 TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 18124 del 8 ottobre 2010
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 18124 del 8 ottobre 2010
Urbanistica. Esercizio poteri ripristinatori ed interesse legittimo
Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 18124/2010 REG.SEN.
 N. 03336/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Ottava)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2010, proposto da:
 Tommaso Colella, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore, con domicilio  eletto presso Paolo Centore in Napoli, via S. Lucia, 15 c/o Limatola;
 contro
 Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso  dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso Giuliano Agliata in  Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;
 
 nei confronti di
 
 Raffaele Colella, Salvatore Colella, Venere Tartaro, Angela Tartaro;
 
 per l'accertamento della legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione  sull'istanza notificata dal ricorrente propulsiva all'esecuzione dell'ordinanza  di demolizione n.1844/2008
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise in Persona del  Sindaco P.T.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Carlo  Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Il ricorso è fondato quanto alla lamentata illegittimità del silenzio serbato  dal Comune di Marcianise in ordine all’istanza-diffida all’adozione degli atti  sottesi alla demolizione ex officio delle opere abusive
 
 Sussiste, innanzitutto, in capo all’amministrazione resistente, l’obbligo di  provvedere in maniera espressa.
 
 Esso consiste nel compimento degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.p.r. n.  380/2001, conseguenti all'emanazione dell'ingiunzione di demolizione e diretti  alla conclusione del complesso procedimento repressivo dell'abusivismo edilizio,  mediante adozione delle misure di abbattimento delle parti di costruzione  realizzate in difformità dal titolo abilitativo ovvero mediante applicazione  della sanzione pecuniaria alternativa, in caso di seria compromissione statica  delle parti di costruzione eseguite in conformità (cfr. TAR Puglia, Bari, sez.  II, 3 settembre 2002, n. 3811; TAR Campania, sez. V, 20 giugno 2003, n. 7607).
 
 Si fonda, segnatamente, sul precetto contenuto nell’art. 34, comma 1, del d.p.r.  n. 380/2001, in base al quale, decorso il termine congruo per l’esecuzione  spontanea fissato dall’ordinanza di demolizione, gli interventi e le opere  realizzati in parziale difformità “sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a  spese dei medesimi responsabili dell’abuso”.
 
 Ed invero, il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera  giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e  repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare  di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non  vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi  esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla  istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede  giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere  espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31  maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384).
 
 Sussiste, altresì, l’inerzia dell’amministrazione comunale, atteso che  quest’ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso,  nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento sollecitato  con l’istanza-diffida del 26 gennaio 2009 ai fini dell’adozione delle misure  repressivo-ripristinatorie ex art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, conseguenti  all’inottemperanza dei destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 1844/Urb.  del 4 settembre 2008.
 
 Né detta inerzia può essere esclusa alla stregua della deliberazione  commissariale del 28 ottobre 2008, verb. n. 252, allegata dal Comune intimato e  richiamata nella depositata nota del 29 gennaio 2009, la quale ha fissato i  criteri di priorità da seguire per le attività di demolizione ex officio delle  opere abusive.
 
 La determinazione dei criteri in parola non esimeva, infatti, l’amministrazione  resistente dal pronunciarsi tempestivamente in ordine all’istanza-diffida  presentatale dal ricorrente, considerato che un atto endoprocedimentale non è,  di per sé, suscettibile di far venir meno la contestata inerzia (cfr. Cons.  Stato, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 5433; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 settembre  2007, n. 8992; TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10190; TAR  Piemonte, Torino, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1198).
 
 Il silenzio serbato dal Comune di Marcianise con riguardo all’istanza-diffida  del 26 gennaio 2009 presentata dal ricorrente deve essere, pertanto, dichiarato  illegittimo.
 
 Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza della predetta  istanza-diffida, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’amministrazione  intimata l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo  contenuto dispositivo.
 
 E ciò, da un lato, perché la denunciata inottemperanza all’ingiunzione di  demolizione n. 1844/2008 deve essere vagliata nella sua concreta consistenza dal  Comune resistente e, d’altro lato, perché l’invocata misura demolitoria richiede  una preventiva valutazione circa l’insussistenza di pregiudizi arrecabili alle  parti di costruzione eseguite in conformità al titolo abilitativo, la quale va,  in primis, rimessa alla competenza del Comune e richiede pure apprezzamenti di  ordine tecnico.
 
 Non è, in altri termini, configurabile uno scrutinio sulla fondatezza della  pretesa di abbattimento delle opere abusive, in quanto si imporrebbero complessi  accertamenti e valutazioni di ordine tecnico, incompatibili con la struttura  semplificata del presente giudizio e della decisione destinata a definirlo, né,  comunque, surrogabili in sede giurisdizionale, siccome corrispondenti ad  attività procedimentali mai svolte dall’amministrazione comunale.
 
 Conseguentemente, il ricorso va accolto in tali termini, dovendosi ordinare  all’amministrazione intimata soltanto di pronunciarsi in maniera espressa  sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione dell’ingiunzione del 24  settembre 2008, n. 1844/Urb.
 
 Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli  onorari di lite.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
 
 accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il  silenzio rifiuto sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione  dell’ingiunzione del 4 settembre 2008, n. 1844/Urb. e ordina all’amministrazione  comunale di provvedere in maniera espressa sulla predetta istanza-diffida, entro  il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore,  dalla notificazione della presente sentenza;
 
 compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Antonino Savo Amodio, Presidente
 Renata Emma Ianigro, Consigliere
 Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/10/2010
 
                    




