TAR Sicilia (Palermo) Sez. I sent. 3254 del 1 dicembre 2006
Acque. Autorizzazione allo scarico e limiti tabellari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, ha
pronunziato la seguente N. 3254-06
R.Sent.
N. 481 R.G.
ANNO 2004
SENTENZA
sul ricorso n. 481/2006 R.G.proposto dalla Distilleria Bertolino
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Lentini, ed elettivamente
domiciliato
in Palermo, via Siracusa n. 30, presso lo studio dell'avv. Roberto
Genna,
CONTRO
il Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Riccardo Ursi, presso il cui
studio in Palermo, via Gen.le Arimondi n. 2/Q, è
elettivamente
domiciato,
PER L'ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del provvedimento n.8 del 3.2.2006, concernente il rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico;
2) in subordine, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui
sopra;
3) di tutti gli atti connessi e comunque successivi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
intimato;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti il decreto e le ordinanze collegiali, emessi sulle istanze
cautelari;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 i difensori delle
parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato l’1
del
mese successivo la Distilleria Bertolino S.p.A. ha impugnato
i
provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti specificamente il
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui e le
prescrizioni nello stesso contenute.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di
potere per contraddittorietà con precedente provvedimento,
difetto di motivazione sui presupposti e irragionevolezza.
Non si comprenderebbe la ragione sulla cui base il Comune intimato
abbia adottato un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico,
rispetto a quello rilasciato il 19.7.2005, ancora in corso di
validità;
2) Violazione dei principi di logica e congruità
dell’atto
amministrativo con riferimento alla tutela della libertà
economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione.
Sia le prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 5 sia le condizioni di cui
ai punti 6, 11 e 13, contenute –rispettivamente- nelle
apposite
rubriche del provvedimento impugnato, sarebbero arbitrarie e vessatorie;
3) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n.
152/1999. Violazione dei principi di logica e congruità
dell’atto amministrativo con riferimento alla tutela della
libertà economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione.
L’obbligo imposto alla società ricorrente di
sospendere
l’attività in caso di mancato funzionamento degli
strumenti ed apparecchiature di controllo non sarebbe
idoneamente
giustificato dalla motivazione addotta, dal momento che
l’eventuale anomalia dei dispositivi di controllo non produce
alcun effetto sulla qualità del refluo e quindi sul rispetto
dell’ambiente e della salute;
4) Difetto di motivazione con riferimento alla previsione di cui
all’art. 40, comma 8, della legge n. 27/1986.
Non sarebbero indicate, eccetto per l’uso del TOC, le
esigenze
che le ulteriori prescrizioni sono destinate a tutelare, non previste
nel parere del CPTA, acquisito dal Comune per il rinnovo
dell’autorizzazione;
5) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n.
152/1999. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed
illogicità della motivazione.
Non troverebbe giustificazione l’estensione, agli scarichi di
reflui contenenti sostanze non pericolose, delle stesse prescrizioni
(installazione di uno strumento d’analisi in continuo
–T.O.C.-) previste per gli scarichi di sostanze pericolose.
Con successivo atto, ritualmente notificato e depositato, la
società ricorrente ha impugnato l’ulteriore
provvedimento
n. 8433 del 3.2.2006, con cui il Comune di Partitico ha sospeso
l’autorizzzione allo scarico, ha ordinato la chiusura
immediata
dello scarico ed ha rigettato l’istanza volta alla proroga
del
termine di adempimento ad alcune prescrizioni, deducendo le seguenti
censure:
1) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n.
152/1999.
Il Comune ha omesso di adottare la previa diffida;
2) Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
Il Comune non ha comunicato i motivi sulla cui base avrebbe respinto
l’istanza di proroga avanzata dalla società
ricorrente;
3) Violazione del principio di proporzionalità,
d’adeguatezza e ragionevolezza.
Non sussisterebbe alcuna effettiva necessità di sospendere
lo scarico dei reflui.
