 TAR Toscana Sez. III n. 6430 del 4 ottobre 2010
TAR Toscana Sez. III n. 6430 del 4 ottobre 2010
Urbanistica. Distanze da ferrovia
La distanza minima di m. 30 dalla linea ferroviaria prescritta dall’art. 49 del DPR n. 753/1980 è stabilita per ragioni di sicurezza, derogabili, su autorizzazione delle Ferrovie solo quando, secondo una valutazione tecnico-discrezionale, la concreta situazione, in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06430/2010 REG.SEN.
 N. 01835/1997 REG.RIC.
 N. 04111/1997 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
Sul ricorso numero di registro  generale 1835 del 1997, proposto da:
 Leonelli Gloria, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Accardo, Andrea Morini,  con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via Gino Capponi n. 44;
 contro
 Soc. Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante,  rappresentata e difesa dall'avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso  Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60; Ferrovie dello Stato -  Servizio Potenziamento e Sviluppo-Fi;
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 4111 del 1997, proposto da:
 Leonelli Gloria, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giovannelli, con  domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via Gino Capponi n. 44;
 contro
 Ferrovie dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata  e difesa dall'avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato  Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60; Ferrovie dello Stato - Servizio  Potenziamento e Sviluppo-Fi;
 
 per l'annullamento
 
 quanto al ricorso n. 1835 del 1997:
 
 della nota in data 3 marzo 1997, trasmessa in data 7 marzo, a firma del capo  Ufficio Opere civili dell'Ufficio potenziamento e sviluppo sede di Pisa,  compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato S.p.a., con cui viene reso  noto alla ricorrente il parere negativo della Società in ordine al condono di  opere realizzate nella fascia di rispetto ferroviario sulla Linea Grosseto-Pisa  Km. 256+370 ca., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
 
 quanto al ricorso n. 4111 del 1997:
 
 del processo verbale di accertamento n. 2/1997, a firma del Capo Tecnico  sovrintendente delle Ferrovie dello Stato dirigente il tronco Campiglia  Marittima, con cui viene imputato a carico della Sig.ra Leonelli abuso edilizio  relativo all'art. 49.60 del D.P.R. 753.80 ed inoltre accesso abusivo sulla  proprietà ferroviaria da chiudere, nonché di ogni altro atto presupposto,  conseguente e connesso.
 
 Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Ferrovie dello Stato  S.p.A.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Silvia La  Guardia e uditi per le parti i difensori N. Pignatelli delegata da A. Morini e  F. Pozzolini delegata da R. Salimbeni.;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Con un primo ricorso, notificato il 6.05.1997 (R.G. n. 1835/97), la ricorrente  espone di aver inoltrato al Comune di San Vincenzo (LI) pratica di condono  edilizio ex art. 39 legge n. 724/94 relativa ad opera realizzata in fascia di  rispetto ferroviario, all’altezza del Km. 256+370 della linea ferroviaria  Grosseto-Pisa, e chiede l’annullamento del parere negativo espresso in ordine a  detto condono dalla società Ferrovie dello Stato, con la motivazione che “la  posizione dell’immobile non garantisce le condizioni di sicurezza all’esercizio  ferroviario”.
 
 Con successivo ricorso, notificato il 13.11.1997 (R.G. n. 4111/97), la medesima  ha altresì impugnato il processo verbale di accertamento n. 2/1997 di abuso  edilizio non derogato, in riferimento all’art. 49 del D.P.R. n. 753/1980, e di  accesso abusivo alla proprietà ferroviaria.
 
 Si è costituita in entrambi i ricorsi la società Ferrovie dello Stato, che  replica nelle memorie alle tesi e contestazioni avversarie.
 
 Anche la ricorrente ha dimesso memorie, insistendo, per ciascun ricorso, nelle  proprie argomentazioni.
 
 I ricorsi sono stati posti in decisione all’udienza del 15.04.2010.
 
 La connessione soggettiva dei ricorsi e la circostanza che entrambi concernono  la medesima unità immobiliare ubicata in fascia di rispetto ferroviario, ne  consigliano la riunione.
 
