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Cass. Sez. III sent. 8423 del 10 marzo 2006 (c.c. 24 novembre 2005)
Pres. De Maio Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Paggi ed altri

Sequestro preventivo di un’area in zona vincolata nella quale si stava costruendo un manufatto previo rilascio della autorizzazione ambientale in sub - delega da parte del comune (in allegato anche il ricorso del Pubblico Ministero)

 

dai CEAG

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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MANTOVA


DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
EX ART. 325 C.P.P.

Il Pubblico Ministero
nel procedimento n. 5378/04 R.G.N.R.
nei confronti di PAGGI Cristina e MASSARDI Luigi ( proprietari), da BELLUZZI Giancarlo (progettista) e GALLI Leo e CAPPA Gino (funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione delle Stiviere )
per il reato di cui agli artt. 44 lett. c) dpr 380�1 e art. 163 D.L.vo 49099 e art. 181 D.L.vo 42�4 e art. 734 c.p. commessi in Castiglione delle Siviere dall’agosto 2004
e nei confronti di GALLI Leo e CAPPA Gino per il reato di cui all’art. 110 e 323 c.p. commesso in Castiglione delle Siviere dal dicembre 2003 al marzo 2004

con il presente atto
DICHIARA

di proporre ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa da Tribunale di Mantova n. 26/04 R.G. Imp. Mis. Reali depositata il 31.12.2004 e comunicata a questo P.M. in data 5.1.2005 che “ revoca il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 7.12.2004 su richiesta del Pubblico Ministero in sede, con il quale sono stati sottoposti a vincolo cautelare l’area ( descritta in catasto del comune di Castiglione delle Siviere a F.10, part o mappale n. 17 ), il cantiere e le opere finora costruite”

PER I SEGUENTI MOTIVI DI VIOLAZIONE DI LEGGE ( ATR. 606 LETT. B) C.P.P.):

1. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 321 C.P.P. IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS DEI REATI PER CUI SI PROCEDE ( artt. 44 lett. c) dpr 380�1 e art. 163 D.L.vo 49099 e art. 181 D.L.vo 42�4 e art. 734 c.p. ) ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo ( art. 321 cp.p. ) ( Cass. Sez. VI, sentenza 19 ottobre-26 novembre 2004 n. 45813 ) previa disapplicaizone del proveddimento amministrativo illegittimo ( nel caso di specie autorizzazione paesistica rilasciata dai funzionari del comune di Castiglione delle Siviere il 22.12.2003: l’ordinanza oggetto del presente ricorso infatti sub punto 2 ) recita:”… deve ritenersi che la valutazione di probabile fondatezza ( della ) deduzione accusatoria della illegittimità dell’atto stesso vada operata non sulla base di un mero fumus, bensì alla stregua di un quadro probatorio ampio e tale da fondare un giudizio di elevata probabilità, quale richiesto per la applicazione di misure che limitano la libertà personale;”.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE E MANCANZA DI MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI L’IMPUGNATA ORDINANZA si è limitata a prendere in considerazione la sussistenza del vizio dell’incompetenza da parte degli organi comunali al rilascio dell’autorizzazione paesistica, ritenendo detto vizio “ l’unico valutabile in questa sede…atteso che l’eccesso di potere, la insufficiente motivazione e la insufficiente istruttoria sono sindacabali solo in sede amministrativa;” non motivando in alcun modo gli altri profili di illegittimità dell’atto ampiamente analizzati nel decreto del GIP del 7.12.2004 che disponeva il sequestro preventivo ( vizi di violazione di legge quali la mancanza assoluta di motivazione degli atti, la violazione delle norme che regolano l’iter istruttorio per il rilascio della autorizzazione paesistica ed altri profili che verranno sotto meglio esaminati ).


3. VIOLAZIONE DI LEGGE NELLA PARTE IN CUI L’IMPUGNATA ORDINANZA ASSERISCE: “ RIBADITO CHE NON COMPETE AL GIUDICE ORDINARIO IL POTERE DI SINDACARE LA CONGRUITÀ DELLA VALUTAZIONI DELLA P.A. IN SEDE DI ESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI E LA LEGITTIMITÀ DELLA ISTRUTTORIA (?) A TAL FINE COMPIUTA; è palese che il Tribunale non ha tenuto in considerazione in alcun modo sia la disciplina prevista per la disapplicazione frmale da parte del giudice ordinario dei provvedimenti amministrativi a fronte di illegittimità dell’atto per qualsiasi vizio ( incompetenza, violazione di legge o ecceso di potere), sia la pacifica giurisprudenza di legittimità che prevede la non necessarietà del ricorso della procedura della disapplicazione dell’atto amministrativo, essendo sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie ossia accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato (Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 2002, n. 1664- Tarini, Cassazione penale, sez. un., 8 febbraio 2002, n. 5115-Soc. Spiga; Cassazione penale, sez. un., 28 novembre 2001, n. 38 Salvini).