In conclusione la società ricorrente ha chiesto, previa
sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con
vittoria delle spese.
Per resistere all’mpugnativa si è costituito in
giudizio
il Comune intimato, il quale con memoria nei termini ne ha chiesto il
rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 373 del 21 marzo 2006, emessa con
riferimento ai provvedimenti impugnati con l’atto
introduttivo
del giudizio, la domanda di tutela cautelare è stata
respinta;
tale ordinanza è stata poi confermata in sede di appello dal
C.G.A. con ordinanza n. 301/2006.
Con successiva ordinaza collegiale n. 522 del 4 maggio 2006, emessa con
riguardo ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, la relativa
domanda di tutela cautelare è stata accolta fino al
30.6.2006.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 il ricorso, previa sua
discussione dai difensori delle parti, è stato posto in
decisione.
DIRITTO
Prendendo prioritariamente in esame le censure dedotte con
l’atto
introduttivo del giudizio, con il primo mezzo di gravame la
società ricorrente, lamentando la violazione
dell’art. 1
della legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere
per
contraddittorietà con precedente provvedimento, difetto di
motivazione sui presupposti e irragionevolezza, sostiene che non
sarebbe dato comprendere la ragione sulla cui base il Comune intimato
abbia adottato un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico
nel Canale Maltempo, rispetto a quello rilasciato con determina
dirigenziale n. 1243 del 19.7.2005, ancora in corso di
validità.
La doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, va evidenziato in punto di fatto che con istanza del
14.3.2005 la società ricorrente ha chiesto il rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati,
rilasciatale dal Comune resistente il 30.1.2002.
In pendenza della relativa istruttoria, essendo intervenuto in data
18.3.2005 un decreto di sequestro emesso dal GIP di Palermo, detto
Comune ha iniziato, previa comunicazione dell’avvio (cfr.nota
n.
16901 del 7.7.2005), un ulteriore procedimento di riesame di detta
autorizzazione, che si è concluso favorevolmente con
determina
dirigenziale n. 1243 del 19.7.2003.
Successivamente, con nota del 7.11.2005 n. 26303, rettificata con nota
n. 824 dell’11.1.2006, il Comune resistente ha comunicato
alla
società ricorrente l’avvio del procedimento
riguardante
l’istanza di rinnovo dell’autorizazzione allo
scarico
presentata il 14.3.2005, conclusosi con l’adozione del
provvedimento impugnato.
Ebbene, dalla situazione fattuale evidenziata emerge chiaramente la
contemporanea attivazione di due procedimenti di natura diversa, per
cui deve escludersi che quello riguardante il riesame, avviato con la
nota n. 16901 del 7.7.2005 e concluso con determina dirigenziale n.
1243 del 19.7.2005, possa ritenersi quale esito dell’istanza
di
rinnovo dell’autorizzzione allo scarico del 14.3.2005.
Con i mezzi di gravame secondo e quinto, che stante la stretta
omogeneità si esaminano congiuntamente, la
società
ricorrente si duole della violazione dei principi di logica e
congruità dell’atto amministrativo con riferimento
alla
tutela della libertà economica ex artt. 41 e 47 della
Costituzione, della violazione dell’art. 52 del D.L.vo n.
152/1999 nonché dell’ecesso di potere per
travisamento dei
fatti ed illogicità della motivazione.
Assume, in sintesi, che sia le prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 5
sia le condizioni di cui ai punti 6, 11 e 13, contenute
–rispettivamente- nelle apposite rubriche del provvedimento
impugnato sarebbero arbitrarie e vessatorie.
Il delineato assunto non è condivisibile.
