Sez. 3, Sentenza n. 9643 del 16/12/2005 Cc. (dep. 21/03/2006 ) Rv. 233553
Presidente: Vitalone C. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Bigi ed altri. P.M. Di Popolo A. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Emilia, 21 Settembre 2005)
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - Violazione del disciplinare di produzione - Reato di cui all'art. 516 cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.

Configura il reato di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del d.P.R. 9 febbraio 1990 contenente il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1448
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 38687/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bigi Dante, quale legale rappresentante della S.p.a. Nuova Castelli, Facchetti Giuseppe Primo, quale amministratore unico della s.r.l. Agricola Ghiara, e da Gandini Maria Neve, quale socia della s.r.l. Agricola Ghiara;
avverso l'ordinanza emessa il 21 settembre 2005 dal tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del riesame;
udita nell'udienza in Camera di consiglio del 16 dicembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Franco Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Soda Antonio, per Bigi Dante. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto dell'11 agosto 2005 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia dispose il sequestro preventivo del caseificio Olma, sito in Novellate, condotto in affitto dalla srl Agricola Ghiara, di 323 forme di formaggio destinato a diventare parmigiano - reggiano rinvenute nel caseificio e di 7820 analoghe forme di formaggio rinvenute presso i magazzini generali GEMA. Ciò in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 516 cod. pen. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, per i quali erano indagati Gandini Maria Neve, Gandini Giulio e Facchetti Giuseppe Primo per avere prodotto, al fine di porlo in commercio, parmigiano reggiano non genuino, perché ottenuto con latte insudiciato ed in stato di alterazione, non idoneo alla produzione di parmigiano reggiano.
2. Il tribunale del riesame di Reggio Emilia, con ordinanza del 21 settembre 2005, respinse la richiesta di riesame, osservando, tra l'altro:
a) che nel giornale di produzione il casaro Brovini Luigi aveva annotato che nel caseificio Orma era stato lavorato latte da lui definito non idoneo alla produzione di parmigiano reggiano, ottenuto da animali malati di mastite, insudiciato con residui fecali e in un caso anche da tracce di detersivo ed aveva fatto commenti negativi anche sulle condizioni del caseificio e delle stalle che ad esso conferivano il latte;
b) che alcuni campioni di latte ivi prelevati avevano presentato cellule somatiche anche se avevano dato esito negativo alla prova di impurità del latte, mentre il veterinario aveva accertato che i capi di bestiame non presentavano problemi;
c) che successivamente, anche a seguito delle dichiarazioni di un lavoratore straniero addetto alle stalle, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistente sia il fumus dei reati contestati, perché era stato prodotto, per metterlo in commercio, formaggio parmigiano reggiano non genuino perché ottenuto dalla lavorazione di latte insudiciato da cellule somatiche e da residui fecali, sia il periculum in mora, perché il sequestro delle forme e della struttura produttiva era necessario ad impedire la commissione di ulteriori reati;
d) che effettivamente dai suddetti atti di indagine emergeva che nel caseificio Olma, nel periodo gennaio-maggio 2005, era stato utilizzato latte proveniente da animali affetti da mastite e non alimentati correttamente, nonché insudiciato da residui fecali ed in un'occasione da detersivo e conservato in un frigorifero sporco;
e) che tali modalità di lavorazione del latte protratte per un lungo periodo integravano il fumus dei reati contestati, anche se poi nel corso del successivo giudizio si sarebbe dovuta verificare l'ipotesi accusatoria ed accertare se effettivamente, come sostenuto dalla difesa, il processo di lavorazione del parmigiano reggiano comporti l'eliminazione delle impurità e la neutralizzazione delle cariche microbiche, con conseguente assenza di pericolo per la salute umana;
f) che allo stato era infatti sufficiente osservare che l'impiego di latte con le rilevate impurità pareva integrare una violazione delle basilari norme igieniche e poteva quindi comportare la sussistenza del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, e, con la successiva messa in commercio del prodotto finito, anche del reato di cui all'art. 516 cod. pen.;
g) che l'esigenza cautelare consisteva, quanto alle forme di formaggio, nel pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, poiché la distribuzione del prodotto preparato con latte insudiciato avrebbe potuto causare pericolo alla salute pubblica e, quanto alla struttura produttiva, nel pericolo di commissione di ulteriori analoghi reati, desumibile dal periodo di tempo per il quale si erano protratte le censurate modalità di lavorazione del latte e dalla assenza di elementi che dimostrassero un risanamento della struttura aziendale.
