TAR Puglia (BA), Sez. I, n. 1579, del 21 novembre 2013
Sviluppo sostenibile.Legittimità diniego autorizzazione unica per impianto eolico in area non idonea
E’ legittimo il diniego di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza nominale pari a 0,99000 MWe, in quanto atto applicativo del regolamento regionale n. 24/2010, che contempla un divieto di installazione di impianti in determinate aree considerate non idonee. Sul punto va evidenziato che allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure autorizzatorie, le Regioni possono legittimamente individuare nell’ambito del proprio territorio “aree non idonee” alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, apponendo una volta per tutte divieti preventivi, assoluti e non derogabili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 01579/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2012, proposto da Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Donato Schena, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
- del diniego di autorizzazione unica prot. A00159 n. 0006192 del 26 giugno 2012, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Wind 1 Sant’Agata”, di potenza nominale pari a 0,99000 MWe, nel Comune di Sant’Agata di Puglia(FG), in località “Accinta”;
- ove occorra, del regolamento regionale n. 24/2010 nei limiti indicati in ricorso;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. A00159 n. 0005606 del 7 giugno 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 per le parti i difensori avv.ti Rossella Malcangio, su delega dell’avv. Donato Schena, e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 8 agosto 2011 l’odierna ricorrente Società Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l. presentava domanda al fine di ottenere autorizzazione unica exart. 12 dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto minieolico in Sant’Agata di Puglia (FG), composto da un aerogeneratore di potenza nominale pari a 0,990000 MWe.
Con nota del 16 settembre 2011 la Regione Puglia inviava alla ricorrente “comunicazione di preavviso di improcedibilità ed invito al completamento per la pratica CUEU4D3”, all’uopo assegnando il termine di trenta giorni per le integrazioni documentali ivi indicate.
In data 13 ottobre 2011, la società informava il competente Servizio regionale dell’avvenuta trasmissione dell’ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa la dichiarazione attestante la non assoggettabilità dell’impianto in oggetto alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. ex legge Regione Puglia n. 11/2001.
Perdurando l’arresto del procedimento, l’odierna istante, dapprima con lettera del 14 ottobre 2011, successivamente con missiva del 17 novembre 2011, diffidava la Regione Puglia affinché convocasse la conferenza di servizi.
A tali diffide faceva seguito la nota interlocutoria del 28 novembre 2011 n. 14166, con la quale la Regione Puglia comunicava alla proponente che la pratica era in fase istruttoria.
La società proponeva dinanzi a questo Tribunale ricorso contro il silenzio della Regione Puglia (r.g. n. 537/2012).
In pendenza di detto giudizio, il Servizio Energia della Regione Puglia, con nota prot. n. 5606 del 7.6.2012, riferiva quanto di seguito riportato:
«Lo scrivente Ufficio, valutata la compatibilità del progetto con le previsioni del R.R. n. 24/2010, ha riscontrato che le particelle 14, 15, 43 del Foglio 73 del N.C.T. nel Comune di Sant’Agata (FG) rientrano nell’elenco di aree e siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del citato regolamento e, precisamente sono interessate da “Area Tampone” per le quali aree risultano non compatibili gli impianti del tipo E.4c), ai sensi dell’Allegato 2».
Sulla base di tale rilievo il Dirigente del Servizio comunicava alla società richiedente la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica.
In replica al preavviso di diniego, la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia, in data 15.6.2012, trasmetteva osservazioni scritte.
A tali osservazioni faceva seguito l’impugnata nota prot. n. 0006192 del 26 giugno 2012 mediante la quale il dirigente del Servizio Energia confermava «la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica» in forza della seguente motivazione:
«… In data 08/08/2011 codesta Società, con nota acquisita al prot. n. AOO_159/15/09/2011/0010953I, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.
In data 30/12/2010 entravano in vigore la D.G.R. n. 3029 “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili” ed il R.R. n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010”, recante l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, ai quali il progetto in questione soggiace.
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/16/09/2011/10980U, inoltrava a mezzo PEC una comunicazione di preavviso di improcedibilità ed invito al completamento della pratica risultata carente in parte della documentazione tecnico- amministrativa.