Ed invero, le prescrizioni contestate consistono: nella realizzazione
di n. 2 pozzetti fiscali di ispezione, con annessi adeguati contatori
volumetrici, da allocare all’esterno del muro dello
stabilemto,
sul marciapiede pubblico, al fine di controllare gli scarichi di tipo
civile provenienti dall’insediamento, in particolare dalla
palazzina uffici e dagli spogliatoi degli operai ed in atto convogliati
con due distinte tubazioni nella pubblica fognatura;
l’installazione di un sistema di monitoraggio on.line
(telecontrollo) dello scarico da definirne in continuo la misura della
sostanza organica totale ivi presente espressa come T.O.C. (Carbonio
Organico Totale), con registrazione dei dati su personal computer,
visionabili e scaricabili, a mezzo connesione
“remota”,
attivabile dagli uffici comunali di controllo, e con inserimento di
valore di allarme segnalabili a mezzo cellulari agli uffici comunali
preposti alla vigilanza, per un controllo da esercitarsi in tempo rale
sulla qualità dello scarico sia da parte della
società
ricorrente che dall’amministrazione comunale; con riferimento
all’autorizzazione n. 18193 del 22.10.1990 per la
collocazione
della tubazione di adduzione di acqua dal pozzo San Carlo allo
stabilimento, accertata la presenza di n. 3 tubazioni invece delle n. 2
previste, l’installazione su ciascuna tubazione, subito dopo
l’entrata nello stabilimento, apposito contatore volumetrico
e
valvola unidirezionale tale da evitare il ritorno di liquido.
A sua volta le condizioni, parimenti contestate, prevedono: la
comunicazione con cadenza semestrale della quantità di
materia
prima lavorata e dei prodotti finali ottenuti;
l’effettuazione
dello scarico tutti i giorni, escluse le domeniche, dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 per un totale di di 72 ore settimanali, ovvero 3.744 ore
annue; il valore della temperatura del refluo da depurare prima
dell’immissione nel depuratore biologico non potrà
superare il valore di 32° C.
Ora, va rilevato che le condizioni e prescrizioni sopra riportate
rientrano nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione, che può essere oggetto di
sindacato
giurisdizionale solamente sotto il profilo
dell’erroneità,
illogicità o contraddittorietà manifesta.
Orbene, con riguardo alle condizioni ed alla prima prescrizione
imposte, le stesse sfuggono ai vizi suindicati, in quanto in linea con
le finalità perseguite dal D.L.vo n. 152/1999 (ora
D.L.vo
n. 152/2006).
Infatti, l’obiettivo principale dell’art. 1 di
detto corpo
normativo è quello di “prevenire e ridurre
l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati” anche attraverso
“l’individuazione di
misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
nelle
zone vulnerabili e nelle aree sensibili”.
A sua volta, l’art. 45, comma 9, prevede che “in
relazione
alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e
alle condizioni locali dell’ambiente interessato,
l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche
volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle
disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio del corpo
ricettore, per la salute pubblica e per l’ambiente”.
Appaiono, pertanto, ragionevoli le prescrizioni e la condizione di cui
trattasi, contenute nell’impugnato rinnovo
dell’autorizzazione, in quanto appunto volte, come afferma
l’Amministrazione resistente, “a
garantire un
efficace monitoraggio degli scarichi della Distilleria Bertolino, in
ragione di una coerente prevenzione di fronte alla potenziale
pericolosità dei reflui della produzione industriale della
stessa”.
Trattasi, in sostanza, di attivazione di metodologie finalizzate
ulteriormente alla prevenzione del rischio ambientale.
In ordine, invece, alle altre due condizioni, va rilevato, quanto alla
prima, che la stessa ha ampliato favorevolmente la portata di quella
analoga contenuta nell’autorizzazione rinnovata, per cui non
è dato cogliere la sua lesività; quanto, invece,
alla
seconda, la stessa risponde alla valutazione operata dalla stessa
società ricorrente, come da relazione tecnica da essa stessa
allegata alla istanza di autorizzazione n. 15 del 2002.