3. Propone ricorso per Cassazione la s.p.a. Nuova Castelli, in persona del legale rappresentante Bigi Dante, proprietaria delle forme di formaggio in fase di stagionatura sequestrate presso i magazzini generali Gema, deducendo violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., dell'art. 516 cod. pen., della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), del D.P.R. 30 ottobre 1955, art. 1, relativamente al processo di lavorazione, maturazione e caratteristiche merceologiche del parmigiano reggiano, del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, art. 9 (formaggi a lunga maturazione), contenente il regolamento recante la attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in tema di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, del regolamento CEE 1107/96 del 12 giugno 1996, del D.Lgs. n. 155 del 1997, art. 2 di attuazione della direttive 93/43 CEE e 96/3/CE nonché manifesta arbitrarietà delle ipotesi di reato configurate con riferimento alle forme di pasta di formaggio in fase di stagionatura.
Lamenta che il tribunale del riesame ha in sostanza rinviato alla fase del successivo giudizio la verifica della stessa configurabilità delle ipotesi di reato contestate, ritenendo erroneamente che questo accertamento attenga a valutazioni probatorie, mentre esso discende direttamente dalla normativa di lavorazione propria del parmigiano reggiano e dalla natura stessa dei reati contestati. Infatti, il legislatore nazionale e quello europeo hanno tenuto conto, nel dettare le prescrizioni di igiene e di genuinità del formaggio parmigiano reggiano, delle peculiarità del suo processo produttivo. Il legislatore ha invero codificato il processo di lavorazione escludendo ogni trattamento di risanamento del latte per non alterarne la composizione biologica e l'attitudine casearia, ha previsto la scrematura per affioramento, la coagulazione, la cottura, l'acidificazione, la salatura ed ha prescritto un termine non inferiore a nove mesi (di regola 18 - 24 mesi) per la sua stagionatura. Al termine di questo processo di lavorazione gli organi di tutela accertano le caratteristiche organolettiche, la genuinità e naturalità e impongono il marchio. Questo processo di lavorazione è dovuto al fatto che gli accertamenti scientifici hanno escluso in questo tipo di formaggio batteri, coliformi o altri agenti patogeni. La salubrità e la sicurezza del prodotto alimentare sono l'effetto sinergico dei sistemi enzimatici antimicrobici attivi nel latte crudo, del sistema di lavorazione e della lunga maturazione. È proprio per questo che il D.P.R. n. 54 del 1997, art. 9, prevede, per i formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni, delle deroghe alla caratteristiche del latte crudo, relativamente al tenore dei germi ed al titolo di cellule somatiche. Per espressa previsione normativa, quindi, valori di germi e cellule somatiche superiori alla norma non escludono la caseificazione del latte per la produzione di parmigiano reggiano, che sarà comunque genuino. Inoltre, ai sensi del regolamento CEE 1107/96 si ha parmigiano reggiano solo dopo la stagionatura e la apposizione del marchio di riconoscimento qualitativo. Il tribunale del riesame, poi, imputando al caseificio, ed allo stagionatore, l'asserita sporcizia del latte proveniente dalle stalle degli allevatori, ha erroneamente applicato alla fase della mungitura (ossia della produzione primaria) le misure di igiene propriamente dettate per le fasi successive, e ciò in violazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, art. 2, che esclude la mungitura (e le stalle in cui essa avviene) dalle misure dettate per la produzione degli alimenti. Il che è evidente perché, per il luogo stesso in cui la mungitura avviene, possono aversi impurità nel prodotto, mentre ciò che rileva sono le condizioni di igiene nei luoghi e nelle fasi di produzione successive alla primaria. E ciò, per il parmigiano reggiano, è assicurato dal rispetto delle misure di igiene e sicurezza nel caseificio e nei locali di stagionatura e dal rispetto del suo processo produttivo. Il tribunale del riesame ha ignorato tutte le disposizioni normative in materia e non ha così tenuto conto che la immissione in commercio di un prodotto qualificabile come parmigiano reggiano può avvenire solo dopo la stagionatura, verificata dagli organi competenti. Prima della conclusione del processo di trasformazione e stagionatura non vi è ancora prodotto alimentare costituente cibo, ne' vi è oggettivamente alcuna vendita o immissione in commercio di sostanza alimentare. Il che esclude alla radice la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 516 cod. pen..
