Consiglio di Stato Sez. VI sent. 971 del 932005
Impianti eolici e vincoli paesaggistici
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso in appello proposto dall’Enel Green Power s.p.a., in persona
dell’avv. Maria Cristina Pennini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola
Napoleoni e Renzo Grassi con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Savoia, n. 72, presso lo studio legale Caso-Ciaglia.
contro
il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro
pro-tempore, non costituitosi in giudizio.
e
nei confronti
della
Regione Molise, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Vincenzo Colalillo con il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via Albalonga, n. 7 (studio avv. Clementino Palmiero);
del
Comune di Macchiagodena, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitisi in
giudizio.
per
l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 70 del 12 febbraio
2004.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise.
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 10 dicembre 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi.
Uditi l’avv. Lubrano per delega dell’avv. Napoleoni e l’avv. Resta per
delega dell’avv. Colalillo.
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F
A T T O e D I R I T T O
1.-
La società Enel Green Power s.p.a., in attuazione del piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e conformemente ai principi della legge 9 gennaio 1991 n.
10, presentava al Comune di Macchiagodena (IS), in esecuzione di apposita
convenzione, un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località
Piana dell’Agnello, chiedendo alla Regione Molise l’autorizzazione
paesaggistica ex art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
La
Regione esprimeva parere positivo con atto n. 3008 del 13 marzo 2002,
subordinandolo a talune prescrizioni.
In
particolare, precisava, tra l’altro, che il parere andava considerato di
fattibilità, mentre per il parere definitivo occorreva presentare un progetto
che tenesse conto anche della necessità che la disposizione dei pali eolici e
la loro forma fosse studiata in relazione, oltre che delle esigenze tecnologiche
delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al
sito; che la centrale eolica poteva, infatti, costituire una particolare
interpretazione del contesto ambientale nel quale si inseriva, suggerendo una
lettura degli elementi morfologici naturali, ecc. con i quali si doveva
correlare e fornendo nuovi e diversi stimoli visivi; che il progetto mancava
della V.A. geologica.
La
Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio, con
decreto del 15 aprile 2002, annullava l’atto regionale.
A
fondamento dell’annullamento v’era la considerazione che l’intervento
proposto ricadeva in un ambito di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e
naturalistico pressoché privo di qualsiasi intervento antropico e che le nuove
costruzioni, ancorché in parte mitigate dalle prescrizioni della Regione
potevano comunque costituire motivo di forte impatto ambientale.
La
società Enel Green Power adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Molise, chiedendo l’annullamento del summenzionato decreto.
Con
sentenza n. 70 del 12 febbraio 2004, il giudice adito respingeva il ricorso.
A
suo avviso non sussisteva la denunciata violazione di omesso avviso di avvio del
procedimento, stante la natura doverosa e di giudizio tecnico-legale dell’atto
di controllo della Soprintendenza statale sull’autorizzazione paesaggistica
regionale.
Pure
destituite di fondamento erano ritenute le censure relative alla carenza di
motivazione del provvedimento impugnato ed al suo sviamento rispetto alla
funzione di controllo di legittimità dell’assenso paesaggistico regionale,
posto che il provvedimento regionale violava i vincoli paesaggistici e
travalicava i limiti imposti all’attività regionale con una scelta che, nella
sostanza, modificava i vincoli stessi: la normativa del piano territoriale
paesistico regionale contemplava la realizzabilità di antenne e tralicci, ma
non di pali eolici (strutture ben più alte, ingombranti e complesse).
Né
si poteva affermare che la Soprintendenza avesse sovrapposto le proprie
valutazioni di merito a quelle dell’Autorità regionale competente, atteso che
il provvedimento impugnato, nella sua lunga, articolata e adeguata motivazione,
si era limitato a rilevare come, nell’autorizzazione regionale sottoposta a
controllo, fossero ravvisabili i vizi di violazione della legge, del decreto
ministeriale e del P.T.P.A.A.V. (piano territoriale paesistico ambientale di
area vasta) e di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
manifeste.
2.-
Con ricorso notificato il 9 aprile 2004, la società Enel Green Power ha
proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Il
Ministero appellato non si è costituito in giudizio.
Si
è costituta in giudizio a sostegno delle ragioni della società appellante la
Regione Molise.
Con
ordinanza n. 6264 del 24 settembre 2004, la Sezione ha disposto l’acquisizione
del fascicolo relativo al giudizio di primo grado.
Alla
pubblica udienza del 10 dicembre 2004, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
3.-
Si può prescindere dall’esame del motivo di appello con cui gli appellanti
denunciano la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 in tema di
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, stante la
fondatezza delle ulteriori censure afferenti al merito della controversia.
Dal
sistema dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di gestione del vincolo
paesistico, come ricostruito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di
Stato nella pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9, emerge che:
a)-
in sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi
dell’art. 82, comma 9, del D.L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso nell’art.
151 del testo unico n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata
dalla legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale
collaborazione con gli organi del Ministero e gli altri consueti principi sulla
legittimità dell’azione amministrativa, sicché dalla motivazione
dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è immune da profili
di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità
dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto
e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di
un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria;
b)-
in sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della
conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la
gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali
principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi
profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede
giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può
sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica
dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata.
In
particolare, in relazione a tale ultimo aspetto, la summenzionata decisione ha
posto in evidenza che il provvedimento statale di annullamento
dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione
tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto
deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del
progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi
sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre
nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha
emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente
valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli
altri principio sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Ne
caso di specie, la Soprintendenza ha formulato un proprio giudizio sulla non
compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area
vincolata, con osservazioni sul pregiudizio ambientale che non hanno evidenziato
uno specifico vizio dell’autorizzazione regionale, ove si consideri che la
Regione, proprio in relazione alla qualità paesaggistica del sito, si era
limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione
del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenesse conto,
“oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo da
restituire una qualità paesaggistica al sito” e indicando le caratteristiche
del progetto stesso.
Né
può validamente sostenersi, come pure enunciato nel provvedimento ministeriale,
che la valutazione regionale si è tradotta “in un’obiettiva deroga al
vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non impone un
divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la
collocazione di antenne e tralicci (del resto, ciò non viene in rilievo nel
decreto impugnato), e, dall’altro, che il progetto in questione risponde a
finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con
l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno
internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento
statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente
“Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre
1997”).
4.-
In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto
e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo
grado e annullato il decreto impugnato.
Si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e
gli altri oneri dei due gradi di giudizio.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso
in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnato, accoglie il
ricorso proposto in primo grado.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 25 giugno 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio
Varrone
Presidente
Sabino
Luce
Consigliere
Luigi
Maruotti
Consigliere
Giuseppe
Romeo
Consigliere
Guido
Salemi
Consigliere, relatore
Presidente
Consigliere Estensore
Segretario