TAR Piemonte Sez. I sent. 214 del 15 gennaio 2010
Aria. Prescrizioni autorizzazione

E' da ritenersi imposto dal sistema normativo comunitario, nonché dal DPR 203 del 1988, il cui art. 11 dispone, infatti, che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale, l’opposizione di un termine alle autorizzazioni del tipo rilasciate nel caso di specie.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00214/2010 REG.SEN.
N. 00596/1998 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 596 del 1998, proposto da:
Sirelma Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Vittorio Barosio ed Enrico Inserviente, con domicilio eletto presso l’avv. Prof. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rava, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, piazza Castello, 165;
per l'annullamento
-a) della determinazione 10.12.1997, prot. n. 13624, con cui la Regione Piemonte - Assessorato all'Ambiente ha stabilito: " - che l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 182-31487, scheda n. 168/1, del 30.12.1993, alla ditta SIRELMA, per installare nel proprio stabilimento di Bussano (TO) due gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energie elettrica, è modificata con l'introduzione della scadenza al 31.12.1998 della sua validità, - che entro tale data devono pertanto cessare le emissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto a suo tempo installato; - che, qualora l'impresa intenda proseguire nella autoriproduzione di energia elettrica, dovrà presentare domanda di autorizzazione preventiva per l'installazione di un impianto, con caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento delle prestazioni emissive allineate, in termini di fattori di emissione, con quelle derivanti dai motori a combustione interna "a ciclo Otto alimentati a gas o dai gruppi turbogas alimentati a gas";
-b) della delibera 8.11.1997, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha stabilito gli "Indirizzi al Sevizio Risanamento Atmosferico in relazione alla modifica delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate per l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica";
-3) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone di svolgere nel proprio stabilimento di Busano un’attività industriale di stampaggio a caldo e di lavorazioni meccaniche e che, al fine di far funzionare le proprie macchine anche per la produzione di calore nel proprio stabilimento, aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte l’autorizzazione 30.12.1993 ad installare nel suddetto stabilimento due gruppi motore a combustione interna a ciclo diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica e di calore.


Si espone che, con determinazione 10.12.1998, la Regione Piemonte aveva modificato l’autorizzazione già rilasciata alla ricorrente stessa, con l’introduzione di una scadenza di validità al 31.12.1998: entro tale data dovevano, pertanto, cessare le emissioni derivanti dall’impianto installato; tale provvedimento era basato anche sulla delibera della Giunta Regionale 18.11.1997, n. 21-23158, che nel provvedimento stesso era richiamata.


Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:
1 - Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria Violazione di legge, con riferimento alle “regole di buona tecnica” in materia. Eccesso di potere per motivazione illogica ed irrazionale; ciò in quanto l’inquinamento prodotto dai motori diesel è un fenomeno conosciuto e studiato da parecchi decenni e non potrebbe essere oggetto di una conoscenza sopravvenuta da parte della Regione rispetto all’autorizzazione inizialmente rilasciata, tale da giustificarne il sostanziale ritiro.


2 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; ciò in quanto sarebbe dimostrato che la ricorrente ha sempre mantenuto i valori di emissione entro quelli imposti con l’autorizzazione regionale e, anzi, le emissioni provenienti dai gruppi motore in questione risulterebbero al di sotto dei valori regionali.


3 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione illogica ed incongruo; ciò in quanto nella determinazione 10.12.1997 e nella delibera 18.11.1997, si afferma che qualora l’impresa intendesse proseguire nell’autoproduzione di energia elettrica, avrebbe dovuto presentare domanda di autorizzazione preventiva per l’installazione di un impianto, con caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento di prestazioni emissive allineate, in termini di fattori di emissione, con quelle derivanti dai motori a combustione interna a ciclo Otto alimentati a gas o dai gruppi turbogas alimentati a gas; tale soluzione non sarebbe tecnicamente e scientificamente praticabile.


4 - Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà; ciò in quanto la società ricorrente aveva ottenuto dalla Regione Piemonte la concessione di un contributo in conto capitale (a norma dell’art. 3 della legge regionale 23.3.1984, n. 19), proprio in relazione alla installazione dei due gruppi motore diesel per la coproduzione di energia elettrica e di calore.


Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.


Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009, il ricorso veniva posto in decisione.


DIRITTO


Rileva il Collegio, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sono infondate.