Inoltre, considerare astrattamente non genuina, o alterata e contraffatta, o insudiciata la pasta di formaggio in corso di stagionatura per completare il processo di trasformazione del latte in formaggio solo in ragione della cosiddetta sporcizia del latte, significa violare tutti gli studi scientifici in materia e le stesse previsioni legislative che prescrivono il processo produttivo del parmigiano reggiano e prevedono, quanto al latte, le deroghe in ordine alle sua caratteristiche, al tenore dei germi ed al titolo di cellule somatiche. Anche sotto questo profilo della non configurabilità dell'elemento della non genuinità della sostanza appare arbitraria la imputazione di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Ugualmente arbitraria è la configurazione della contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, perché il tribunale del riesame non ha considerato le disposizioni legislative che pongono deroghe per il parmigiano reggiano proprio in tema di germi e cellule somatiche del latte utilizzato. Manca quindi totalmente il fumus e la stessa configurabilità dei reati ipotizzati.
Inoltre, il tribunale del riesame si è sottratto anche all'obbligo di verificare la necessità di conservazione del sequestro per il pericolo di aggravamento o protrazione della conseguenze del reato. Osserva infine che il tribunale del riesame non ha dato alcuna risposta ne' a tutti i suddetti rilievi ed eccezioni, ne' alle censure sugli errori del Giudice per le indagini preliminari che aveva scambiato le analisi sul latte come analisi di campioni di formaggio sequestrato e sulla totale mancata analisi della pasta di formaggio sequestrata. In pratica si è mantenuta in sequestro una sostanza che potrà essere immessa in commercio solo se e in quanto ne sarà accertata la genuinità e naturalità dai previsti organi di tutela. E ciò in danno dello stagionatore e solo in ragione dei rilievi di sporcizia del latte semmai attribuibili al produttore del latte stesso.
4. Propone ricorso per Cassazione anche Facchetti Giuseppe Primo, quale amministratore unico della s.r.l. Agricola Ghiara, che conduce in affitto il Caseificio Olma, deducendo:
1) violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 516 cod. pen. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d). Osserva che l'ordinanza impugnata (la quale ha affermato che l'impiego del latte contenente impurità pare integrare una violazione delle norme igieniche e può quindi comportare la sussistenza della contravvenzione ipotizzata e con la successiva messa in commercio del prodotto finito anche del reato di cui all'art. 516 cod. pen. si è in realtà basata sulla sola astratta configurabilità di un reato ritenuto espressamente insussistente, non essendosi verificata la messa in commercio del prodotto finito "parmigiano reggiano" non ancora venuto ad esistenza come prodotto alimentare e non essendosi tenuto conto della specifica disciplina che regola la produzione del latte e dei prodotti a base di latte, ed in particolare del parmigiano reggiano. Il tribunale ha inoltre omesso la valutazione delle prove (assenza di rilievi sui requisiti igienici del caseificio e sullo stato di salute delle vacche visitate dal veterinario, esito negativo della prova di sudiciometria, nessuna analisi eseguita sulla pasta destinata a diventare formaggio) dando valore solo alle annotazioni soggettive del casaro, prive di alcun riscontro oggettivo.
b) violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione al sequestro preventivo del caseificio, inteso quale stabilimento di trasformazione, nonché del D.P.R. n. 327 del 1980, art. 28, dell'allegato B) al D.P.R. n. 54 del 1957 ed all'art. 1 e art. 3 n. 17 del reg. CEE 178/2002.
