Cass.Sez. III n. 21139 del 16 maggio 2013 (Ud 2 apr 2013)
Pres.Squassoni Est.Amoresano Ric.Di Mola
Beni Ambientali.Aree protette e navigazione a motore

La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato, ai sensi degli artt. 19 e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172, che, introducendo, con l'art. 9, il comma nono bis dell'art. 2 della citata legge n. 394, ha previsto che i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'"Association International de Signalisation Maritime".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 942
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 7929/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Mola Domenico nato il 20.9.1962;
avverso la sentenza del 4.5.2011 del Tribunale di Brindisi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G. Giuseppe Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.5.2011 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, condannava Di Mola Domenico alla pena di Euro 150,00 di ammenda per il reato di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 19, comma 3, lett. e) e art. 30 per aver navigato a motore all'Interno dell'area marina protetta di "Torre Guaceto". Premetteva il Tribunale che nel primo pomeriggio del 22.7.2006 militari in servizio presso la Guardia Costiera di Brindisi avevano notato un'imbarcazione a motore navigare all'interno dello spazio di mare dell'area marina protetta di "Torre Guaceto" e che era stato identificato nel Di Mola il conducente della predetta imbarcazione. Tanto premesso riteneva il Tribunale che non potessero esservi dubbi in ordine al fatto che il natante si trovasse all'interno dell'area protetta, delimitata in mare, come riferito dai testi Caforio e Crastolla, e, comunque, riportata sulle carte nautiche. Secondo il Tribunale la tesi difensiva non poteva trovare accoglimento, non potendosi configurare l'Invocata esimente di cui all'art. 54 c.p. (il dedotto mal di mare patito dalla moglie dell'imputato non poteva infatti essere qualificato come un danno grave alla persona). La mancata percezione di trovarsi in area protetta non poteva avere alcuna rilevanza, essendo comunque essa derivata da colpa. Pacificamente, Infatti, non può considerarsi scusabile ex art. 5 c.p. l'ignoranza circa l'esatta perimetrazione dell'area marina protetta, in considerazione della mancata ottemperanza al dovere di informazione e di conoscenza (la conoscenza della perimetrazione è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di appositi provvedimenti, completi di indicazioni tecniche e topografiche).
2. Propone ricorso per cassazione il Di Mola, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.. Dalle risultanze processuali è emerso che il prevenuto aveva ormeggiato in quel luogo per trovare riparo, essendosi la moglie ed un altro passeggero sentiti male per il mare mosso e non essendovi nelle vicinanze porti o altri luoghi di attracco.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un personale convincimento, che il mal di mare non integrasse lo stato di necessità richiesto dalla norma.
I militari intervenuti avevano accertato che l'imbarcazione era ferma e non in movimento, per cui anche sotto tale profilo la condotta posta In essere risultava inoffensiva e non inquinante Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 47 c.p..
Il Tribunale da per scontato che la normativa del 1991 sulle aree protette marine non costituisca una norma extrapenale, ma norma integratrice del precetto penale; il che non consentirebbe l'applicazione dell'art. 47 c.p., comma 3.
Con memoria del 16.10.2012 si insiste nelle doglianze di cui al ricorso. Si evidenzia inoltre che per danno grave alla persona deve intendersi non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 2 Cost. e quindi in particolare il diritto alla salute. La proporzionalità tra la condotta posta in essere dall'imputato e le condizioni di necessità ed Inevitabilltà del pericolo emerge palesemente dalle risultanze processuali.
Illogica è poi la motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di un errore scusabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Al sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 2, comma 9 bis (comma aggiunto dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, art. 9, comma 1), i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internazionale de Signalisation Marittime - International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AI-SM-Iala). Risulta, quindi, chiaramente dalla norma che le aree protette marine debbano essere indicate e delimitate dalla presenza di segnali aventi caratteristiche conformi alla normativa emanata dalla sopra indicata Associazione.
Tanto che questa Corte - Sez. 3, con la sentenza n. 6745 del 18.1.2006, ha ritenuto che "La navigazione a motore nelle aree marine protette non segnalate non è più prevista quale reato al sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 19 e 30 a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172 che ha introdotto l'art. 9, comma 9 bis dell'art. 2 della citata L. n. 394, ai sensi del quale i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa dell'Association International de Signalisation Maritime". Esaminando il problema dell'applicabilità "ratione temporis" della norma, negli stessi termini si è espressa anche la sentenza n. 15586 del 3.2.2005, secondo cui "La navigazione a motore nelle aree protette marine, anche se non segnalati ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 2, comma 9 bis, avvenuta in epoca precedente alla entrata in vigore della L. 8 luglio 2003, n. 172, integra la violazione della citata L. n. 172, art. 19 comma 3 che ha introdotto la L. n. 394, art. 2, comma 9 bis ...".
2. Il reato contestato al ricorrente risulta commesso in data 22.7.2006, per cui, senza dubbio alcuno, trova applicazione la L. n. 394 del 1991, art. 2, comma 9 bis (introdotto dalla L. n. 172 del 2003).
Il Tribunale non ha affrontato tale problematica, avendo omesso di accertare se l'area marina protetta di Torre Guaceto fosse delimitata dalla presenza di segnalazioni conformi alla normativa sopra ricordata.
Si è Infatti limitato genericamente a far riferimento alle dichiarazioni dei testi Caforio e Crastolla, secondo i quali il perimetro dell'area marina protetta è delimitato In mare. La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
Nel frattempo, però, è maturata la prescrizione e l'annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., comma 1 di cause di non punibilità. Essendo stato, invero, il reato commesso il 22.7.2006, il termine massimo di prescrizione di anni cinque, tenuto conto anche della interruzione ex art. 160 c.p., è maturato il 22.7.2011.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013