Tar Veneto Sez. I sent. 3899 del 23 novembre 2006
Acque. Acceso agli atti ammniistrativi e gestore del servizio idrico
integrato
Ricorso n. 1746/2006
Sent. n.
3899/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con
l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Bruno Amoroso
Presidente
Fulvio Rocco
Consigliere
Marco Buricelli
Consigliere, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso -ex art. 25 della l. n. 241 del 1990- n. 1746 del
2006 proposto dalla s.p.a. Centro Veneto Servizi
(in seguito CVS), in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo
Pavarin e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art.
35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
ACEGAS –APS s.p.a., in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Marzola e domiciliato
presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054;
e nei confronti
dell’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale (in seguito AATO) “Bacchiglione”, in
persona del legale rappresentante “pro tempore”,
non costituitasi in giudizio; e di Turato Paola e Fantin Antonio,
entrambi residenti in Padova, non costituitisi in giudizio;
per
l’accertamento, a seguito del silenzio protrattosi per
più di 30 giorni dalla richiesta di accesso per la visione e
l’estrazione di copia dei ruoli di bollettazione del servizio
acquedotto per gli utenti compresi nel territorio del comune di Padova
le cui acque reflue vengono convogliate, per la depurazione, presso gli
impianti di Albignasego e di Ponte San Nicolò,
dell’illegittimità del silenzio opposto da ACEGAS
sulla istanza di accesso presentata da CVS in data 10 giugno 2006; del
diritto della ricorrente a esercitare l’accesso medesimo e
perché sia ordinato alla società ACEGAS
–APS di esibire i documenti anzidetti alla ricorrente e di
consentirne la visione e l’estrazione di copia;
visto il ricorso, notificato il 4 agosto
2006 e depositato in segreteria il successivo 24 agosto 2006,
con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in
giudizio di ACEGAS, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 25
ottobre 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati:
Paolo Pavarin per CVS e Paolo Marzola per ACEGAS;
1.-premesso che CVS e ACEGAS sono
–ciascuno per la porzione di territorio loro assegnata
dall’AATO Bacchiglione- gestori del servizio idrico
integrato, che comprende sia la distribuzione dell’acqua
potabile sia la depurazione dei reflui fognari, ai sensi della l. n. 36
del 1994 e della l. reg. n. 5 del 1998;
che ACEGAS gestisce il servizio idrico
nell’àmbito del territorio del comune di Padova
mentre CVS svolge il medesimo servizio nella parte sud del territorio
delle province di Padova e di Vicenza, area che comprende i comuni di
Albignasego e di Ponte San Nicolò, i quali confinano con
Padova;
che nel comune di Albignasego e in
quello di San Nicolò funziona un impianto di depurazione
delle acque reflue, gestito da CVS e destinato a trattare i liquami
provenienti dalla popolazione insediata nei comuni medesimi ma che da
lungo tempo all’interno dei suddetti impianti sono
convogliate altresì le acque provenienti dagli scarichi
fognari di numerose utenze che, pur essendo situate nel territorio del
comune di Padova, si trovano in prossimità della linea di
confine in un luogo assai prossimo ai predetti depuratori e che per
questa ragione, in base a convenzioni a suo tempo stipulate dal comune
di Padova con i comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò
i quali, prima dell’attuazione della l. n. 36 del 1994, erano
titolari della gestione di tali impianti, fu concordata
l’assunzione, a carico del comune di Padova, di una quota dei
costi del servizio di depurazione a fronte dalla prestazione del
servizio suddetto a beneficio dei propri cittadini;
che, in sintesi, pur beneficiando le
utenze padovane della fornitura dell’acqua potabile da parte
del gestore ACEGAS –il quale provvede alla fatturazione dei
relativi consumi, inclusa la quota relativa al servizio depurazione-,
alcuni utenti utilizzano, per la depurazione delle acque reflue dagli
stessi prodotte, gli impianti di Albignasego e di Ponte San
Nicolò, i cui costi sono a carico del CVS in quanto soggetto
gestore territorialmente competente;
che la fattispecie sopra considerata
è prevista dall’art. 15 della l. n. 36 del 1994
–ora art. 156 del d. lgs. n. 152 del 2006- il quale
stabilisce che la tariffa sia riscossa dal gestore del servizio idrico
