Consiglio di Stato Sez. V sent. 13 dell'8 gennaio 2007
Beni Ambientali. Torrenti
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13/07
REG.DEC.
N. 9566 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9566 del 2005, proposto
dalla Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.), in
persona del procuratore generale dott. Luigi Toselli, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Giovanni Lovelli e Pietro Cavasola con domicilio
eletto presso il secondo in Roma, via A. De Pretis n. 86;
CONTRO
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’ avv. Mario Rampini ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo n. 180, presso
l’avv. Paolo Giuseppe Fiorilli;
e nei confronti
della società Ediltevere spa, in persona del presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ferretti con
domicilio eletto presso l'avv. Claudia Salustri in Roma, via Filippo
Ermini n. 68 ;
per la riforma
della sentenza del TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005 , n. 454;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte
appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2006 il Consigliere Aldo
Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Cavasola, Rampini e Ferretti come
indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto dell’appello proposto dalla Total Italia s.p.a.
è la sentenza n. 454 del 3 ottobre 2005, con la quale il Tar
dell'Umbria ha respinto due ricorsi riuniti, proposti dalla dante causa
Total Fina s.p.a. , per l'annullamento :
quanto al primo (ric. n. 581/2004):
- del bando di gara per licitazione privata indetto dal Comune di
Marsciano - Settore Tecnico Manutentivo-, in data 3 luglio 2004 e
pubblicato all’Albo Pretorio dello stesso Comune e sul B.U.R.
dell’Umbria in data 13 luglio 2004, limitatamente alla parte
in cui prevede la realizzazione e la gestione di una stazione di
servizio carburanti;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o
conseguente, ivi compresa l’eventuale successiva
aggiudicazione e stipula del contratto di concessione di costruzione e
gestione.
quanto al secondo ( ricorso n. 12/2005) :
a) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n.
341 del 26 ottobre 2004;
per quanto occorra e sempre limitatamente alla parte in cui i
sottoindicati provvedimenti prevedono “la realizzazione e la
gestione di una stazione di servizio carburanti”:
b) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n.
307 del 9 settembre 2003;
c) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n.
159 del 27 aprile 2004;
d) della Bozza di Convenzione per la realizzazione e gestione delle
opere relative alla viabilità di P.R.G. di collegamento tra
Piazzale Europa e Via Tuderte del Comune di Marsciano;
e) della determinazione dirigenziale n. 509 del 2 luglio 2004 a firma
del Responsabile di settore del Comune di Marsciano;
f) del progetto preliminare relativo alla “concessione di
realizzazione e gestione delle opere relative alla viabilità
di PRG di collegamento tra Piazzale Europa e Via Tuderte del Comune di
Marsciano” presentato per conto del Promotore EdilTevere.
nonché
g) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente ivi
compresa la successiva convenzione avente ad oggetto la concessione di
progettazione, costruzione delle opere relative alla
viabilità di P.R.G. di collegamento tra Piazzale Europa e
Via Tuderte eventualmente sottoscritta dal Comune di Marsciano,
limitatamente alla parte in cui essa prevede “la
realizzazione e la gestione di una stazione di servizio
carburanti”.
Il primo giudice motiva la propria decisione con la ritenuta
infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente che aveva dedotto
i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili:
a) per violazione delle norme regionali che prescrivono il rispetto di
distanze minime tra impianti che non siano situati su
“viabilità di interesse regionale”; b)
per violazione della normativa nazionale che prescrive una
“fascia di rispetto” tra la costruenda stazione di
servizio ed il torrente “Fossatone” che corre in
posizione quasi parallela all’area prevista per detta
stazione; c) per violazione delle norme del codice della strada e
relativo regolamento che fanno divieto di ubicare le pertinenze
stradali (fra le quali rientrano anche le stazioni di servizio per il
rifornimento carburanti ed il ristoro degli utenti) in
prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi
pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità
limitata e che impongono la realizzazione di corsie di decelerazione e
accelerazione (in questo caso non previste e comunque non
realizzabili); d) per violazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, essendo stata omessa da parte
dell’Amministrazione appaltante la verifica preventiva degli
elementi che potrebbero risultare ostativi alla realizzazione
dell’opera.
L'appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza,
ribadendo le censure disattese dal primo giudice, in particolare:
1.sull’inosservanza delle distanze minime previste per gli
impianti di distribuzione di carburanti dai istallare nelle zone FM
(2000 m);
2. sull'inosservanza della fascia di rispetto previste per il torrente
Fossatore (150 m);
3. sulla collocazione dell'impianto in violazione del codice della
strada (nelle immediate vicinanze di un incrocio);
4. sulla mancanza della perizia attestante la conformità
delle opere al codice della strada e ad altre norme;
5. sull’omessa verifica preventiva della
fattibilità del progetto in questione.
l'appellante
inoltre denuncia l’omessa pronuncia del primo giudice su di
un capo specifico della domanda con il quale si denunciava la
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e dei principi
generali in materia di concorrenza.
Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza appellata e,
per l’effetto, del ricorso di primo grado.
E’ costituito in giudizio il Comune di Marsciano, che
controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.
E’ altresì costituita in giudizio la
società Ediltevere spa, che controbatte le tesi avversarie e
conclude per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
Il ricorso proposto dalla Total Italia s.p.a., per la riforma della
sentenza specificata in epigrafe, è infondato.