b1) Osserva che nella ordinanza impugnata non vi è alcun cenno alla pericolosità intrinseca del caseificio e tanto meno ad una sua riscontrata carenza dei requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti destinati alla produzione di sostanze alimentari ed in particolare alla lavorazione del latte. Sotto il profilo logico qualsiasi caseificio della zona tipica di produzione del parmigiano reggiano sarebbe sequestrabile perché le aziende agricole produttrici del latte in questione potrebbero continuare a conferire lo stesso latte prodotto giornalmente nei loro allevamenti ad altri caseifici per la sua trasformazione in pasta di formaggio destinata, forse, a divenire parmigiano reggiano. Gli stabilimenti destinati alla trasformazione del latte sono muniti dei necessari accorgimenti per rispettare le norme igieniche e poiché è noto che il latte di per sè non può essere pulitissimo, sono state dettate norme di igiene generale per le stalle da dove proviene il latte crudo, ma è stata esclusa la applicazione di tali principi alla fase di produzione primaria, nella quale è compresa la mungitura. b2) Rileva che il pericolo di reiterazione del reato non è eliminato con il sequestro del caseificio in quanto il latte delle aziende agricole continua ad essere prodotto e venduto. Il tribunale ha inoltre omesso di considerare che proprio attraverso le tecniche adottate in ogni caseificio vengono eliminate le eventuali impurità del latte (nella specie peraltro risultate alle analisi inesistenti). E la attività nella specie svolta dal caseificio si esauriva appunto nella lavorazione e nella cottura del latte per la produzione della pasta destinata, forse, a divenire dopo la stagionatura parmigiano reggiano ed era diretta proprio ad eliminare le impurità eventualmente presenti nel latte.
2) violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., dell'art. 516 cod. pen., della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), del D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269, art. 1, relativamente al processo di lavorazione, maturazione e caratteristiche merceologiche del parmigiano reggiano, del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, art. 9 (formaggi a lunga maturazione), contenente il regolamento recante la attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in tema di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, del regolamento CEE 1107/96 del 12 giugno 1996, del D.Lgs. n. 155 del 1997, art. 2 e 5 di attuazione della direttive 93/43 CEE e 96/3/CE, degli artt. 1, comma 32, e 3, comma 13, del regolamento CEE n. 178/2002, nonché manifesta arbitrarietà delle ipotesi di reato configurate con riferimento alle forme di pasta di formaggio in fase di stagionatura rinvenute nel caseificio Olma.
Svolge, in sostanza le stesse considerazioni svolte nel ricorso della s.p.a. Nuova Castelli, rilevando in particolare che la pasta ricavata dalla lavorazione del latte secondo le procedure codificate non può essere considerata astrattamente come non genuina o adulterata o contraffatta o insudiciata perché, da una parte, non costituisce ancora una sostanza alimentare e, dall'altra parte, deve ancora sottostare nella sua fase di preparazione ad una disciplina codificata di produzione che ne garantisce all'esito la perfetta salubrità e sicurezza quando, dopo i controlli, potrà fregiarsi della denominazione di parmigiano reggiano. Proprio per questo il legislatore non impone particolari esami su eventuali contaminazioni particellari del latte proveniente dalla mungitura, ritenendo sufficiente che il latte sia separato dalle impurità o filtrato, operazione che può realizzarsi nella stalla o nel caseificio. È quindi evidente nella specie la assoluta arbitrarietà della contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), proprio perché non sono state considerate le specifiche deroghe normative previste sia per il latte sia per la fase di mungitura. 2b) Ricorda che prima del termine del periodo di stagionatura, della marchiatura e dei preventivi controlli, non esiste il formaggio parmigiano reggiano. Nella specie la destinazione delle forme sequestrate a divenire parmigiano reggiano era in realtà ancora molto lontana, perché si trattava di forme di pasta di latte cotto e posto in salamoia, nemmeno ipoteticamente classificabili come parmigiano reggiano e tanto meno come sostanza alimentare di cui potesse ragionevolmente prevedersi la destinazione alla ingestione da parte di esseri umani. Non è quindi ravvisabile l'ipotesi della messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
5. Propone altresì ricorso per Cassazione Gandini Maria Neve, indagata quale socia della s.r.l. Agricola Ghiara, deducendo:
1) violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516 cod. pen. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), e del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, art. 9.
1a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 516 cod. pen., perché in mancanza di qualsiasi commercializzazione o di una detenzione al fine della messa in commercio, non è configurabile il reato in questione. Il latte presente in un caseificio ove si produce formaggio che potrà in futuro divenire parmigiano reggiano non è infatti destinato alla commercializzazione diretta, ma alla produzione proprio di quel formaggio del quale, dopo un trattamento di prolungata stagionatura per molti mesi, sarà consentita la marchiatura come parmigiano reggiano in caso di superamento positivo dell'apposito esame di controllo.