Infatti, in primo luogo, i provvedimenti 18.11.1997 e 10.12.1997 con i quali l’Amministrazione regionale ha limitato al 31.12.1998 la validità dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata alla società ricorrente non può ritenersi superata dal fatto che, in ottemperanza a quanto in essi stabilito, in data 22.12.1998, la ricorrente stessa aveva presentato domanda di autorizzazione per l’installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano in sostituzione di quelli con bruciatore a gasolio.


E’ evidente che l'acquiescenza ad un provvedimento presuppone il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e l'operatività, e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell'interesse legittimo successivamente azionato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5883): in presenza di una scadenza di autorizzazione derivante da provvedimenti impugnati, ma efficaci, non sussiste quella condizione di libertà nel prestare acquiescenza, essenziale per realizzarne la fattispecie.


Parimenti, il fatto che la ricorrente, che lamenta l’introduzione, nell’originaria autorizzazione rilasciata nel 1993, del termine di scadenza al 31.12.1998, poi prorogata al 30.6.1999, con D.G.R. 21.12.1998, non abbia impugnato tale ultimo atto non è rilevante, posto che tale atto non è quello lesivo dell’interesse e atteso che la volontà provvedimentale riguarda l’apposizione di un termine all’autorizzazione originariamente rilasciata: tale volontà scaturiva dal primo provvedimento impugnato e non dalla successiva proroga che, sotto questo profilo, è meramente confermativa.


Né rileva il fatto che la Regione abbia delegato le competenze in materia di controllo delle emissioni in atmosfera alle province e che non consti che la competente Provincia di Torino abbia inibito alla ricorrente la prosecuzione dell’esercizio dei cogeneratori a motore a suo tempo autorizzati dalla Regione; infatti, la circostanza che, allo stato, in virtù dell’art. 281 comma primo, lett. b), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, la ricorrente sia legittimata a mantenere in funzione i propri impianti di autoproduzione di energia, subordinatamente alla presentazione di apposita domanda di autorizzazione alla Provincia competente nei termini prescritti, è estranea al presente giudizio e riguarda il diverso rapporto amministrativo ricorrente-Provincia non oggetto del presente scrutinio giudiziale.


Nel merito, il Collegio osserva che il ricorso è infondato atteso che dagli studi effettuati dall’Amministrazione è emerso che gli impianti a gasolio non erano più adeguati alla migliore tecnica disponibile, in base a quanto disposto dall’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988, che impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”.


Tale imposizione, peraltro, ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, particolarmente sentito come interesse della collettività non solo europea, ma mondiale; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale.


Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti.


Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile, con un obbligo speciale, imposto alle imprese che inquinano, a protezione del bene supremo dell’ambiente.
Peraltro, infatti, la D.G.R. 18.11.1997 ammetteva la possibilità di scelta tra l’installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni dei motori Diesel esistenti e la loro sostituzione con motori a metano; inoltre, proprio in ossequio al sistema delineato dal DPR citato, sono stati più volte modificati i termini di scadenza previsti per l’adeguamento degli impianti alle migliori tecniche del tempo, in funzione delle esigenze manifestate dalle imprese.


La fissazione di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt. 10-13), recepiti nel nostro sistema nazionale, pertanto, per converso, sarebbe stato illegittimo e contrastante con tali principi far permanere un’autorizzazione sine die, che non si rivelava più adeguata alle novità tecniche relative al contenimento dell’inquinamento.


Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato, atteso che è da ritenersi imposto dal sistema normativo comunitario, nonché dal DPR 203 del 1988, il cui art. 11 dispone, infatti, che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale, l’opposizione di un termine alle autorizzazioni del tipo rilasciate nel caso di specie.


Quindi, sintetizzando in conclusione, nel caso di specie:
- è stato legittimo l’intervento della Regione limitativo temporalmente dell’autorizzazione;
- effettivamente erano disponibili tecniche di adeguamento dell’impianto o la sua sostituzione con un impianto a metano, come è stato effettivamente fatto dal ricorrente; tali adeguamenti non riguardano la sopravvenuta conoscenza dell’inquinamento derivante dal diesel, ma la disponibilità di nuove tecniche, naturalmente diffuse e a conoscenza dell’Amministrazione, di abbattimento delle emissioni;
- non vi sono, pertanto contraddizioni o insufficienze istruttorie, atteso che il provvedimento ruota intorno alle esigenze di contenimento degli inquinanti, contenimento possibile sulla base di nuove tecniche di adeguamento (o di nuovi impianti).


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.


Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Richard Goso, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010