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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CIRCOLARE 14 maggio 2003, n.1298
Prime indicazioni relative all'acquisizione dei dati ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO^2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2003

 

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Ai costruttori di autovetture
All'Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli esteri
Alla Federazione associazioni italiane
concessionari produzione
automotoristica
Alla Confindustria
All'Unioncamere

Premessa.

I costruttori di autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa
indicata in oggetto, a fornire al Ministero delle attivita'
produttive entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui
ai punti 1 e 2 dell'allegato II.
Tali informazioni consistono:
a) nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che
possono essere acquistati negli Stati membri dell'Unione europea su
base annuale;
b) nella indicazione, per ogni modello, del:
tipo di carburante;
valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di
carburante;
valore numerico corrispondente alle emissioni specifiche
ufficiali di CO^2.
Per il primo anno di applicazione della normativa (2003) le
informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento in oggetto.
Modalita' di invio dei dati per l'anno 2003.
In fase di prima applicazione e per tutto il corrente anno 2003 i
soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sono tenuti a fornirli
in via telematica entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
A tal fine si potra' utilizzare un foglio elettronico in ambiente
windows.
I dati riportati indicheranno, per colonna:
a) la casa costruttrice;
b) il modello;
c) le relative varianti di carrozzeria (es. 3 o 5 porte);
d) il tipo di carburante;
e) la cilindrata dell'autovettura;
f) il valore della potenza (espressa in CV e KW);
g) il tipo di cambio (manuale o automatico) ed il numero di
marce;
h) il valore di emissione di CO^2;
i) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);
l) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo
extraurbano);
m) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto).
I medesimi soggetti dovranno inviare al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma, copia cartacea
dei dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail.
Si richiama l'attenzione dei soggetti obbligati alla fornitura dei
dati che, per esigenze di elaborazione e gestione uniforme della
banca dati, e' da ritenersi esclusa ogni altra modalita' per la
raccolta e la trasmissione dei dati in oggetto.
Ulteriori indicazioni.
Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si
richiama l'attenzione sull'osservanza delle indicazioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica in oggetto relativamente
all'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di
CO^2 di cui all'allegato I, nonche' alle prescrizioni relative al
manifesto da esporre presso i punti vendita (allegato III) ed alla
presentazione, nel materiale promozionale, dei dati relativi al
consumo di carburante ad alle emissioni di CO^2.

Roma, 14 maggio 2003


Il direttore generale
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori
Primicerio