1b) violazione ed erronea applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), perché, ai sensi del D.Lgs. N. 115 DEL 1997, art. 2, per la fase della mungitura non sono applicabili le misure di igiene previste in tema di alimenti. Nella specie il latte utilizzato nel caseificio per la preparazione di formaggio proviene direttamente dalla mungitura e non può essere considerato ad ogni effetto sostanza alimentare, perché rientra ancora nella fase primaria di produzione ed è privo di qualsiasi trattamento, a differenza del latte destinato alla alimentazione umana. Dalle relazioni dei consulenti tecnici risulta che nella preparazione del parmigiano reggiano sono osservati precisi e rigorosi procedimenti, normativamente previsti, e che tali modalità di preparazione escludono che il formaggio possa in qualche modo essere nocivo per la salute pubblica. Del resto residui fecali ed insudiciamento sono presenti anche nell'uva che viene mostata o utilizzata per la produzione del vino, ma non per questo a tale uva si applica la L. 30 aprile 1962, n. 283, perché anche tale attività rientra nella produzione primaria. La inapplicabilità della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), deriva comunque anche dal fatto che le analisi sui campioni del latte prelevato hanno dato esito negativo alla prova di sudiciometria.
1b - 2) Ricorda che il D.P.R. n. 54 del 1997, art. 9, comma 1, lett. a) prevede espressamente la deroga ai limiti batterici per il latte destinato alla produzione di formaggi a lunga maturazione, come il parmigiano reggiano. Mancano quindi limiti legali alla presenza di germi tali da ritenere che il latte non sia sudicio ai sensi della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d). Si tratta del resto di norma speciale che, in applicazione delle direttive CEE 92/46 e 92/47, in materia di latte e di prodotti a base di latte risulta l'unica applicabile in ordine ai limiti legali di germi nel latte. 2) violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 516 cod. pen. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), e del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, art. 9. Osserva che manca il periculum in mora, inteso quale pericolo concreto che il bene possa essere strumentale allo aggravamento o al protrarsi delle conseguenze del reato ipotizzato o l'agevolazione alla commissione di altri reati. Difetta invero il rapporto di funzionalità tra caseificio e attività realizzatrice del reato, ossia il rapporto di causalità tra la struttura in cui sarebbe avvenuto l'illecito e la violazione, sicché difetta anche l'esigenza cautelare. L'illecito potrebbe infatti avvenire anche in luoghi diversi dove fosse utilizzato il latte considerato insudiciato. Non è poi vero che non vi è stato alcun risanamento del caseificio, dal momento che non sono stati segnalati rilievi di sorta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono.
1. Innanzitutto, ed in via generale, va rilevato che effettivamente il tribunale del riesame si è sottratto al compito demandatogli rinviando in sostanza alla successiva fase del giudizio lo stesso accertamento della sussistenza del fumus dei reati ipotizzati nonché lo stesso esame delle argomentazioni e degli elementi addotti dalla difesa, limitandosi alla sola astratta configurabilità dei reati ipotizzati dall'accusa.
In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato i principi secondo i quali:
- il richiamo normativo, costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso, ossia che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, ancorché non ne sia ancora ben definita la qualificazione giuridica o ne siano ignoti gli autori (Sez. 6^, 6 agosto 1992, Liotti, m. 191.957);
- in tema di sequestro preventivo la motivazione del provvedimento e dell'ordinanza di riesame non possono consistere nella formulazione di frasi di stile, nelle quali sia meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e dell'astratta configurabilità dell'ipotesi tipica. In particolare, il Giudice del riesame deve esercitare un controllo non puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, ma penetrante e preciso, sicché è indispensabile che nell'ordinanza stessa siano indicati, in modo puntuale e coerente, gli elementi in base ai quali il tribunale ritenga esistente in concreto il fumus del reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (cfr. Sez. 3^, 1 luglio 1996, Chiatellino, m. 206.240). 2. Sempre in via preliminare e generale va altresì rilevato come questa Corte non condivida l'assunto difensivo secondo cui le particolari modalità di produzione del formaggio parmigiano reggiano non consentirebbero in pratica un controllo sulla qualità delle materie prime utilizzate ed escluderebbero in modo assoluto la stessa configurabilità dei reati contestati.
