Cass. Sez. III n. 3871 del 3 febbraio 2011 (Ud. 22 ott. 2010)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Pisa
Beni ambientali. Omessa sospensione del procedimento

La mancata sospensione del procedimento penale (nella specie, per reato paesaggistico) in ipotesi di condono edilizio non determina nullità alcuna stante l'assenza di una previsione di legge in tal senso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 1613
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 10705/1998
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PISA GIUSEPPE N. IL 04/08/1943;
avverso la sentenza n. 4913/1994 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/12/1997;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’1.12.1997, in parziale riforma della sentenza 24.2.1994 pronunciata dal G.I.P. della Pretura di Napoli in seguito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, confermava l’affermazione della responsabilita’ penale di Pisa Giuseppe in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, alcuni manufatti senza la necessaria autorizzazione dell’autorita’ preposta alla tutela del vincolo - acc. in Napoli, via Petrarca, il 27.4.1992);
e, con le gia’ riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in giorni 10 di arresto e L. 14 milioni di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Pisa, il quale ha eccepito:
- la illegittimita’ della mancata sospensione del procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38 in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. n. 551 del 1994;
- la incongrua determinazione della pena.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente, L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte, all’udienza del 19.6.1998, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
Il Comune di Napoli - con nota pervenuta l’8.1.2010 - ha comunicato che il Pisa non ha fornito a quell’Amministrazione la documentazione richiestagli con atti ritualmente notificati il 10 ed il 20.11.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’ manifestamente infondato.
1. In tema di condono edilizio, nel caso di operativita’ della sospensione L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e 44 se il giudice, per errore non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per cio’ alcuna nullita’, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassativita’ delle nullita’ - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3^ 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D’Apice).
L’omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio in procedendo, rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass., Sez. 3^, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex artt. 38 e/o 44 opera
indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purche’ sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non e’ necessario un formale provvedimento giudiziale per la operativita’ di essa, che puo’ essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3^, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio "in procedendo" in questione, poiche’ non ha subito alcun pregiudizio, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte di legittimita’ ha sospeso il procedimento, L. n. 47 del 1985, ex art. 38. 2. Non risulta violato il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597 c.p.p., avendo il giudice di secondo grado irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
3. La domanda di "condono" proposta dal ricorrente e’ divenuta successivamente improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, in quanto l’Amministrazione comunale ha richiesto l’integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento non e’ stato compiuto.
4. La inammissibilita’ del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non puo’ tenersi conto della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011