Cass. Sez. III n. 32200 del 7 agosto 2007 (Cc 28 giu. 2007)
Pres. Petti Est. Gentile Ric. Dettori
Beni Ambientali. Decorrenza del termine di validità dell’autorizzazione

Ai sensi dell'art. 16 R.D. n. 1357-40 (tuttora applicabile ex art. 158 D.L.vo 42-04), il termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica fa riferimento esclusivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione medesima. La disciplina di cui all'art. 151,4° comma D.L.vo 490-99 è stata sostituita da quella di cui all'art. 146, commi 7° 8° e segg. D.L.vo 42-04, che prevede, non più il controllo successivo, bensì il parere preventivo della competente Soprintendenza da effettuare all'interno del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della competente Autorità Amministrativa Regionale o Comunale. La modifica della disciplina normativa conferma la esclusiva rilevanza – ai fini della decorrenza del termine quinquennale di validità dell' autorizzazione – della data di rilascio di detto nulla osta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 769
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15155/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.F., nato il (OMISSIS);
Avverso Ordinanza Tribunale di Nuoro, in data 16/03/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Renato Margelli, difensore di fiducia del ricorrente D.F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Nuoro, con ordinanza emessa il 16/03/07 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di D.F. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Nuoro in data 21/02/07 ed avente per oggetto la struttura alberghiera ubicata in (OMISSIS) località (OMISSIS), via delle (OMISSIS) - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione,deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, poiché il nulla osta dell'Ufficio Tutela Paesaggio, in data 30/05/2000, doveva ritenersi ancora valido all'atto del rilascio della concessione edilizia del 04/11/05;
2. che, comunque, il manufatto da realizzare ed assentito con la concessione edilizia era compatibile con gli strumenti urbanistici - ivi compresi i vincoli paesaggistici - in vigore nella zona in questione;
3. che le opere edili erano da ritenersi ultimate all'atto del sequestro preventivo, essendo costruito per intero il rustico dell'immobile de quo, per cui non sussisteva il periculum in mora, posto a base del provvedimento cautelare.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 28/06/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Nuoro, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare - per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett. c) D.Lgs. n. 42 del 1944, art. 181 - il Tribunale di Nuoro ha evidenziato che le opere edili, attinenti alla costruzione di una struttura alberghiera ubicata come in atti - opere tuttora in corso all'epoca di emissione (21/02/07) ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo de quo - erano state autorizzate in base ad un permesso di costruire rilasciato il 04/11/2005. Detto titolo abilitativo era illegittimo poiché - trattandosi di opere da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il relativo e prescritto nulla osta dell'Ufficio Tutela Paesaggio, rilasciato il 30/05/2000, era divenuto inefficace poiché era scaduto il termine di validità quinquennale di cui al R.D. n. 1357 del 1940, art. 16;
norma tuttora applicabile in virtù del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 158.
Per quanto attiene al periculum in mora, l'esigenza cautelare era stata ravvisata nella necessità di evitare l'ultimazione dei lavori abusivi.
Trattasi di valutazione di merito priva di errori di diritto, conforme ai parametri di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 321 c.p.p.. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto e comunque infondate.
In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo principale, secondo cui il termine quinquennale di validità del nulla osta paesaggistico iniziava a decorrere non dalla data del rilascio dell'autorizzazione (30/05/2000), bensì dalla data di comunicazione, da parte del competente Soprintendente, dell'esito positivo del potere di controllo sulla legittimità del nulla osta;
comunicazione effettuata il 18/04/01.
Al riguardo si osserva che, ai sensi del R.D. n. 1357 del 1940, art. 16 (tuttora applicabile D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 158), il termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica fa riferimento esclusivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione medesima.
Il controllo di legittimità, demandato alla competente Soprintendenza e previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151 costituiva una procedura esterna, eventuale e successiva a quella inerente al rilascio del nulla osta paesaggistico, che non aveva rilevanza giuridica rispetto alla decorrenza del termine quinquennale di validità dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al R.D. n. 1357 del 1940, art. 16. Detto controllo determinava soltanto un ulteriore termine di 60 gg. a decorrere dalla data in cui il provvedimento fosse pervenuto all'autorità tutoria, ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica vedi Cass. Sez. 6^ Sent. n. 12928 del 30/04/99, rv. 315274.
Va, peraltro, osservato che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151, comma 4, è stata sostituita da quella di cui all'art. 146, commi 7, 8 e segg. D.Lgs. n. 42 del 2004, che prevede, non più il controllo successivo, bensì il parere preventivo della competente Soprintendenza da effettuare all'interno del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della competente Autorità Amministrativa Regionale Comunale.
La riferita modifica della disciplina normativa conferma la esclusiva rilevanza - ai fini della decorrenza del termine quinquennale di validità dell'autorizzazione - della data di rilascio di detto nulla osta.
Va, comunque, aggiunto ad abundantiam che - anche laddove si volesse ritenere che il termine quinquennale fosse iniziato a decorrere dal 18/04/01 (data di ricezione da parte del Comune di Orosei della comunicazione del controllo con esito positivo eseguito dalla competente Soprintendenza) - la citata autorizzazione paesaggistica (del 20/05/2000) comunque aveva cessato di avere validità alla data del 18/04/06; epoca in cui i lavori relativi al manufatto de quo erano ancora in corso perché non ultimati; per cui era divenuta illegittima la prosecuzione dei lavori medesimi. Parimenti vanno disattesi gli ulteriori assunti difensivi secondo cui: a) le opere realizzate con il permesso di costruire del 04/011/05 erano compatibili con gli strumenti urbanistici ed ambientali attualmente vigenti nella zona de qua all'epoca dei fatti in esame; b) alla data dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto il 21/02/07, le opere relative al manufatto de quo erano ultimate. Trattasi di eccezione in punto di fatto, inerenti alla fondatezza in concreto dell'accusa. Detta censura non è consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.F., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2007.