4. VIOLAZIONE DI LEGGE E MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN ORIDNE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS DEL REATO DI CUI ALL’ART. 734 C.P. :
In sede di esecuzione di sequestro preventivo questo P.M. aveva delegato la P.G. ad una ispezione dei luoghi con rilievi fotografici; dall’esame della documentazione fotografica si ritiene che sussistano gravi indizi del reato di cui all’art. 734 c.p. e per tali motivi è stata disposta anche l’iscrizione del citato reato a carico di tutti gli indagati.

Il Tribuanel di Mantova, quale Giudice del Riesame della misura cautelare reale, non ha motivato in laun modo la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo anche in ordine al del citato reato ( art. 734 cp), violazione quindi degli artt. 324 co. 7 e 309 co. 9 c.p.p.; a tal fine si segnala la sentenza Cass., Sez. III, 30.03.04, n. 15299 in cui si ritiene che “ in tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 cod. pen., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione,il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato”.
Nel caso di specie non paiono sussistere dubbi sulla sussistenza non solo del fumus bensì dei grave pregiudizio arrecato al paesaggio !

***
All’uopo pare opportuno ripercorre l’iter amministrativo relativo al rilascio dell’autorizzazione paesistica rilasciata il 22.12.2003 ritenuta illegittima:

La zona del comune di Castiglione delle Stiviere rientra tra le “bellezze naturali” secondo la disciplina dettata dalla L. 1497/39 così come stabilito con DM 22.4.1966; l’art. 7 L. 149739 ( abrogata dall’art. 166 D.L.vo 49099 ) prevedeva che i proprietari di un immobile rientrante negli elenchi delle località vincolate non possono “distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto”, dovevano presentare i progetti dei lavori da intraprendere alla competente Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano “sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”.
Il D.L.vo. 29.10.99 n. 490 “TU delle disposizioni legislative in materia di beni culturali” conferma all’art. 151 l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che si intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione e punisce all’art. 163 chiunque, senza la prescritta autorizzazione esegua lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali rimandando quoad penam all’art. 20 lett. c) L. 4785 ( ora art. 44 DPR 380�1 ).
Il D.L.vo 49099 è stato abrogato dall’art. 184 D.L.vo 42/04 csiddetto Codice Urbani o Codice dell’ambiente, ma la fattispecie penale è confermata dall’art. 181 D.L.vo 42�4 e rimanda quoad penam al medesimo art. 20 L. 4785 .

Con l’art. 82 dpr 61677 lo Stato delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali e la Regione Lombardia disciplina la materia con la L. Reg. 1897.

L’art. 3 L. Reg. Lomb. 1897 prevede che la Giunta Reg., entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, approvi i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti sub delegati nel rilascio dell’autorizzazione. E’ del tutto superfluo evidenziare che la violazione da parte dell’ente sub – delegato dei criteri dettati dall’ente delegante rendono illegittimo l’atto amministrativo e giustificano una disapplicazione dello stesso da parte dell’Autorità Giurisdizionale.

Con delibera del 2571997 la Giunta Reg. Lombardia adotta la delibera 630194 pubblicata su BUR 171097 “ Delega agli Enti Locali per la tutela del paesaggio” e “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della L.R. 1897”.

IL PROVVEDIMENTO IN ESAME HA VIOLATO PIU’ CRITERI DETTATI AI COMUNI DALLA DELIBERA GIUNTA REG. 2571997 E SUSSISTE VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 24190:

VIOLAZIONE DEI CRITERI DETTATI AL PUNTO 3.1: al punto 3.1 della DGR 25.7.97 sono disciplinate le modalità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed è previsto che gli esperti in materia di tutela paesistico ambientale ( cfr. art. 5 L. reg. 1897 ) predispongano una relazione in cui viene effettuata una valutazione di compatibilità paesistico – ambientale; detta relazione dovrà esser presentata alla commissione edilizia; la commissione edilizia – integrata da almeno due dei citati esperti – esprimerà il proprio parere.