integrato e che, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,
per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa
tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i
diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione;
che CVS, nella istanza di accesso del 10
giugno 2006, ha dettagliatamente evidenziato ad ACEGAS il proprio
interesse –quale soggetto gestore, in particolare, dei
depuratori di Albignasego e di Ponte San Nicolò presso i
quali, come si è già detto, vengono recapitati
reflui provenienti da utenze situate in alcune zone del territorio del
comune di Padova- ad accedere ai ruoli di bollettazione, meglio in
epigrafe indicati, redatti da ACEGAS, affinché, accertato
l’ammontare della quota del servizio di depurazione
addebitata da ACEGAS agli utenti che utilizzano gli impianti predetti,
CVS possa ricevere da ACEGAS la quota parte della tariffa relativa al
servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue riscossa
dalla stessa ACEGAS a carico delle utenze in questione;
che il silenzio di ACEGAS sulla istanza
ha costretto CVS a ricorrere al Tar ai sensi dell’art. 25
della l. n. 241 del 1990 e che le norme sul diritto di accesso si
applicano non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti
privati che –come ACEGAS- sono chiamati a svolgere compiti di
interesse pubblico;
che ACEGAS si è costituita in
giudizio e ha controdedotto sottolineando in particolare:
-che CVS è priva di un
interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai ruoli di
bollettazione considerata la non applicabilità, alla
fattispecie, dell’art. 15, comma 2, della l. n. 36 del 1994,
il quale “disciplina il meccanismo di riparto tariffario che
ha luogo nei casi in cui esista un servizio idrico integrato (inteso
come insieme delle fasi di captazione, adduzione, distribuzione,
fognatura e depurazione) le cui fasi siano gestite da soggetti diversi,
prevede(ndo) che in detti casi il gestore del servizio di acquedotto
riscuota l’intera tariffa del servizio idrico integrato,
salvo poi corrispondere ai gestori degli altri segmenti le quote di
tariffa di loro spettanza” (ACEGAS sostiene che il citato
meccanismo di riparto tariffario si giustifica solo se esiste una
pluralità di gestori ciascuno dei quali fornisce il proprio
segmento di servizio a favore di una stessa collettività
residente nell’ambito di una determinata area territoriale,
ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui ciascuno dei soggetti
gestori “provvede, con riferimento al proprio ambito
territoriale e a favore delle utenze ivi residenti, a gestire
integralmente il servizio idrico integrato, e cioè tutte le
fasi che compongono il servizio medesimo”: poiché
CVS non può essere considerato creditore della componente
tariffaria corrispondente al servizio di fognatura e di depurazione con
riferimento alle utenze residenti nel comune di Padova i cui reflui
recapitano negli impianti di Albignasego e di Ponte San
Nicolò non sussiste in capo a CVS alcun legittimo, concreto
e puntuale interesse a conoscere i documenti in argomento;
l’infondatezza della posizione giuridica vantata dalla
società ricorrente, con il conseguente venire meno di
qualsiasi interesse a conoscere i documenti, deriverebbe anche dalla
“perdurante vigenza delle convenzioni a suo tempo stipulate
tra il comune di Padova e i comuni di Albignasego e di Ponte San
Nicolò nell’ambito di un rapporto di cooperazione
tra enti locali per gestire con criteri di economicità e di
efficienza il servizio di depurazione dei reflui fognari provenienti da
alcuni quartieri periferici del comune di Padova, tramite avvalimento
degli impianti di depurazione gestiti dai predetti comuni”);
-che non è stata
adeguatamente motivata l’esistenza di un
collegamento diretto tra i documenti oggetto della istanza di accesso e
le pretese fatte valere dalla società ricorrente e che CVS
ha tenuto, nella vicenda, un comportamento contraddittorio; e infine
-che ACEGAS, con una nota in data 17
luglio 2006, ha proposto a CVS di “risolvere ogni questione
controversa” mediante un’ipotesi di transazione;
2.-considerato in diritto che il ricorso
è fondato e va accolto;
che, preliminarmente, va ribadito che
alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina di cui
agli articoli 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 dato che ACEGAS
è gestore di un pubblico servizio e, come tale, è
soggetta alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della l. n.