La Società proponente, con nota PEC acquisita al prot. n. AOO_159/17/10/2011/0012330I, riscontrava la succitata comunicazione di preavviso di improcedibilità, depositando sul portale telematico Sistema Puglia la documentazione richiesta.
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche, valutata la compatibilità del progetto con le previsioni del R.R. n. 24/2010, ha riscontrato che le particelle 14, 15, 43 del foglio 73 del N.T.C. nel Comune di Sant’Agata (FG) rientrano nell’“elenco di aree e siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili” di cui all’Allegato 3 del citato regolamento e, precisamente, sono interessate da “Area Tampone” per le quali aree risultano non compatibili gli impianti del tipo E.4 c), ai sensi dell’Allegato 2. Il Servizio Energia, pertanto, con nota prot. n. 5606 del 07/06/2012, comunicava alla Società la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i.
La Società proponente, in riscontro alla succitata nota n. 5606 del 07/06/2012, con PEC del 18/06/2012 formulava le proprie osservazioni, nelle quali si citavano la Sentenza n. 727/2012 emessa dal TAR Puglia sede di Lecce ed altre di simile tenore, secondo cui le aree non idonee previste dal R.R. n. 24/2010 “non possono essere qualificate come zone soggette a un divieto preliminare assoluto”.
A tal proposito, si rileva che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1350/2012 del 04/04/2012, ha riformato la surrichiamata Sentenza del TAR Lecce che, ad oggi, è in attesa della pronuncia di merito.
Considerato che la pertinente fase istruttoria invocata dalla Società proponente è stata puntualmente espletata e che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della Sentenza TAR Lecce rinviandone la decisione all’udienza di merito, lo scrivente ritiene legittima l’applicazione del RR n. 24/2010 all’istanza in oggetto e, pertanto, si conferma la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0,99 MW sito nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) proposto dalla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. …».
Successivamente, con sentenza n. 1403/2012, depositata in data 10 luglio 2012, il T.A.R. Puglia, Bari dichiarava improcedibile il su indicato ricorsocontra silentium r.g. n. 537/2012 per sopravvenuto difetto di interesse.
La società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. contestava con l’atto introduttivo del presente giudizio il citato diniego di autorizzazione unica prot. A00159 n. 0006192 del 26 giugno 2012, il regolamento regionale n. 24/2010 nei limiti indicati in ricorso, la nota prot. A00159 n. 0005606 del 7 giugno 2012 (preavviso di rigetto).
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (“Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010”); violazione del D.M. 10 settembre 2010 (“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”); eccesso di potere (difetto di motivazione e d’istruttoria; errore di fatto; travisamento dei presupposti; ingiustizia manifesta): secondo la prospettazione di parte ricorrente la previsione, contenuta nel regolamento regionale n. 24/2010 (così come interpretata ed applicata dal dirigente regionale nel gravato diniego di autorizzazione unica), di un divieto assoluto (posto in via preliminare ed aprioristica) di insediamento di impianti in determinate aree (tra cui quella entro cui sono ricomprese le particelle 14, 15, 43 del Foglio 73 del N.C.T. nel Comune di Sant’Agata ove la società deducente intende installare l’impianto) contrasterebbe con i principi contenuti nella normativa statale ed in particolare con quanto affermato nelle Linee Guida Nazionali (Allegato 3);
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2003; violazione degli artt. 3 e 21 septies legge n. 241/1990; eccesso di potere (difetto di motivazione e d’istruttoria): il provvedimento di diniego contestato in questa sede sarebbe stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo carente sotto il profilo istruttorio (per omessa convocazione della conferenza di servizi e per mancata valutazione comparativa degli interessi rilevati nel corso del procedimento).
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, con il motivo di ricorso sub 1) la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. censura il diniego di autorizzazione unica in quanto atto applicativo del regolamento regionale n. 24/2010, contestato dalla stessa società nei limiti in cui contempla un divieto di installazione di impianti in determinate aree considerate non idonee.