L’art. 5 co. 2 L. reg. 1897 prevede che “le commissioni edilizie si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono esser riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione”.
E’ del tutto ultroneo evidenziare che la valutazione dell’esperto e la relazione da allegare al verbale della commissione sono due atti estrinsecamente diversi ed entrambi necessari affinché la fase istruttoria del procedimento amministrativo sia adeguata e legittima.

Nel caso di cui ci si occupa non sono stati in alcun modo rispettati detti criteri: l’autorizzazione paesistica rilasciata dai funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione è del tutto viziata nella fase istruttoria del provvedimento amministrativo che pertanto si ritiene illegittimo: infatti manca del tutto sia la “relazione” dell’esperto da allegare al verbale della commissione edilizia, sia la “valutazione” dello stesso esperto, sia l’“adeguato parere” della commissione edilizia richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistica;
E’ doveroso evidenziare che l’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939 deve verificare la compatibilità tra vincolo e progetto edilizio, inoltre la motivazione è finalizzata a consentire la ricostruzione dell’itinerario logico seguito in ordine alle ragioni di compatibilità effettiva che in riferimento ai valori paesistici del luogo evidenzino la legittimità dei lavori per cui si chiede l’autorizzazione, considerati nella loro globalità.
Tutto ciò è assente nell’iter amministrativo che ha portato al rilascio dell’autorizzazione paesistica!

L’unico atto dell’esperto è l’atto rilasciato in data 15.12.2004 ( appena 4 giorni dopo la richiesta depositata dalla PAGGI) in cui si limita ad un laconico e stringato “parere favorevole “ peraltro illegittimamente condizionato ad un intervento successivo ( filare di alberi )!

Il parerevalutazione non può esser condizionato ad alcunché: un parere deve essere motivatamente positivo o motivatamente negativo ed il fatto che nel caso di specie sia stato espresso in forma condizionata palesa e rende chiaro che, pur senza una adeguata motivazione sul punto, si è ritenuta nociva agli effetti del paesaggio la presenza tout court del fabbricato!

E’ da ritenere quindi che la valutazione dell’esperto debba esser interpretata quindi nel senso di “parere negativo” finchè il filare di alberi non venga posizionato in loco!

La commissione edilizia in data 17.12.2003, due giorni dopo il parere dell’esperto, si è limitata a rilasciare il medesimo immotivato e succinto parere favorevole condizionato ad un intervento successivo ( filare di alberi ) senza pretendere una integrazione del progetto!

La lacunosa e carente fase istruttoria si conclude con una immotivata, inadeguata e precipitosa autorizzazione paesistica rilasciata il 22.12.2003 dai tecnici Galli e Cappa; detti tecnici avrebbero dovuto chiedere una integrazione dei progetti, ma la consapevole superficialità dei tecnici del comune di Castiglione ha caratterizzato la loro condotta e il tutto si è mosso all’insegna dell’ ”intanto si costruisca e poi si vedrà”, senza por alcuna attenzione eo preoccupazione alla irreversibile modifica del paesaggio a seguito dell’intervento autorizzato: a riprova di ciò si rileva che l’idea del “filare di alberi “ viene del tutto pretermessa dai medesimi tecnici nel permesso di costruire rilasciato il 10.3.2004; dunque la concessione non è condizionata a nulla, tranne alle prescrizioni della Soprintendenza archeologica - non Soprintendenza dei beni ambietali - e cioè il preavviso sui sommovimenti terra 15 giorni prima !)

Tutto ciò rende evidente la fondatezza del provvedimento del GIP datato 712�4 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo fintanto che venga adottato un iter amministrativo osservante delle norme e dei criteri imposti dalla Regione, ossia dallo stesso ente che avrebbe sub – delegato ai comuni la materia riguardante il rilascio dell’autorizzazione paesistica!
Sussiste pertanto un vizio nell’atto atteso il difetto di motivazione anche sotto il profilo formale, essendo redatto su un modulo tipo senza alcun riferimento al vincolo paesaggistico effettivamente gravante sulla zona.
Quindi l’atto è viziato da violazione di legge (con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990) e da eccesso di potere in quanto che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’autorità decidente, sulle ragioni di compatibilità del progetto autorizzato con il vincolo paesistico.
L’autorizzazione paesaggistica, inoltre, data la rilevanza costituzionale degli interessi implicati e la necessità di concrete valutazioni di compatibilità fra intervento progettato e vincolo, non può essere motivata con formule di stile, peraltro nella specie nemmeno utilizzate. Sicché può rilevarsi che nella specie è mancato ogni apprezzamento concreto relativo alla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico.
Inoltre deve rilevarsi che l’autorizzazione paesistica illegittima è del tutto priva di motivazione in ordine alla valutazione di compatibilità fra progetto assentito e valori tutelati dal vincolo, il tutto evidenziato dal fatto che il nulla-osta fa solo riferimento ad un parere della Commissione edilizia comunale dato sui soli profili edilizi, senza alcuna valutazione di carattere ambientale.

