Cass. Sez. III n. 34586 del 24 settembre 2010 (Ud. 22 apr. 2010)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Gioffré
Urbanistica. Attività di cava

L’attività di apertura e coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo subordinata al preventivo controllo edilizio dell’autorità comunale. L’attività medesima, però, deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell’art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001

UDIENZA del 22.04.2010

SENTENZA N. 799

REG. GENERALE N. 43210/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GUIDO DE MAIO                                         - Presidente
Dott. AGOSTINO CORDOVA                              - ­ Consigliere
Dott. CIRO PETTI                                                 - Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                                 - Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                                - Consigliere


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) GIOFFRE' VINCENZO N. IL xx/ad/xxxxx
- avverso la sentenza n. 901/2008 TRIBUNALE di PALMI, del 02/07/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta concessione dei benefici richiesti. Rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Palmi, con sentenza del 2.7.2009, affermava la responsabilità penale di Gioffré Vincenzo in ordine al reato di cui:
- all'art. 44, lett. a), T.U. n. 380/2001 (per avere effettuato un'attività di scavo e di estrazione di argilla in contrasto con le prescrizioni di zona del piano regolatore del Comune di Seminarti - acc. il 13.9.2006)
e lo condannava alla pena di euro 6.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Gioffré, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del reato, perché per l'apertura e la coltivazione di una cava non é richiesto alcun titolo abilitativo edilizio;
- la carenza assoluta di motivazione quanto alla mancata concessione dei richiesti benefici della sospensione condizionale della pena e della non-menzione della condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso é infondato.

Va ribadita, infatti, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale l'attività di apertura e coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo subordinata al preventivo controllo edilizio dell'autorità comunale. L'attività medesima, però, deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 [vedi Cass.: Sez. unite, 31.10.2001, n. 45101, De Marinis; nonché Sez. III, 29.12.2005, n. 47281 e 21.3.2002, n. 26140].

2.Fondata è, invece, la seconda doglianza, in quanto il Tribunale ha effettivamente omesso qualsiasi doverosa valutazione in ordine alla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge, sostenuta nelle conclusioni finali.

3. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palmi, al quale - ferma restando l'affermazione di responsabilità - va demandata esclusivamente la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi e quella della "meritevolezza" del condannato ai fini della concessione di entrambi i richiesti benefici di legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concedibilità dei benefici, con rinvio al Tribunale di Palmi.

Rigetta il ricorso nel resto.

ROMA, 22.4.2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  24 Set. 2010