Con riferimento a tale doglianza, va evidenziato che “… allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure autorizzatorie, le Regioni possono legittimamente individuare nell’ambito del proprio territorio “aree non idonee” alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, apponendo una volta per tutte divieti preventivi, assoluti e non derogabili. …” (cfr. T.A.R., Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1531, resa nel corso del giudizio r.g. n. 471/2011; T.A.R., Puglia, Bari, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 912).
Sul punto si rinvia, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., alla condivisibile motivazione della citata sentenza n. 1531/2012 di questo T.A.R.
Peraltro, la successiva sentenza n. 679/2013 (resa nel corso dello stesso giudizio r.g. n. 471/2011) ha ritenuto - a seguito dell’espletata attività istruttoria - immune da vizi l’individuazione, ad opera delle linee guida regionali di cui al regolamento n. 24/2010, delle aree non idonee:
«… Stando alla cartografia appositamente elaborata dalla Regione Puglia, l’estensione delle aree non idonee appare quantitativamente rilevante (prossima al 60% della superficie territoriale complessiva), così come denunciato dalla società ricorrente con riferimento agli impianti di maggiori dimensioni e capacità produttiva. Ma essa, in ogni caso, non integra di per sé una violazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare, che assegna alle singole Regioni il potere di prevedere zone non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, anche tenendo conto dello sviluppo produttivo già raggiunto e delle autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti. …».
In virtù dei menzionati precedenti giurisprudenziali, il motivo di gravame sub 1) è infondato in quanto gli impianti proposti ricadono in aree di cui all’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 legittimamente indicate dallo stesso come “non idonee” all’installazione.
Il provvedimento di diniego censurato in questa sede costituisce, pertanto, corretta applicazione dell’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010, la cui illegittimità deve essere esclusa per quanto sopra evidenziato.
Peraltro, nella memoria depositata in data 24.7.2013 la società ricorrente rileva che l’intervento in esame ricade in aree cosiddette “Tampone” di cui a pag. 35677 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31.12.2010 - Allegato 3 del regolamento Regione Puglia n. 24/2010 (così come rimarcato nel gravato provvedimento di diniego), per le quali lo stesso Allegato 3 sconsiglia, ma non vieta aprioristicamente, la realizzazione dell’intervento in esame; che, pertanto, l’impugnato provvedimento avrebbe dovuto motivare diffusamente in ordine al diniego e giustificare le ragioni dell’incompatibilità.
A tal riguardo, ritiene questo Collegio che le aree “Tampone” di cui a pag. 35677 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31.12.2010 - Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 comunque ricadono nell’ambito operativo dell’Allegato 3.
Pertanto, si tratta di aree nelle quali l’art. 4 del regolamento regionale n. 24/2010 vieta in modo categorico (utilizzando la chiara dizione: “… non è consentita …”) la localizzazione degli impianti in questione.
Anche la censura sub 2) va disattesa, in applicazione del principio desumibile dalla previsione normativa di cui all’art. 21 octies, comma 2, prima parte legge n. 241/1990 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”).
Infatti, in forza delle considerazioni espresse in precedenza (i.e. legittimità della previsione regionale di aree soggette a divieti preliminari ed assoluti di localizzazione di determinate tipologie di impianti; insistenza degli impianti proposti dalla società istante in aree di cui all’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 indicate dallo stesso come “non idonee” all’installazione), è evidente che il contenuto del provvedimento di diniego gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, venendo in rilievo asseriti vizi (da qualificarsi come) “non invalidanti” dell’atto impugnato (omessa convocazione della conferenza di servizi; mancata valutazione comparativa degli interessi rilevati nel corso del procedimento), a fronte, peraltro, di attività amministrativa vincolata al chiaro dettato normativo innanzi richiamato (art. 4 ed Allegato 3 del regolamento n. 24/2010), che non lascia alcun margine di scelta all’Amministrazione regionale.
Ne discende che il diniego di autorizzazione unica relativamente ad impianto da installare - come nel caso di specie - in area “non idonea” è conseguenza (i.e. esito) procedimentale “automatica” e naturale, a seguito di attività amministrativa vincolata; che qualsivoglia ulteriore attività istruttoria e convocazione di conferenza di servizi sarebbero stati nella fattispecie in esame inutili, non essendo possibile addivenire ad una differente definizione del procedimento.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)