Cass. Sez. III n. 34609 del 24 settembre 2010 (Ud. 23 giu. 2010)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Giovannetti
Urbanistica. Responsabilità del proprietario
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e da altri elementi, quali ad esempio la presentazione della domanda di condono
UDIENZA del 23.6.2010
SENTENZA N. 1248
REG. GENERALE N.28953/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido De Maio presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott Silvio Amoresano consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Giovanetti Angelo, nato a Roma il xx/xx/xxxx, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30 ottobre del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore avv. Marco Costantini, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto
segue
IN FATTO
La corte d'appello di Roma, con sentenza del 30 ottobre del 2008, in parziale riforma di quella resa dal tribunale di Tivoli in data 8 aprile del 2008, assolveva Sciutti Maria dai reati ascrittile e confermava la condanna inflitta a Giovanetti Angelo per le contravvenzioni edilizie, per avere realizzato l'opera indicata nella rubrica (un manufatto in cemento armato ed in zona sismica) senza il permesso di costruire, senza la redazione di un progetto, la direzione dei lavori da parte di un tecnico qualificato e senza la denuncia dei lavori al Genio civile. Fatti commessi il 6 novembre del 2004.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
- la violazione dell'articolo 40 c.p. perché la sua responsabilità come comproprietario era stata affermata solo perché aveva presentato la domanda di condono e per avere dichiarato di avere fatto ricorso ad operai "alla giornata" per la realizzazione dei lavori in economia;
- la violazione dell'articolo 32 della legge n 326 del 2003 per l'omessa estinzione del reato a seguito della presentazione della domanda di condono e del pagamento dell'oblazione.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
L'affermazione di responsabilità si fonda su indizi univoci,quali la presentazione della domanda di condono, la qualità di comproprietario direttamente interessato alla costruzione e la presenza sul luogo al momento dell' accertamento.
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e da altri elementi, quali ad esempio la presentazione della domanda di condono. (Cass. n.3576 del 2007).
Come già rilevato dal tribunale l'opera non è condonabile perché ultimata dopo il 31 marzo del 2003. La stessa domanda di condono che pure è stata presentata dal Giovanetti non è stata più coltivata proprio perché l'opera non era condonabile per la mancata ultimazione nel termine previsto dalla legge (cfr. sentenza di primo grado).
L'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata o anche prima (per la contravvenzione di cui al capo c), ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze del 22 novembre del 2000, De Luca e del 22 marzo del 2005, Bracale.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della inammissibilita' medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così' deciso in Roma, il 23 giugno del 2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 sett. 2010