L’ ATTO E’ ILLEGITITMO IN QUANTO HA IMPEDITO UN CONTROLLO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA:

L’art. 8 L. reg. 1897 3 punto 3.5 della cit. del. Giunta Reg. 25797 prevede che il controllo sulle autorizzazione rilasciate dai Comuni non venga effettuato dall’ente delegante ( Regione), bensì dagli organismi periferici del Ministero per i beni culturali ( art. 8 co. 3 L. reg. 1897): i comuni devono trasmettere alla Soprintendenza dei beni architettonici ed ambientali le autorizzazione corredate dalla necessaria documentazione ( contrariamente a quanto indicato a pg. 8 dell’istanza di riesame a firma avv. Arria! All’uopo si evidenzia che la difesa sembra aver altresì confuso la Soprintendenza Archeologica con la Soprintendenza dei beni architettonici ed ambientali: solo quest’ultima è deputata al controllo dell’autorizzazione paesistica; la Soprintendenza Archeologica era stata contattata - nel corso dell’iter amministrativo- in quanto un membro della commissione edilizia aveva segnalato la presenza di un sito archeologico nel luogo in cui doveva esser attuato l’intervento).
Nell’attuale assetto della disciplina la motivazione assume un rilievo preminente poiché il Ministero è chiamato ad esercitare un controllo sull’autorità decidente, nei limiti della legittimità, estesa anche all’eccesso di potere, nella varietà delle sue figure sintomatiche e la motivazione si rivela lo strumento fondamentale per verificare se sia stato fatto corretto uso del potere di cui all’art. 7 della legge n. 1497/1939, che siano state compiute le attività istruttorie necessarie, che il progetto esaminato, sia stato correttamente ritenuto non idoneo ad alterare i valori paesistici del sito o del bene protetto dal vincolo.
Il controllo di legittimità non è controllo formalistico, ma controllo sulle modalità di esercizio del potere anche sotto il profilo della coerenza dell’iter logico seguito per pervenire alla valutazione di compatibilità dell’intervento oggetto di autorizzazione con il valore protetto dal vincolo.
Una valutazione di compatibilità che si traduca in un’obiettiva deroga immotivata all’accertamento contenuto nel provvedimento di vincolo concreta dunque un’autorizzazione illegittima e conseguentemente può essere annullata nell’ambito del riesame di legittimità di competenza del Ministero.
In caso contrario si consentirebbe all’autorizzazione una sostanziale modificazione del vincolo paesaggistico idoneo a cancellare i tratti paesaggistici della località interessata.
Pertanto l’aspetto del controllo dell’autorizzazione in esame è anch’esso fondamentale nella valutazione dell’illegittimità dell’atto incriminato: di seguito si esporrà come gli atti inviati alla Soprintendenza dei beni architettonici ed ambientali siano stati volutamente incompleti, truffaldini e finalizzati a fornire all’ente deputato al controllo una rappresentazione della realtà viziata e parziale.

Al citato punto 3.5 della cit. del. Giunta Reg. 25797 vengono dettati i criteri affinché possa esser esercitato un adeguato controllo nel termine perentorio di 60 giorni sulle autorizzazioni rilasciate dai Comuni lombardi; in particolare è previsto che alla Soprintendenza vengano inviate copia del provvedimento autorizzatorio, il parere della commissione edilizia integrato dalla valutazione degli esperti e la relativa relazione, le tavole progettuali e la “documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto”.
All’allegato A della più volte citata delibera è indicato l’elenco della documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesistica; tra i vari documenti citati al punto 3. e necessari per la rappresentazione dello stato di fatto è indicata la documentazione fotografica che rappresenti da “più punti di vista” in modo panoramico l’edificio o l’area oggetto dell’intervento e invece non è stato così; 2.progetto: nel caso di cui ci si occupa manca del tutto la ripresa fotografica della simulazione o fotomontaggio che “ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesistico” ( documentazione fotografica che invece è presente agli atti solo per l’istanza della variante e non per il progetto originario della prima autorizzazione).

