. 1.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga
alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti
comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del
presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero
ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli
allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini
delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono
sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice
CER 20.03.01.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni
relative al subentro delle amministrazioni territoriali
della regione Campania nelle attivita' di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come
modificato dalla presente legge:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei
siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di
trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure
amministrative e gli atti gia' posti in essere, procede,
sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla
nomina, per la durata massima di ventiquattro mesi, di
commissari straordinari, da individuare fra il personale
della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari,
amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
fra i professori universitari ordinari con documentata e
specifica competenza nel settore dell'impiantistica di
trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze
tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di
amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le
aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni,
anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita' delle
aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le
certificazioni pertinenti. All'individuazione ed
espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da
destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o
dismesse con priorita' per quelle acquisite al patrimonio
pubblico, nonche' alla conseguente attivazione ed allo
svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali
compiti, provvede, sentiti le province e i comuni
interessati, il commissario straordinario individuato, ai
sensi del periodo precedente, fra il personale della
carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva
le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure
di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga
alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' alla pertinente legislazione
regionale in materia, per la valutazione relativa
all'apertura delle discariche e all'esercizio degli
impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
del presente comma procedono alla convocazione della
conferenza di servizi, che e' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine
al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La
procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio
degli impianti di cui alla presente disposizione e'
coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il
provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione
integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime
entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui
al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della
regione Campania, le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma, degli uffici della Regione e delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo
finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta,
pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo
periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
citato decreto-legge n. 196 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«7. Fino alla completa realizzazione degli impianti
necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione
dei rifiuti nella regione Campania previsti dal
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi'
come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la
non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti
urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non
poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti
nella stessa Regione. Lo smaltimento in altre regioni di
tali rifiuti avviene, in conformita' al principio di leale
collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e
la singola regione interessata. L'attuazione del presente
comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' il
seguente:
«5. Nelle more del completamento degli impianti di
compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze
della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti
di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale
possono aumentare la propria autorizzata capacita'
ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la
stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), come modificato dalla presente legge:
«1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2012, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.Entro il
31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2012, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenta alle Camere una relazione recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati
raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.».
- Il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando
le ulteriori competenze statali previste da speciali
disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da
esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli
208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di
recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi:
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse
necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi
compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche
ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003,
n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati
per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini
della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo
199 con particolare riferimento alla determinazione,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
guida per la individuazione degli Ambiti territoriali
ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per
il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la definizione delle gare
d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione
delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti
esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la
definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni
della parte quarta del presente decreto, di forme di
semplificazione degli adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da
adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione
di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e
smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da
parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a
quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE,
e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione
delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi
dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1
sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
(( Art. 1-bis
Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termovalorizzatori di Acerra
(NA) e Salerno».
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, e'
sostituito dal seguente:
«3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e
dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione
dell'impianto di termo distribuzione nel comune di Salerno».
3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le
parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti:
«per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8».
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di
quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90
del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti e'
realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla
pianificazione regionale». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 90 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno).
- 1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, in deroga al parere della Commissione di
valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005,
fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle
concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di
emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso il
termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il
trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:
19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99,
per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a
600.000 tonnellate.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto
conto del parere della Commissione di valutazione di
impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo,
nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette
a disposizione tutte le informazioni riguardanti le
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative
procedure, e ne informa la Commissione europea
conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive
modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione
dell'impianto di termo distribuzione nel comune di
Salerno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato
decreto-legge n. 90 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-bis (Misure per favorire la realizzazione dei
termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di
emergenza e per assicurare un'adeguata capacita'
complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in
Campania, per gli impianti di termovalorizzazione
localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e
per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato,
definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti
stessi, le condizioni e le modalita' per concedere, con
propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale previsti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992,
anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa
intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico
anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile o a soggetto privato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6-bis,
del citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente
attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e
smaltimento dei rifiuti e' realizzato nel territorio del
comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione
regionale.».
