Pres. Petti Est. Gentile Ric. Dettori
Beni Ambientali. Decorrenza del termine di validità dell’autorizzazione
Ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 1357-40 (tuttora applicabile ex art. 158 D.L.vo 42-04), il termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica fa riferimento esclusivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione medesima. La disciplina di cui all'art. 151,4° comma D.L.vo 490-99 è stata sostituita da quella di cui all'art. 146, commi 7° 8° e segg. D.L.vo 42-04, che prevede, non più il controllo successivo, bensì il parere preventivo della competente Soprintendenza da effettuare all'interno del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della competente Autorità Amministrativa Regionale o Comunale. La modifica della disciplina normativa conferma la esclusiva rilevanza – ai fini della decorrenza del termine quinquennale di validità dell' autorizzazione – della data di rilascio di detto nulla osta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 769
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15155/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.F., nato il (OMISSIS);
Avverso Ordinanza Tribunale di Nuoro, in data 16/03/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha
concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Renato Margelli, difensore di fiducia del
ricorrente D.F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Nuoro, con ordinanza emessa il 16/03/07 -
provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di
D.F. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del
Tribunale di Nuoro in data 21/02/07 ed avente per oggetto la struttura
alberghiera ubicata in (OMISSIS) località (OMISSIS), via
delle (OMISSIS) - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione,deducendo violazione
dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti
relativo all'ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt.
44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, poiché il
nulla osta dell'Ufficio Tutela Paesaggio, in data 30/05/2000, doveva
ritenersi ancora valido all'atto del rilascio della concessione
edilizia del 04/11/05;
2. che, comunque, il manufatto da realizzare ed assentito con la
concessione edilizia era compatibile con gli strumenti urbanistici -
ivi compresi i vincoli paesaggistici - in vigore nella zona in
questione;
3. che le opere edili erano da ritenersi ultimate all'atto del
sequestro preventivo, essendo costruito per intero il rustico
dell'immobile de quo, per cui non sussisteva il periculum in mora,
posto a base del provvedimento cautelare.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del
28/06/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Nuoro, mediante un procedimento argomentativo privo di
errori di diritto, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti
determinanti della decisione.
In particolare - per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo
agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett.
c) D.Lgs. n. 42 del 1944, art. 181 - il Tribunale di Nuoro ha
evidenziato che le opere edili, attinenti alla costruzione di una
struttura alberghiera ubicata come in atti - opere tuttora in corso
all'epoca di emissione (21/02/07) ed esecuzione del decreto di
sequestro preventivo de quo - erano state autorizzate in base ad un
permesso di costruire rilasciato il 04/11/2005. Detto titolo
abilitativo era illegittimo poiché - trattandosi di opere da
realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il relativo e
prescritto nulla osta dell'Ufficio Tutela Paesaggio, rilasciato il
30/05/2000, era divenuto inefficace poiché era scaduto il
termine di validità quinquennale di cui al R.D. n. 1357 del
1940, art. 16;
norma tuttora applicabile in virtù del D.Lgs. n. 42 del
2004, art. 158.
Per quanto attiene al periculum in mora, l'esigenza cautelare era stata
ravvisata nella necessità di evitare l'ultimazione dei
lavori abusivi.
Trattasi di valutazione di merito priva di errori di diritto, conforme
ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 lett. c);
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 321 c.p.p.. Per contro le
censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto e comunque infondate.
In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo principale, secondo cui
il termine quinquennale di validità del nulla osta
paesaggistico iniziava a decorrere non dalla data del rilascio
dell'autorizzazione (30/05/2000), bensì dalla data di
comunicazione, da parte del competente Soprintendente, dell'esito
positivo del potere di controllo sulla legittimità del nulla
osta;
comunicazione effettuata il 18/04/01.
Al riguardo si osserva che, ai sensi del R.D. n. 1357 del 1940, art. 16
(tuttora applicabile D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 158), il termine di
validità dell'autorizzazione paesaggistica fa riferimento
esclusivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione medesima.
Il controllo di legittimità, demandato alla competente
Soprintendenza e previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151
costituiva una procedura esterna, eventuale e successiva a quella
inerente al rilascio del nulla osta paesaggistico, che non aveva
rilevanza giuridica rispetto alla decorrenza del termine quinquennale
di validità dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al
R.D. n. 1357 del 1940, art. 16. Detto controllo determinava soltanto un
ulteriore termine di 60 gg. a decorrere dalla data in cui il
provvedimento fosse pervenuto all'autorità tutoria, ai fini
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica vedi Cass. Sez. 6^
Sent. n. 12928 del 30/04/99, rv. 315274.
Va, peraltro, osservato che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 490 del
1999, art. 151, comma 4, è stata sostituita da quella di cui
all'art. 146, commi 7, 8 e segg. D.Lgs. n. 42 del 2004, che prevede,
non più il controllo successivo, bensì il parere
preventivo della competente Soprintendenza da effettuare all'interno
del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico da parte
della competente Autorità Amministrativa Regionale Comunale.
La riferita modifica della disciplina normativa conferma la esclusiva
rilevanza - ai fini della decorrenza del termine quinquennale di
validità dell'autorizzazione - della data di rilascio di
detto nulla osta.
Va, comunque, aggiunto ad abundantiam che - anche laddove si volesse
ritenere che il termine quinquennale fosse iniziato a decorrere dal
18/04/01 (data di ricezione da parte del Comune di Orosei della
comunicazione del controllo con esito positivo eseguito dalla
competente Soprintendenza) - la citata autorizzazione paesaggistica
(del 20/05/2000) comunque aveva cessato di avere validità
alla data del 18/04/06; epoca in cui i lavori relativi al manufatto de
quo erano ancora in corso perché non ultimati; per cui era
divenuta illegittima la prosecuzione dei lavori medesimi. Parimenti
vanno disattesi gli ulteriori assunti difensivi secondo cui: a) le
opere realizzate con il permesso di costruire del 04/011/05 erano
compatibili con gli strumenti urbanistici ed ambientali attualmente
vigenti nella zona de qua all'epoca dei fatti in esame; b) alla data
dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto il 21/02/07, le opere
relative al manufatto de quo erano ultimate. Trattasi di eccezione in
punto di fatto, inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa. Detta
censura non è consentita in sede di legittimità
ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del
giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta
possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto
in una determinata ipotesi di reato senza sconfinare nel sindacato
della concreta fondatezza dell'accusa Giurisprudenza di
legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo
dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.F., con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2007.