Cass. Sez. III n. 889 del 13 gennaio 2012 (Ud. 29 nov. 2011)
Pres. De Maio Est. Ramacci Ric. Falconi ed altri
Beni Ambientali. Compatibilità paesaggistica e nozione di superficie utile
La valutazione di compatibilità paesaggistica non ammettere equipollenti e non può prescindersi dal necessario parere della sovrintendenza che la norma espressamente prevede e qualifica come vincolante.
Il rilascio della valutazione paesaggistica all'esito della prevista procedura non determina automaticamente la non punibilità in ordine al reato contestato, dovendo essere sempre accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la “sanatoria”.
La nozione di superficie utile va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, deve ritenersi che tale concetto vada individuato prescindendo anche dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa (e che la lettera a) del comma 1ter dell'articolo 181 D.Lv. 42\2004 non richiama espressamente, diversamente da quanto avviene per quelli di cui alla successiva lettera c)) ed in senso ampio, considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio, cosicché dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall'articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l' aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale.
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