Art. 2
(( Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per
asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla
commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati
con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002,
secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli
riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia
esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200
micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad
altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che
abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore
superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron
se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di
natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto
dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento
dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali
ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro
commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della
riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le
modalita' di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente
dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere
una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del
30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al
periodo precedente puo' essere annualmente elevata con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le
associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei
sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del
massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di
sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per
cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione. ))
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1130, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e' il seguente:
«1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, e'
finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno al fine di
giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio
2011, della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano
entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.».
- Il testo dell'articolo 179 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' il seguente:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della
citata legge n. 689 del 1981:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'
articolo 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
Art. 3
(( Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come
disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le
seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e'
identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che
stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.». ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 185 del citato decreto
legislativo n 152 del 2006 e' il seguente:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239
e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE)
n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai
fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai
sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
«Art. 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo). - 1.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 240, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 264 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 264 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto restano o sono abrogati, escluse le
disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore
vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo
9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine
di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di
continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475,
continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in
vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad
eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio
1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al
fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di
continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla
data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della
legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre
2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di
cui all'articolo 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola:
"CONAI";
n) lettera soppressa dall'articolo 2, comma 44, decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini
della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o
diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e
per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla
data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni
concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16
maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi
sia soluzione di continuita' nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta
del presente decreto, i provvedimenti attuativi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata
in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi
previsti dalla parte quarta del presente decreto;
p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle
Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati
gli ulteriori atti normativi incompatibili con le
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto,
che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo
parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.».
- Si riporta il testo dell'allegato D alla Parte IV del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
«Allegato D
Elenco dei rifiuti istituto dalla Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000
INTRODUZIONE
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra'
rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze
ed in particolare di quelle prodotte dall'attivita' di
ricerca, e se necessario modificato in conformita'
dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione
di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa
che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un
oggetto e' considerato un rifiuto solo se rientra nella
definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva
2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione
che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono
definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre
per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a
quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di
conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco
occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto
consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20
per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in
questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli
che terminano con le cifre 99. E' possibile che un
determinato impianto o stabilimento debba classificare le
proprie attivita' riferendosi a capitoli diversi. Per
esempio un fabbricante di automobili puo' reperire i
rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o
ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in
funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti
di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese
combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno
classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da
17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato
rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per
identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato,
occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al
capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non e' classificabile
neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre
utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti
specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1.
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un
asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della
direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni
della medesima direttiva, a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti
presentino una o piu' caratteristiche indicate
nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in
riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo
allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilita' < o = 55 °C,
- una o piu' sostanze classificate come molto tossiche
in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o piu' sostanze classificate come tossiche in
concentrazione totale > o = 3%,
- una o piu' sostanze classificate come nocive in
concentrazione totale > o = 25%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R35
in concentrazione totale > o = 1%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R34
in concentrazione totale > o = 5%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R41
in concentrazione totale > o = 10%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R36,
R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie
1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria
3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61
in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo
riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in
concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2
classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata
come R40 in concentrazione > o = 1%.
Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa»
si intende qualsiasi sostanza che e' o sara' classificata
come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche; per «metallo pesante» si intende
qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo
(VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio,
tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche classificate come pericolose.
5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a sostanze
pericolose, esso e` classificato come pericoloso solo se le
sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o piu' delle proprieta' di cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e
H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al
punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione
2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per
l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita
ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.
6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i
rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei
rifiuti, presentano una o piu' caratteristiche fra quelle
elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza
indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella
relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole
tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche
ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale
adeguamento.
7. Uno Stato membro puo' considerare come non
pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco e'
indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano
che esso non possiede nessuna delle caratteristiche
elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza
indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le
prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute,
l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale
adeguamento.
8. Come dichiarato in uno dei considerando della
direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le
caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione
precisa delle loro proprieta' mediante i metodi
convenzionali attualmente disponibili puo' risultare
impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non
trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri
(ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Cio' in
attesa dei risultati di ulteriori attivita' che la
Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare
per studiare uno specifico approccio di classificazione
delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel
presente elenco continuano ad essere classificati come in
esso indicato.
(Omissis).».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.