Inoltre alla Soprintendenza non sono stati inviati i documenti così come indicati al punto 7 e 8 ( rappresentazione prospettica e sezioni ambientali schematiche), bensì sono stati inviati delle tavole riportanti i coni cosiddetti prospettici e delle foto dai quali non si ha alcuna percezione del panorama e del belvedere costituito dalla collina sulla quale è sito il convento di Santa Maria, bensì si ha solamente la percezione di una costruzione da edificare in fregio ad una strada!

E’ chiaramente intuibile da chiunque che la possibilità di valutare da parte della Soprintendenza (organo tecnico deputato al controllo ) l’effetto “intrusivo” dissonante dell’opera sul panorama è del tutto frustrato!

ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER LA VIOLAZIONE DEI CRITERI DETTATI DALLA GDR 25.7.97 AL CAP. 2° PER LA VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI:

Inoltre sono stati del tutto inosservati i criteri dettati dalla GDR 25.7.97 al cap. 2° per la valutazione paesistica dei progetti:
Al punto 2.1 del cap 2° viene dettagliatamente descritto il percorso metodologico che deve esser seguito dall’organo comunale deputato al rilascio dell’autorizzazione: è previsto un parere “motivato e scritto” e la valutazione deve essere dopo aver effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico; individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio; valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento ( cfr. co. 3 del punto 2.1);

Al punto 2.2. è richiesto ai Comuni di individuare gli “elementi costitutivi del paesaggio” per cogliere la ricchezza e la varietà dei segni connotativi al fine di valutare ed effettuare l’analisi dell’effetto “intrusivo” dissonante dell’opera; nel caso di specie l’ “edificio dimensionalmente estraneo al contesto e …percepibile con visione panoramica d’insieme”, tutti elementi completamenti pretermessi dagli esperti ambientali, dalla C.E. e dall’ufficio tecnico;

Al punto 2.4 vengono indicati i criteri da seguire per la valutazione di compatibilità paesistica del progetto; in particolare il “rapporto progetto – contesto dovrà esser esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base, tra i quali è indicato il parametro di misura e assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi ed è necessario che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in “composizione” con il contesto, sia per scelte dimensionali dei volumi, sia per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti.

Nel caso di specie non emerge in alcun modo la valutazione effettuata dall’ufficio tecnico del Comune di Castiglione delle iviere tra l’esistenze del sistema storico-culturali, convento S. Maria, e la necessità di “contenere l’uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità al contesto….della loro percezione visuale…anche ai fini della mitigazione dell’impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato” !

L’interesse paesistico è stato totalmente ignorato anzi concretamente leso e per questo il permesso è illegittimo e va disapplicato!

L’inosservanza spregiudicata e totale dei criteri dettati della Giunta Lombarda agli enti sub – delegati al rilascio dell’autorizzazione paesistica e la parziale visione dei luoghi che è stata tradotta nei documenti inviati alla Soprintendenza al fine di esercitare il proprio controllo devono far ritenere che l’insieme dei vizi che caratterizzano sia l’iter amministrativo, che il provvedimento finale ( tempi rapidissimi, molteplici omissioni nella fase istruttoria, ecc.) giustifichino il sequestro preventivo delle opere stante l’assenza di una legittima autorizzazione paesistica e previa disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità Giurisdizionale.

ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO ANCHE NEL SUB PROCEDIMENTO DELLA COSIDDETTA VARIANTE:

Nel corso delle perquisizioni eseguite in occasione dell’esecuzione del sequestro preventivo sono stati rinvenuti gli atti riguardanti una variante richiesta dagli indagati ( atti che peraltro non sono stati trasmessi a quest’Ufficio a cura della Polizia Locale delega all’acquisizione degli atti della pratica all’inizio delle indagini preliminari): detta variante consiste nel rendere le serre da stagionali ( quindi “precarie” ) a definitive con raddoppio dei volumi costruttivi; inoltre il portico da aperto viene chiuso ( aumentando in tal modo la volumetria !); e malgrado tutto ciò il parere rilasciato il 27.10.04 dell’esperto ambientale si limita ad un lapidario: “favorevole” ( senza ulteriori prescrizioni !!!).
Si noti inoltre che, nonostante la Paggi avesse dichiarato di non costruire oltre ( vincolo di non edificabilità ulteriore), tuttavia le serre diventano definitive ( sono di ferro infisse al suolo e permanenti ) e dunque di fatto il volume aumenta.

P.Q.M.
CHIEDE

l’annullamento dell’ordinanza sopra indicata ed il rinvio degli atti al Tribunale di Mantova.

Mantova, lì 13 gennaio 2005
IL PUBBLICO MINISTERO
dott.ssa Giuditta Silvestrini sost.