 Il primo ricorso investe il parere sfavorevole al condono dell’opera in  questione; parere del quale è dedotta l’illegittimità per eccesso di potere per  disparità di trattamento, contraddittorietà ed insufficiente motivazione, nonché  per violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che la situazione sarebbe  praticamente identica ad altra, relativa ad abuso dei sig.ri Cini all’altezza  del Km. 256+600 della linea Grosseto-Pisa, in ordine alla quale la soc. Ferrovie  aveva espresso in data 26.07.96 autorizzazione in deroga, malgrado la distanza  dalla più vicina rotaia fosse, in detto caso, di 15 metri, contro i 17,92 della  costruzione della ricorrente; in memoria la ricorrente segnala quale termine di  paragone anche le ulteriori determinazioni di autorizzazione in deroga del  2.09.1996, relativa a caso di distanza minima di 18.90 m. al Km. 258+120  (pratica Marchi Piero), e 5.03.95, relativa a manufatto a distanza di m. 17,55  in corrispondenza del Km. 256+680 (pratica Tognarini).
 
 La resistente, al riguardo, osserva che la distanza di m. 17,92 valorizzata  dalla ricorrente è quella misurata dalla parte del fabbricato più lontana dai  binari mentre il punto più vicino, che è quello che rileva, risulta, dallo  stesso progetto presentato dalla ricorrente, a distanza di m. 13,12, che,  misurata in loco, è risultata di effettivi m. 12,9; rileva, inoltre, che, come  si constata dalla documentazione fotografica dimessa, la sede ferroviaria si  trova a monte del manufatto in questione, in notevole dislivello.
 
 Il ricorso - a prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla  resistente sul rilievo del carattere endoprocedimentale del parere – va  disatteso, risultando privo di fondamento. La distanza minima di m. 30 dalla  linea ferroviaria prescritta dall’art. 49 del DPR n. 753/1980 è stabilita per  ragioni di sicurezza, derogabili, su autorizzazione delle Ferrovie solo quando,  secondo una valutazione tecnico-discrezionale, la concreta situazione, in  relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che  caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la  conservazione della ferrovia. Nella specie, la documentazione, anche  fotografica, dimessa (in particolare v. sezione relativa alla distanza dai  binari e quote del terreno, allegata alla domanda di regolarizzazione, doc. 1  della resistente e doc. 3 della ricorrente, dalla quale si riscontrano, oltre  che la forte pendenza del terreno lato binari, soprattutto, sommando le distanze  parziali ivi indicate, una distanza dal binario del lato più vicino del  manufatto di m. 13,12) denota come non sia effettivamente configurabile, neppure  sotto il singolo profilo della distanza dai binari che viene valorizzato dalla  ricorrente, alcuna disparità di trattamento e connessa contraddittorietà, ben  maggiori essendo le distanze degli edifici assunti come termine di paragone; né  si ravvisa carenza di motivazione, in quanto la valutazione espressa col parere  che “la posizione dell’immobile non garantisce le condizioni di sicurezza  all’esercizio ferroviario” appare, pur nella sua sinteticità, chiara ed  esaustiva, mentre non si imponeva alcuna argomentazione riferita  all’autorizzazione precedentemente rilasciate ai sig.ri Chini, stante la  specificità di ciascun caso e non essendo l’edificio di questi ultimi a distanza  tanto ravvicinata quanto quello della ricorrente.
 
 Infondato risulta, per le ragioni sin qui esposte, anche il secondo ricorso, con  il quale la ricorrente ripropone avversi il processo verbale di accertamento n.  2/1997 di abuso edilizio non derogato le medesime censure già sollevate col  ricorso n. 1835/97, integrandole col richiamo, ad ulteriore riprova della  pretesa disparità di trattamento, alle autorizzazioni in deroga ai sig.ri Marchi  e Tognarini; anche il ricorso n. 4111/97 – a prescindere dall’eccezione di  inammissibilità sollevata dalla resistente – va respinto.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente  pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge entrambi.
 
 Condanna la ricorrente a rifondere a Ferrovie dello Stato s.p.a. le spese del  giudizio che liquida in euro 3000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a e c.p.a..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Angela Radesi, Presidente
 Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
 Silvio Lomazzi, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/10/2010
 
                    