Fondato è, viceversa, il terzo mezzo di gravame, con cui la
società ricorrente, denunciando l’erronea e falsa
applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999
nonché la
violazione dei principi di logica e congruità
dell’atto
amministrativo con riferimento alla tutela della libertà
economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione, assume che
l’obbligo impostole di sospendere
l’attività in caso
di mancato funzionamento degli strumenti ed apparecchiature di
controllo non troverebbe alcuna idonea giustificazione nella
motivazione addotta, dal momento che l’eventuale anomalia dei
dispositivi di controllo non produce alcun effetto sulla
qualità
del refluo e quindi sul rispetto dell’ambiente e della salute.
Al riguardo, va infatti rilevato che il suddetto obbligo appare
incoerente ed irragionevole, ove appunto si ponga mente che
l’eventuale anomalia degli strumenti di controllo non
refluisce
sulla qualità dei reflui. In altri termini, il pericolo di
danno
all’ambiente ed alla salute non è correlato alle
avarie
degli strumenti ed apparecchiature di controllo bensì al
funzionamento dell’impianto di depurazione, in ordine al
quale
l’Amministrazione ben può continuare, come per il
passato,
ad effettuare i relativi controlli.
A quanto sopra va aggiunto che l’art. 51 del D.L.vo n.
152/1999
non prevede la sospensione automatica
dell’attività
produttiva, ma stabilisce che l’autorità
competente al
controllo, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzzione allo scarico, provveda a diffidare il
titolare
dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità.
Privo di rilevante consistenza è il quarto mezzo di gravame,
con
cui viene dedotto il difetto di motivazione con riferimento alla
previsione di cui all’art. 40, comma 8, della legge n.
27/1986,
poiché non sono indicate, eccetto per l’uso del
T.O.C., le
esigenze che le ulteriori prescrizioni sono destinate a tutelare, non
previste nel parere del CPTA, acquisito dal Comune per il rinnovo
dell’autorizzazione.
Ed invero, il provvedimento impugnato consiste nel rinnovo
dell’autorizzazione e non in una nuova autorizzazione, per
cui
nessun nuovo parere è stato chiesto all’organo
provinciale
di controllo, stante che le ulteriori prescrizioni non modificano il
sistema di depurazione dei reflui a suo tempo approvato, limitandosi a
prevedere ulteriori meccanismi di cautela e di strumenti di verifica
della rispondenza dell’attività di scarico.
Venendo, ora, all’esame dei motivi aggiunti, con il primo la
società ricorrente lamenta l’erronea e falsa
applicazione
dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999, in quanto il Comune
resistente con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti ha disposto
la sospensione del rinnovo dell’autorizzazione allo scrico,
omettendo di adottare la previa diffida.
La doglianza merita condivisione.
Come già avanti evidenziato, l’art. 51 del D.L.vo
n.
152/1999 stabilisce che l’autorità competente al
controllo, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzzione allo scarico, provveda a diffidare il
titolare
dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità.
Ora, posto che il censurato provvedimento è basato sulla
mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico, non vi è dubbio
che
l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente diffidare la
società ricorrente ad adempiere entro un dato termine,
anziché provvedere con immediatezza alla sospensione
dell’autorizzazione di cui trattasi.
A questo punto l’accertata illegittimità
dell’atto
impugnato sotto il profilo sopra esaminato conduce alla carenza di
interesse da parte della società ricorrente ad insistere nei
restanti due motivi di censura.
In conclusione, per quanto suesposto il ricorso va accolto nei sensi e
nei limiti sopra indicati, con conseguente annullameto, per quanto di
ragione, dei provvdedimenti impugnati.
In considerazione dell’esito della lite, le spese di giudizio
possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in
motivazione, ed annulla, per quanto di ragione, i provvdedimenti
impugnati.------------------------------------------------------------------------------
Spese
compensate.------------------------------------------------------------------
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.-------------------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 7 novembre 2006, in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei signori
magistrati:---------------------------------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Filippo Giamportone, Consigliere, estensore;
- Roberto Valenti, Referendario.
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria l’ 1/12/2006
Il Segretario
I.B.
Acque. Autorizzazione e limiti tabellari
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- Categoria principale: Acque
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
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