2.1. Quanto all'ipotizzato reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, infatti, va ricordato che questo vieta non solo la vendita o la somministrazione delle sostanze alimentari ivi indicate - fra cui quelle con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, e così via - ma anche l'impiego di tali sostanze nella preparazione di alimenti e bevande.
Deve pertanto ritenersi che anche nella preparazione del parmigiano reggiano non possano essere utilizzate sostanze alimentari insudiciate, o invase da parassiti, o in stato di alterazione o comunque nocive, anche se poi, in concreto, nel verificare se le sostanze alimentari utilizzate abbiano o meno tali caratteristiche si dovrà anche tener conto delle particolari modalità di produzione di questo tipo di formaggio, delle sue peculiarità di maturazione e fare riferimento alle disposizioni normative speciali, nazionali e comunitarie, che eventualmente apportino una deroga alla richiamata normativa generale.
2.2. Quanto al reato di cui all'art. 516 cod. pen., va ricordato che esistono una serie di disposizioni normative, comunitarie e regolamentari, che disciplinano il processo di produzione del parmigiano reggiano e la cui violazione potrebbe, in ipotesi, far configurare il reato in questione o quanto meno il tentativo di una messa in commercio come genuine di sostanze alimentari non genuine. 3.1. Sotto il profilo della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, quindi, va ricordato il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 (contenente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte), il quale, in relazione ai formaggi a lunga maturazione (quale appunto è il parmigiano reggiano) all'art. 9, comma 1, dispone che "nel caso di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni sono consentite le seguenti deroghe: a) per quanto concerne le caratteristiche del latte crudo, all'allegato A, capitolo 4^; b) per quanto concerne i requisiti degli stabilimenti, all'allegato B, capitoli 1^ e 5^, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, art. 28 ...".
Per quanto interessa poi nel presente giudizio, il capitolo 4^ dell'allegato A), al punto 2 della lett. A) fissa i valori limite di germi (100.000 per ml. a 30 C^) e di cellule somatiche (400.000 per ml.) che può contenere il latte crudo di vacca destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte.
Nel caso di specie, quindi, si sarebbe dovuto specificare se i germi e le cellule somatiche contenuti nel latte utilizzato dal caseificio in questione superassero o meno tali valori limite perché se fossero stati inferiori non era esclusa la caseificazione del latte per la produzione di parmigiano reggiano.
E va altresì ricordato che la lett. E. del cap. 4^, del ricordato allegato A), dispone che "l'osservanza delle norme indicate alle lettere A, B e C deve essere verificata con prelievi effettuati per sondaggio al momento della raccolta presso l'azienda di produzione, o al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione".
3.2.1 ricorrenti hanno ricordato anche il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (recante Attuazione delle direttive 95/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), che all'art. 2, lett. a), stabilisce che per igiene alimentare si intendono "tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore". Spetterà peraltro al Giudice del merito stabilire se tale norma sia rilevante nel caso in esame, in cui la contestazione non riguarda la fase della mungitura ma quella della utilizzazione del latte per la produzione del formaggio parmigiano reggiano. E ciò tenendo anche conto che il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che detta i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare), all'art. 3, n. 16), stabilisce che per "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" si intende "qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi", ed al n. 17) stabilisce che per "produzione primaria" si intendono "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici".
L'assunto difensivo, secondo cui le misure di igiene non troverebbero applicazione nella specie perché si verterebbe ancora nella fase di produzione primaria, potrebbe quindi avere un fondamento se la contestazione riguardasse la fase della mungitura, mentre sarebbe infondato se - come sembra sulla base della ordinanza impugnata - la contestazione riguarda (anche o solo) la fase della produzione o della trasformazione, ossia la fase di utilizzazione del latte per la produzione di parmigiano reggiano.
3.3. Sotto il profilo dell'art. 516 cod. pen. assumono rilievo le norme relative alla procedimento di produzione del formaggio parmigiano reggiano, ricordate anche dai ricorrenti, fra cui il D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269 (contenente il regolamento ministeriale sul Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi), modificato dal D.P.R. 15 ottobre 1973, dal D.P.R. 15 luglio 1983 e dal D.P.R. 9 febbraio 1990, che contiene il Disciplinare di produzione della Denominazione di origine del formaggio Parmigiano Reggiano e che qualifica il parmigiano reggiano come "formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione dal latte di vacca proveniente da animali, in genere a periodo di lattazione stagionale, la cui alimentazione base è costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio. Viene impiegato il latte delle mungiture della sera e del mattino, riposato e parzialmente scremato per affioramento. La cagliatura è effettuata con caglio di vitello. Non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative. Dopo qualche giorno si procede alla salatura, che viene praticata per 20- 30 giorni circa. La maturazione è naturale e deve protrarsi per almeno 12 mesi anche se la resistenza alla maturazione è notevolmente superiore...".