241 del 1990. E infatti:
-gli atti dei gestori privati di
pubblici servizi sono assoggettati alla disciplina in materia di
accesso (v. CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999 e sez. VI n. 1303 del 2002);
-l’affermazione secondo la
quale il gestore privato di un pubblico servizio non può
nascondersi dietro alla sua natura privata per sottrarsi
all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti vale
a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della l. n. 15 del
2005 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del 1990
–sia pure con la decorrenza stabilita dal comma 3
dell’art. 23 della medesima l. n. 15/05- prevedendo alla
lettera e) che ai fini dell’accesso per “pubblica
amministrazione” si intendono anche “i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”;
-l’Adunanza plenaria del CdS,
con la sentenza n. 5 del 2005, ha statuito che “la
giurisprudenza è venuta chiarendo, sin
dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della
legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si
applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti
privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse
pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad
azionariato pubblico etc). La detta linea
interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche
apportate all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990
dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la
recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad
iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina
sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti
che svolgono (come nella specie) attività di pubblico
interesse”;
che i rilievi difensivi mossi da ACEGAS
ruotano tutti attorno alla infondatezza della pretesa patrimoniale di
CVS, infondatezza che impedirebbe il formarsi, in capo alla stessa CVS,
di un interesse attuale e concreto a conoscere i documenti in
questione: in altri termini la difesa di ACEGAS ritiene che nella
specie non sussista il requisito di cui all’art. 22/B) della
l. n. 241 del 1990, norma in base alla quale l’accesso ai
documenti amministrativi presuppone “un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata
e collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso”;
che il collegio è
dell’avviso che le obiezioni di ACEGAS non siano rilevanti in
questa sede;
che nell’esaminare una domanda di accesso (e nel corso del
giudizio concernente il relativo diniego) non va effettuato alcun
apprezzamento in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità
della domanda che si intenda proporre o si sia già proposta,
la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons.
St., sent. n. 4436 del 2003; cfr. inoltre sez. VI, 8 aprile 2003, n.
1881; Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 27 agosto
1998, n. 1131; sez. IV, 8 settembre 1995, n. 688; sez. VI, 25 novembre
1994, n. 1715);
che l’interesse all’accesso ha natura autonoma
rispetto all’interesse che viene fatto valere in (un
separato) giudizio per ottenere il bene della vita al quale si aspira;
che, peraltro, l’accesso ai documenti è
strumentale ad acquisire le conoscenze necessarie per valutare la
capacità lesiva di atti o di comportamenti e che,
nella specie, appare evidente il diretto rapporto di
strumentalità esistente tra la conoscenza dei documenti in
questione e lo scopo di tutelare una situazione giuridicamente
rilevante;
che CVS, nella istanza di accesso del 10 giugno 2006 (v. pag.
2 istanza sub alleg. 1 fasc. ric.) , ha puntualmente indicato
l’esistenza di un interesse concreto e attuale a prendere
visione ed eventualmente a estrarre copia dei ruoli di bollettazione,
avendo rigorosamente segnalato la correlazione esistente tra la
conoscenza dei documenti e la tutelabilità in giudizio della
pretesa di natura economica meglio descritta al p. 1. della presente
sentenza;
che inoltre CVS ha motivato adeguatamente in ordine alla esistenza di
una connessione diretta tra la visione e l’estrazione di
copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso e gli
interessi di natura patrimoniale che CVS intende fare valere in un
separato giudizio;
che, in definitiva, l’interesse connesso
all’oggetto della istanza di accesso è stato
adeguatamente comprovato, coerentemente con quanto dispongono gli
articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 184 del 2006;
che l’individuazione dei documenti del cui accesso si fa
questione non appare difficoltosa;
che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato alla
s.p.a. ACEGAS –APS di esibire alla ricorrente, entro il
termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via
amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della
stessa, se anteriormente eseguita, copia dei ruoli di
bollettazione del servizio acquedotto per gli utenti compresi nel
territorio del comune di Padova le cui acque reflue vengono
convogliate, per la depurazione, presso gli impianti di Albignasego e
di Ponte San Nicolò, con riferimento agli anni dal
2003 al 2006;
che nonostante
l’esito del ricorso sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima,
definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella
camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
Il
Presidente
L'Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
Acque. Accesso agli atti amministrativi
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