TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 812, del 27 marzo 2014
Aria.Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della provincia per l'esercizio dell’attività di betonaggio ad efficacia limitata nel tempo
La durata del titolo abilitativo deriva direttamente dalla legge che non accorda all’amministrazione provinciale alcuna possibilità di modularne l’efficacia temporale in altro modo. Ne risulta l’illegittimità delle previsioni contenute nell’autorizzazione che ne limitano l’efficacia fino al 31 dicembre 2012 in ragione dell’incompatibilità urbanistica da quella data dello stabilimento. L’amministrazione provinciale non avrebbe, infatti, potuto, stabilire tale limitazione temporale del titolo abilitativo in ragione della preclusione derivante dalla convenzione stipulata il 18 aprile 2002 tra il comune ed il proprietario dell’area, che disponeva l’incompatibilità dell’impianto con il nuovo assetto urbanistico della zona, che non prevede l’esercizio di industrie insalubri di I^ classe. La disciplina di tale procedimento autorizzatorio è disgiunta ed autonoma da quella finalizzata a conseguire il titolo edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02179/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2008, proposto da:
Holcim Calcestruzzi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Invernizzi e Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Monti n. 41;
contro
Provincia di Como, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Raffaella Pontiggia, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
Comune di Lurate Caccivio, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Mina e Roberto Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Edoardo Mastice in Milano, via Spartaco, 4;
Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
nei confronti di
Co.Beton S.r.l., Tecnobeton S.r.l.;
per l'annullamento
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot. 30530 del 20 giugno 2008 rilasciata dalla provincia di Como alla ricorrente per l'esercizio dell’attività di betonaggio ed atti presupposti e connessi, compresi i verbali della conferenza di servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como e del Comune di Lurate Caccivio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la società istante ha impugnato l’autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera rilasciatale ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui qualifica come “nuovo impianto” quello autorizzato, nonché ove dispone che l’autorizzazione avrà una efficacia limitata fino al 31 dicembre del 2012, data entro la quale l’impianto dovrà essere spostato perché incompatibile con il nuovo assetto urbanistico della zona, che non prevede l’esercizio di industrie insalubri di I^ classe, come prescritto dalla convenzione stipulata il 18 aprile 2002 tra il comune ed il proprietario dell’area.
A sostegno del ricorso, la società istante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 269 e ss. del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) Violazione del d.lgs. n. 267/2000, del d.lgs. n. 152/2006 e della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento;
3) Violazione degli artt. 1, comma 2, e 6 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento;
4) Violazione degli artt. 1, comma 2, e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 269 e ss. del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà irragionevole e immotivata con atti precedenti e sviamento;
5) Violazione degli artt. 269 e ss. del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento;
6) Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza e ingiustizia;
7) Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza e ingiustizia;
8) Violazione degli artt. 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990; violazione delle leggi n. 1150/1942, n. 10/1977 e delle leggi della regione Lombardia n. 51/1975 e n. 12/2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, violazione della convenzione del piano attuativo ove ricade l’impianto.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 2920/12 del 5 dicembre 2012 la sezione ha ordinato l’effettuazione di adempimenti istruttori, ottemperati dall’amministrazione.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2014, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato in relazione alle dedotte censure concernenti l’assunta illegittimità della limitazione temporale dell’efficacia dell’autorizzazione fino al 31 dicembre del 2012, nonché della preclusione della valutazione di aspetti urbanistici nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per la quale, oltretutto, la Provincia non sarebbe neanche competente.
Le doglianze sono strettamente connesse tra di loro. Ed invero, riguardo alla prima, deve osservarsi che l’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, al comma 7, prevede che l'autorizzazione rilasciata ai sensi della suddetta disposizione normativa abbia una durata di quindici anni.
La durata del titolo abilitativo, di conseguenza, deriva direttamente dalla legge, che non accorda all’amministrazione provinciale alcuna possibilità di modularne l’efficacia temporale in altro modo.
Ne risulta l’illegittimità delle previsioni contenute nell’autorizzazione che ne limitano l’efficacia fino al 31 dicembre 2012 in ragione dell’incompatibilità urbanistica da quella data dello stabilimento gestito dalla ricorrente. L’amministrazione provinciale non avrebbe, infatti, potuto, stabilire tale limitazione temporale del titolo abilitativo in ragione della preclusione derivante dalla convenzione stipulata il 18 aprile 2002 tra il comune ed il proprietario dell’area, che disponeva l’incompatibilità dell’impianto con il nuovo assetto urbanistico della zona, che non prevede l’esercizio di industrie insalubri di I^ classe.
In proposito, si osserva che sussiste un’indubbia e netta separazione di competenza tra la Provincia ed il Comune nell’esercizio delle rispettive potestà, in relazione ai valori alla cui tutela sono deputati.
In particolare, mentre all’Amministrazione provinciale interessata compete di certo la tutela del valore ambientale, di norma su delega della Regione, al Comune sono riservate le valutazioni di ordine edilizio ed urbanistico, ed in generale quelle che coinvolgono l’assetto del territorio.
Nel procedimento teso all’emanazione dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, dunque, nell’ambito del quale la valutazione attiene senza dubbio agli aspetti ambientali, la tutela risulta affidata, come visto, alla competenza della Provincia. Ne risulta l’illegittimità del diniego o della limitazione dell’efficacia temporale prescritta dalla legge dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera che sia fondato soltanto sul parere di non conformità urbanistica dell’impianto, dal momento che la disciplina di tale procedimento autorizzatorio è disgiunta ed autonoma da quella finalizzata a conseguire il titolo edilizio (cfr., sul punto, Cons Stato, sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4243).
Per le suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va disposto il parziale annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui limita l’efficacia temporale dell’autorizzazione, fissata dalla legge in 15 anni, al 31 dicembre 2012.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza fra l’istante e le parti costituite e si liquidano come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra la società ricorrente e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, come in motivazione.
Condanna la provincia di Como e il comune di Lurate Caccivio, in via solidale, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 2000, oltre agli oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato dalla stessa versato.
Spese compensate fra la ricorrente e le restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)