E va anche ricordato il "Regolamento di alimentazione delle bovine", modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1571/2003 della Commissione, del 5 settembre 2003 (che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)), il quale "stabilisce le modalità per l'alimentazione delle vacche che producono latte destinato alla produzione di Parmigiano-Reggiano" (art. 1), individuando dettagliatamente l'impiego dei foraggi, l'integrazione con mangimi, l'origine dei foraggi, il tipo di foraggi ammessi, i foraggi ed i sottoprodotti vietati, i mangimi ed il loro uso, le materie prime ed i prodotti vietati, e così via. 4. Ne deriva che il rispetto di tutte le prescritte modalità di produzione, ivi comprese le norme relative al latte utilizzato ed alle modalità di alimentazione delle vacche che producono il latte destinato alla produzione del parmigiano reggiano, è sicuramente rilevante al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 516 cod. pen., nella forma consumata o tentata.
Ritiene infatti la Corte che non può essere condivisa l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui le concrete modalità di produzione del parmigiano reggiano sarebbero irrilevanti ai fini dell'art. 516 cod. pen., anche sotto il profilo del tentativo, perché sarebbero poi superate dalle particolari caratteristiche di maturazione del formaggio (che porterebbe alla eliminazione naturale di qualsiasi elemento inquinato, o alterato, o insudiciato o nocivo) e dalla eventuale apposizione del marchio di riconoscimento qualitativo da parte degli organi di tutela, di modo che qualora il marchio non venga apposto non vi sarebbe nemmeno un formaggio qualificabile come parmigiano reggiano mentre qualora venga apposto, esso sarebbe sufficiente a certificare la genuinità del prodotto rendendo irrilevante tutto ciò che è successo nella fase di produzione.
Ed invero, il formaggio Parmigiano-Reggiano è un prodotto a Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.), secondo la norma europea del Reg. CEE 2081/92 ed il riconoscimento del Reg. (CE) n. 1107/96. Può fregiarsi del marchio Parmigiano - Reggiano esclusivamente il formaggio prodotto secondo le regole raccolte nel Disciplinare di produzione. Ne deriva che qualora non siano state seguite le regole di produzione normativamente fissate, ivi comprese - per quel che qui interessa - quelle relative alla qualità del latte utilizzato ed alle modalità di alimentazione delle vacche da cui il latte proviene, l'eventuale apposizione del marchio da parte del Consorzio del formaggio parmigiano reggiano dovrà ritenersi irrilevante (se non anche invalida) ed il prodotto posto in commercio come genuino formaggio parmigiano reggiano dovrà invece ritenersi non genuino, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 516 cod. pen..
5. Tutto ciò considerato, va però rilevato che nel caso di specie l'ordinanza impugnata, pur essendo ineccepibile, per le ragioni indicate, nella parte in cui riconosce la configurabilità in astratto dei reati di cui all'art. 516 cod. pen. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, è poi totalmente carente nella motivazione relativa alla sussistenza, nello specifico caso concreto, di elementi idonei a far ipotizzare un'effettiva violazione delle norme relative alla produzione del formaggio.
5.1. Ed infatti, l'ordinanza impugnata riporta esclusivamente i seguenti elementi di fatto:
- il casaro Bravini aveva dichiarato alla guardia di finanza - in sede di un accertamento fiscale e tributario - che il latte lavorato nel caseificio sarebbe stato marcio, non idoneo alla produzione di parmigiano reggiano, proveniente da animali ammalati, insudiciato, mentre le stalle non sarebbero state idonee;
- un lavoratore straniero addetto alle stalle aveva dichiarato che le vacche sarebbero state alimentate solo con foraggio proveniente dai campi circostanti;
- gli esami di laboratorio effettuati dalla AUSL su alcuni campioni del latte conferito al caseificio, avevano evidenziato la presenza di cellule somatiche anche se avevano dato esito negativo all'esame di sudiciometria;
- il veterinario della AUSL aveva fatto un accertamento presso le stalle da cui proveniva il latte per il caseificio, accertando che i capi di bestiame non presentavano nessuna problematica. Non è poi chiaro se siano state o no effettuate analisi sulle forme di formaggio sequestrate ed, in ogni modo, di tale eventuale accertamento - che sarebbe stato sicuramente rilevante, almeno ai fini del reato di cui all'art. 516 cod. pen. - non viene fatta alcuna menzione nella motivazione della ordinanza impugnata. 5.2. È evidente come si tratti di elementi del tutto insufficienti per poter ravvisare il fumus dei reati ipotizzati.
