Cass. Sez. III n.23972 del 11 giugno 2009 (Ud. 6 mag. 2009)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Di Lauro
Beni ambientali. Navigazione in riserva marina
Il reato di cui all\'art.30 in relazione all’art.19 comma 3 lett. e) L.6.12.1991 n.394 conseguente alla effettuazione di navigazione in specchio d’acqua ricadente in una riserva marina si configura anche a seguito di ancoraggio che costituisce sempre una fase della navigazione
SENTENZA N. 1000
REG. GENERALE n.003134/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Di Lauro Vincenzo nato il 29.5.1944
- avverso la sentenza dell\'11.7.2008 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P.G., dr.Vito D\'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
1) Con sentenza dell\'11.7.2008 il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in composizione monocratica, condannava Di Laura Vincenzo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.250,00 di ammenda per il reato di cui all\'art.30 in relazione all\'art.19 comma 3 lett.e) L.6.12.1991 n.394 per aver effettuato navigazione amatoriale con natante da diporto di 5,20 metri con motore 147 Kw in specchio d\'acqua ricadente nella riserva marina "Parco sommerso di Baia"; pena sospesa.
Riteneva il Tribunale che sussistesse pacificamente la responsabilità penale dell\'imputato, che era stato sorpreso mentre navigava con il proprio natante in uno specchio d\'acqua ricadente nella riserva marina. Tale area risultava segnalata sulle mappe di navigazione ed era peraltro ben delimitata da boe e cartelli nautici.
2) Propone ricorso per cassazione il Di Laura, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.157, 171 e 179 c.p.p.
Contrariamente a quanto previsto dall\'art.157 c.p.p. la notificazione venne effettuata direttamente a mezzo spedizione di raccomandata con A.R.
Peraltro il Tribunale non ha considerato il disposto di cui all\'art.170 n.3 c.p.p., secondo cui, qualora l\'ufficiale postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l\'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari. Non essendosi provveduto in tal senso, la notifica deve ritenersi nulla.
Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione e la contraddittorietà tra il testo del provvedimento e gli atti del processo.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, dalla testimonianza della guardia costiera Puca emerge che il prevenuto non faceva altro che sostare all\'interno dell\'area protetta. Tale condotta non integra l\'ipotesi di reato contestata, non essendo prevista nella elencazione di cui all\'art.19 comma terzo L.394/91 (non potendosi equiparare l\'ancoraggio all\'attracco).
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all\'art.30 comma 1 bis L. 6.12.1991 n.394, come modificato dalla L. 8.7.2003 n.172 art.4 comma 2. Non essendovi le segnalazioni richieste dall\'art.2 comma 9 bis, il fatto è punibile con una sanzione amministrativa. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla segnalazione del divieto che costituisce il presupposto per a configurabilità del reato.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Infondata, in primo luogo, è l\'eccezione di nullità.
L\'art.157 c.p.p. prescrive le modalità di consegna dell\'atto, ma non lo "strumento" della notifica. Lo stesso art.170 c.p.p. richiamato dal ricorrente prevede infatti che la notifica possa essere eseguita anche col mezzo degli uffici postali nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
Del tutto improprio è, poi, il richiamo al comma 3 dell\'art.170 c.p.p.
Venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l\'esame degli atti.
All\'udienza del 4.4.2006 il Giudice, rilevato che non vi era prova della notifica del decreto di citazione,spedito a mezzo del servizio postale, rinviava al 9.2.2007.
In data 26.5.2006 non poteva eseguirsi la notifica nel luogo di residenza dell\'imputato (via Domiziano n.13 Pozzuoli): risulta barrata la casella per "irreperibilità" con annotazione a penna "trasferito" (fol.84).
Non si trattava quindi di una irreperibilità in senso "tecnico", ma semplicemente di un mutamento del domicilio senza che della variazione fosse stata data comunicazione all\'Ufficio procedente.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, all\'udienza del 9.2.2007 "rilevato che l\'imputato non è stato reperito all\'indirizzo indicato in D.C." disponeva "nuova citazione all\'imputato c/o il difensore ex art.161 4° c, c.p.p." (fol. 35).
Tale norma prevede, infatti, che "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono sempre eseguite con consegna al difensore. E tale notifica al difensore fu effettuata dall\'ufficiale giudiziario.
Va, in ogni caso rilevato, che, trattandosi di nullità a regime intermedio (riguardando le modalità della notifica), essa risulta sanata, non essendo stata eccepita tempestivamente ex art.180 c.p.p. prima della deliberazione della sentenza.
3.2) Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, perché propongono doglianze di merito e manifestamente infondate.
Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell\'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
E\' necessario cioè accertare se nell\'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L\'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
Anche a seguito della modifica dell\'art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell\'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all\'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006).
Pur di fronte alla previsione di un allargamento dell\'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però non può mai comportare una rivisitazione dell\'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli).
Il vizio di prova "omessa" o "travisata" si verifica, quindi, quando da esso derivi una disarticolazione dell\'intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.
E\' onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione "parziale" dell\'atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
3.2.1) Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale, sulla base della testimonianza della guardia costiera Puca, ha ritenuto che il Di Lauro venne sorpreso mentre navigava all\'interno dell\'area marina protetta.
Il ricorrente propone inammissibilmente una diversa interpretazione delle risultanze processuali sulla base di uno "stralcio" della deposizione del teste Puca, senza neppure allegare copia della intera testimonianza.
A parte il fatto, comunque, che anche l\'ancoraggio è una "fase" della navigazione (pacificamente il natante del Di Lauro era a motore).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale fa, poi, riferimento alla presenza di segnaletica ( "..poiché l\'intera area risulta segnata sulle mappe marittime ed inoltre ben delimitata da boe e cartelli nautici come riserva marina integrale..").
Sicché non pertinente è il richiamo alla L.172/2003.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2009.
Deposito in Cancelleria il 11/06/2009.