Consiglio di Stato Sez. VI sent. 6072 del 12 ottobre 2006
Sanatoria e vincolo di inedificabilità assoluta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6072/06
Reg.Dec.
N. 4537 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Guidone Cinzia, rappresentata e difesa dal prof. avv. Severino Nappi,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Simona
Massa e Arturo Iaione, in Roma, via Cadlolo n. 116;
il Comune di di Anacapri, in persona del sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Umberto Federico ed elettivamente
domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l’avv.
Roberto Zazza;
per l'annullamento
della sentenza 460 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, sez. IV, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della
propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, relatore il Consigliere
Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata, il TAR
Napoli ha accolto il ricorso dell’istante avverso il decreto
ministeriale di annullamento del nulla osta ex art. 7 legge n.
1497/1939, emesso dal Sindaco di Anacapri in data 19.10.1993.
In particolare, il primo giudice, dopo
avere esaminato prioritariamente la seconda e la terza censura, ha
statuito che la “ritenuta (dal Ministero)
immodificabilità dei luoghi” nella specie non
sussiste, in quanto la legge invocata dalla Amministrazione
è posteriore all’intervento in esame, e, quindi,
inapplicabile nella specie, “il quale resta regolato
unicamente dalla legge ordinaria di vincolo paesaggistico n.
1497/1939”, che non prevede
l’inedificabilità assoluta, ma solo che gli
interventi, prima di essere realizzati, devono essere assentiti.
L’opera – secondo il TAR – è
perciò condonabile ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, secondo il parere sorretto da “valutazioni positive in
ordine alla compatibilità del manufatto”. Tale
articolo consente, infatti, che siano condonati gli abusi eseguiti
entro la data del 1 ottobre 1983 su immobili sottoposti a vincolo
“relativo”. Parimenti legittima è stata
ritenuta l’autorizzazione comunale nella parte in cui
è stato assentito “il completamento funzionale del
manufatto”, necessario per assicurare la
funzionalità delle strutture già realizzate (art.
35, comma ottavo, della legge n. 47/1985; art. 31 , comma secondo,
della stessa legge), in quanto tale completamento non può
essere considerato nuova costruzione.
2.- Questa conclusione viene contestata
dalla Amministrazione, non costituitasi nel giudizio di primo grado,
con il richiamo della decisione della Adunanza Plenaria n. 20 del 1999,
la quale “ha sancito che la P.A. deve necessariamente tenere
conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle
qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto la disposizione di
portata generale di cui all’art. 32, primo comma, della legge
n. 47/1985, relativa ai vincoli che appongono limiti alla edificazione,
non recando alcuna deroga a tali principi, deve interpretarsi nel senso
che: l’obbligo di pronuncia da parte della
autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in
relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere
valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dalla epoca di
introduzione del vincolo”. Peraltro sarebbe illegittima
l’autorizzazione comunale annullata dalla Amministrazione,
perché è stata contestualmente disposta la
sanatoria del manufatto abusivo e la realizzazione ex novo di opere di
completamento e di modifica dell’esistente (presupposto
necessario per poter autorizzare l’esecuzione di nuove opere
è la sanatoria dell’opera originaria che non
poteva essere concessa, in quanto altera i valori paesaggistici del
sito tutelato).
3.- Resiste l’interessata, la
quale chiede la conferma della sentenza impugnata.
4.- Il ricorso, trattenuto in decisione
all’udienza del 20 giugno 2006, è infondato.
Deve convenirsi con la ricorrente, che
il richiamo della Avvocatura dello Stato alla decisione n. 20/1999
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al fine di
avvalorare la tesi che il Ministero doveva tenere conto del vincolo di
inedificabilità assoluta, introdotto dalla legge n. 431 del
1985 successivamente alla realizzazione delle opere da condonare, non
è pertinente, in quanto nella specie non si tratta di
stabilire l’operatività del vincolo di
inedificabilità assoluta, che, per espressa previsione
dell’art. 33 della legge n. 47/1985, non consente la
sanatoria di opere in contrasto con vincoli di
inedificabilità assoluta imposti prima della loro esecuzione.
La asserita inedificabilità
assoluta non è, quindi, di ostacolo alla sanatoria
dell’opera in esame, la cui realizzazione è
antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex lege
n. 431 del 1985. Ma, nella specie deve aversi riguardo al vincolo di
inedificabilità relativa ex art. 7 della legge
“ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono
consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale,
sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera
abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n.
47/1985. In questo senso si è espresso il Sindaco di
Anacapri, il quale ha espresso parere favorevole alla sanatoria
dell’opera abusiva, a motivo della compatibilità
della stessa con il contesto urbano e del fatto che non vi sono
“alterazioni dello stato dei luoghi” e non sono
state “intercettate particolari visuali
panoramiche”.
Una volta riconosciuta la
legittimità della sanatoria dell’opera in
questione, deve essere disattesa anche l’ulteriore censura
della Amministrazione, la quale sostiene che non era possibile
autorizzare “nuove opere” su un immobile in attesa
di condono edilizio.
In effetti, il Sindaco non ha
autorizzato “nuove opere”, ma ha assentito il solo
completamento funzionale del manufatto sanato, ai sensi del comma
ottavo dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il quale consente
appunto di realizzare gli interventi necessari a rendere funzionale
l’edificio, oggetto di condono, che sia stato eseguito al
rustico.
L’appello va, pertanto,
respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio
possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in
epigrafe. Compensa le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20
giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini
Presidente
Sabino Luce
Consigliere
Carmine Volpe
Consigliere
Giuseppe Romeo
Consigliere est.
Lanfranco Balucani
Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Giuseppe Romeo
f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................12/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
Beni Ambientali. Sanatoria e vincolo di inedificabilità
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