Quanto infatti alle modalità di alimentazione delle vacche che producevano il latte destinato al caseificio, è appena il caso di rilevare che le dichiarazioni del lavoratore addetto alle stalle - almeno per quanto risulta dalla motivazione della ordinanza impugnata - appaiono del tutto generiche, perché non indicano con precisione nè le modalità di alimentazione ne' i periodi di tempo cui si riferiscono ne' se si trattava di modalità abituali, e comunque perché non è specificata per quali ragioni e sotto quali profili l'uso di foraggio proveniente dai campi circostanti dovrebbe ritenersi non consentito, quando l'art. 2 del ricordato Regolamento di alimentazione delle bovine pone come principio generale per il razionamento quello che "il razionamento delle vacche da latte si basa sull'impiego di foraggi locali".
L'ordinanza impugnata non ha poi in alcun modo preso in considerazione il fatto che l'accertamento effettuato dal veterinario della AUSL non aveva dato luogo a rilievi di sorta, ne' in ordine ai capi di bestiame ne' in ordine alle condizioni delle stalle, ed ha completamente omesso di spiegare perché questa circostanza sarebbe stata irrilevante.
Quanto alla qualità del latte utilizzato per la produzione del formaggio, possono farsi analoghi rilievi in ordine alle dichiarazioni del casaro che - così come riportate dalla ordinanza impugnata - appaiono del tutto generiche ed ipotetiche e sicuramente non idonee a far ritenere che il latte non avesse le caratteristiche indicate dalla lett. A), punto 2, del cap. 4^ dell'allegato A) del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, e fosse quindi non idoneo ad essere utilizzato per la produzione di un formaggio a lunga maturazione. Si tratta infatti di semplici valutazioni soggettive sulla non idoneità de latte, che oltretutto non specificano i periodi di tempo cui si riferiscono e sono assolutamente inidonee a costituire anche semplice indizio che fossero stati effettivamente superati i limiti di cui alla citata disposizione.
Si trattava di dichiarazioni che assurgevano al solo rango di sospetto e che erano idonee a far disporre - così come in effetti sono state opportunamente disposte, - analisi tecniche dirette ad accertare la qualità del latte e l'eventuale superamento dei limiti normativamente prescritti.
Per quanto riguarda infine il risultato delle analisi effettuate su campioni di latte "conferito al caseificio" va osservato che:
a) non si comprende bene dalla ordinanza impugnata se il latte "conferito" su cui furono fatte le analisi si trovava ancora nelle stalle o era già stato trasferito nel caseificio ossia se si trovava nel luogo di mungitura o nel luogo di produzione;
b) non è specificato se i prelievi furono effettuati per sondaggio e secondo le modalità indicate dalla lett. E. del cap. 4^, dell'allegato A), del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;
c) non è specificato se le cellule somatiche superavano il valore limite (400.000 per ml.) indicato dal punto 2 della lett. A), del ricordato cap. 4^, dell'allegato A);
d) l'esame di sudiciometria aveva comunque dato esito negativo, il che significava che il latte non conteneva impurità e non era insudiciato.
6 Dalle considerazioni dianzi esposte emerge che l'ordinanza impugnata è affetta da mancanza di motivazione e va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Emilia che dovrà accertare se esistono sufficienti elementi concreti per ritenere che nella specie siano state violate le norme relative alla qualità del latte utilizzato ed alle modalità di produzione del parmigiano reggiano e se quindi se possa ritenersi sussistente il fumus dei reati ipotizzati.
Gli altri motivi - compresi quelli relativi alla mancata analisi della pasta di formaggio sequestrata ed alla sussistenza del periculum in mora - restano allo stato assorbiti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006