MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO
12 novembre 2002
Ammissione a cofinanziamento dei comuni ai sensi del D.D. 22 dicembre 2000,
recante: "Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche
radicali ed interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree
urbane".
Gazzetta Ufficiale N. 50 del 01 Marzo 2003
IL DIRETTORE GENERALE
dell'inquinamento atmosferico
e rischi industriali
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 15 luglio 1986);
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 3 marzo 1987);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della strada), (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
supplemento ordinario);
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);
Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001,
recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);
Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti
rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 31 maggio 1991);
Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti
locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e
di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di
area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti
casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali, e con cui si
dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una
quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del
proprio parco veicolare;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce
la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
Visto il decreto legislativo n. 60 del 2 aprile 2002 di recepimento
della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite della qualita'
dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE, relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione
della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il protocollo di accordo-quadro del 1 luglio 1999 tra
Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle
aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e
costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli
ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle
difformita' delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i
veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e
per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;
Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa
europea "In citta' senza la mia auto";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e'
stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto
dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni
che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
Visto il decreto del direttore generale del servizio per
l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del
Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 2000) con il quale si e' provveduto a definire la
procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli
interventi strutturali nell'ambito della sopraccitata iniziativa;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le
modalita' per l'adesione alla prosecuzione della sopraccitata
iniziativa;
Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche ecologiche" molti comuni con popolazione inferiore alla
soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto
direttoriale del 17 febbraio 2000;
Ritenuto opportuno allargare la possibilita' di accedere al
cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa;
Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il
Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di:
interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione
dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal
traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilita'
sostenibile; nonche' di azioni specifiche, da parte degli enti
locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al
traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e
valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le
possibilita' offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle
emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;
Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa
presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
Visto il decreto del direttore generale della direzione per
l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95
del 22 dicembre 2000 "Programmi radicali per la mobilita'
sostenibile";
Decreta:
Art. 1.
Progetti ammessi
In base al controllo delle condizioni di ricevibilita' di cui
all'art. 7 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000 ed a seguito della
successiva valutazione dei progetti effettuata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, che si e'
avvalsa della verifica delle condizioni di ammissibilita' svolta
dalla commissione tecnico-scientifica, sono ammessi a cofinanziamento
i progetti elencati in allegato A, distinti per aree di intervento.
Art. 2.
Piano operativo di dettaglio
I soggetti beneficiari, che abbiano ottenuto l'ammissione al
cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1 devono, a pena di
revoca del finanziamento, produrre entro trenta giorni dalla notifica
del presente atto un "Programma operativo", come previsto all'art. 10
del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000.
Tale programma dovra' inoltre indicare:
1) modalita' e tempi di attuazione del progetto;
2) documentazione attestante il cofinanziamento del progetto;
3) modalita' e tempi del monitoraggio dei risultati ottenuti, in
funzione degli obiettivi che saranno indicati nel progetto. I
soggetti di cui al primo comma che abbiano ottenuto l'ammissione al
cofinanziamento di progetti afferenti a piu' aree di intervento,
oltre a quanto gia' previsto dal medesimo comma e negli stessi limiti
temporali, devono presentare una relazione illustrativa del quadro
programmatico nel quale i singoli progetti sono inseriti dimostrando
il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del direttore
generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 95 del
22 dicembre 2000.
Art. 3.
Economie e ribassi d'asta
Ai fini del trasferimento della quota di cofinanziamento di cui
all'art. 9, comma 6, lettera b) del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95,
le eventuali economie e ribassi d'asta che dovessero verificarsi in
fase di aggiudicazione o realizzazione degli interventi dovranno
essere comunicati al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
direzione IAR, e potranno essere utilizzati per azioni di
monitoraggio dei risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti.
Con apposito decreto direttoriale saranno definiti modalita', tempi
e soggetti responsabili dell'attivita' predetta.
Art. 4.
Modalita' di erogazione del trasferimento
Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a) del D.D. del 22 dicembre
2000, n. 95, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
trasferisce ai soggetti beneficiari di cui all'allegato A, il 50%
dell'importo assegnato a titolo di cofinanziamento entro trenta
giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui
all'art. 10 dello stesso decreto.
Per la restante quota, di cui all'art. 9, comma 6, lettera b) del
D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, si provvedera' entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art. 158 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi entro un
anno dalla notifica del presente decreto, fatto salvo quanto previsto
dal precedente art. 3.
Art. 5.
Verifica dell'attuazione del progetto e revoca
I soggetti beneficiari, di cui all'allegato A, sono tenuti a
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
direzione IAR, il rendiconto di cui all'art. 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario nei termini di cui all'art. 9,
comma 6, lettera b) del D.D. 22 dicembre 2000, n. 95, per
l'erogazione dell'importo residuo del cofinanziamento fino a
concorrenza della spesa sostenuta come risultante dal rendiconto.
Il rendiconto oltre alla documentazione contabile della spesa,
dovra' evidenziare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed
efficacia dell'intervento.
Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8 del D.D. del 22 dicembre
2000, n. 95, il finanziamento sara' revocato qualora si accerti il
mancato svolgimento del progetto e le somme erogate al soggetto
beneficiario saranno dallo stesso restituite al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, aumentate degli oneri
accessori dalla data di erogazione del finanziamento.
Roma, 12 novembre 2002
Il direttore generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 320
Allegato A
omissis