Oggetto dell’impugnazione proposta in primo grado sono una
serie di atti e provvedimenti adottati dal Comune di Marsciano per la
realizzazione, con lo strumento della finanza di progetto di cui agli
artt. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, della
viabilità di collegamento tra piazzale Europa e via Tudente,
nella parte in cui prevedono la realizzazione e l’affidamento
in gestione di una stazione di servizio carburanti, nonché
l’aggiudicazione della relativa gara alla Ediltevere spa.
I motivi di ricorso, riproposti in secondo grado, sia pur costruiti
intorno alla violazione di norme di natura diversa, sono tutti
concentrati sulla ubicazione del nuovo impianto di distribuzione di
carburanti, che la Total assume arrecare pregiudizio sotto il profilo
commerciale ad un proprio impianto ubicato a distanza inferiore a 1500
mt.
Con il primo motivo, l’appellante denuncia che
l’impianto sarebbe ubicato ad una distanza inferiore a quella
minima di 2000 mt., prevista dalla normativa regionale ( deliberazione
della Giunta regionale 16 ottobre 2003, n. 1505) per la zona 3
concernente “ le parti del territorio destinate
prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate
prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse
generale.”
Secondo il primo giudice, il quale fa una lettura sostanziale della
disciplina regionale, va invece affermato “che
l’area in questione debba correttamente ricomprendersi
nell’ambito territoriale omogeneo classificato come
“zona 2”. Infatti l’area medesima risulta
pacificamente inserita (senza contestazione alcuna sul punto) in un
territorio più vasto che il vigente P.R.G. ha destinato al
completamento ed alla espansione dell’edilizia residenziale e
non invece agli insediamenti industriali ovvero soltanto alle
attrezzature ed agli impianti di interesse generale.”
L’appellante sostiene che tale affermazione sarebbe errata e
comunque, in presenza di perizie contrastanti, il giudice avrebbe
dovuto procedere all’espletamento di incombenti istruttori.
L’assunto non può essere condiviso.
A parte l'ovvia considerazione che l'esercizio dei poteri istruttori
è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale vi
ricorre allorché non sia in grado di ricostruire la
situazione di fatto sulla base dei documenti acquisiti agli atti del
giudizio, sta per certo che, nel caso di specie, non vi era alcun
bisogno di procedere a nuove perizie potendo la situazione essere
accertata sulla base dei documenti ufficiali provenienti
dall'amministrazione. Documenti che non sono stati contestati dalle
parti, le quali, in realtà, ne danno una diversa lettura che
scaturisce da una diversa ricostruzione del quadro normativo. Secondo
la ricorrente, l'inclusione dell'area nella zona 3 di cui alla
disciplina regionale in materia di distanze tra impianti di
distribuzione di carburanti discenderebbe ex se dalla disciplina
urbanistica del lotto, che colloca l'area medesima in zona urbanistica
F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 144, che appunto prevede
"attrezzature per servizi della mobilità del tipo stazioni
ferroviarie e scalo merci, autostazione, autoparchi, ricoveri e
officine di mezzi pubblici, aree di servizio stradali, distributori".
Ora, come argomentato dal giudice di primo grado,
l’impostazione è errata, per l'assorbente
considerazione che, dovendo i nuovi impianti di distribuzione di
carburanti essere realizzati necessariamente nelle aree a
ciò destinate dagli strumenti urbanistici, ciò
renderebbe di fatto inapplicabile la distinzione operata dalla
disciplina regionale, la quale invece si fonda dal diverso concetto.
Più precisamente sui "bacini di utenza quali ambiti
territoriali omogenei", articolando la distanza minima tra i impianti
in relazione alle prevedibili esigenze degli utenti. È
questo il motivo per cui la normativa regionale stabilisce la distanza
minima per gli impianti ricadenti nelle zone industriali ( zona 3) in
2000 mt., mentre la stessa è di appena 1000 mt. nelle zone
destinate a nuovi complessi insediativi ( zona 2), dove la
concentrazione di utenti è presumibilmente maggiore.
Nel caso di specie, l’assunto dell'appellante non considera
che il bacino d'utenza sul quale insiste il nuovo impianto presenta una
connotazione residenziale, come affermato, senza essere smentito, dal
Comune di Marsciano, secondo il quale la zona è stata ed
è tuttora "luogo di importanti lottizzazioni residenziali,
ciò determinando uno degli ambiti più densamente
popolati del comune".
Con il secondo motivo, l’appellante denuncia la violazione
della normativa nazionale ( artt. 134 e 142 del D.L.vo 22 gennaio 2004,
n. 42), che prescrive una “fascia di rispetto” di
150 mt. tra la costruenda stazione di servizio ed il torrente
“Fossatone” che scorre in posizione quasi parallela
all’area prevista per detta stazione.
Anche a voler ignorare che l'area in questione è
assoggettata alla disciplina del piano territoriale di coordinamento
paesistico provinciale, l'assunto non considera che
l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m",
di cui all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica
l’inedificabilità assoluta, ma solo
l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di
compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del
paesaggio. Cosa che, nel caso di specie, è positivamente
avvenuta con il parere favorevole espresso dalla locale soprintendenza
in sede di conferenza dei servizi.
Con il terzo motivo, l’appellante denuncia violazione
dell’art. 24 del codice della strada ( D.L.vo 30 aprile 1992
n. 285) e dell’art. 60 del relativo regolamento di
attuazione, in quanto la stazione di erogazione di carburanti
è ubicata in una curva, nelle immediate vicinanze di un
incrocio. Occorre precisare che la censura, inizialmente diretta contro
la scelta effettuata in sede di progetto preliminare, è
stata trasferita, con motivo aggiunto, nei confronti del progetto
definitivo, che, proprio per ovviare ai limiti normativi, ha adottato
una diversa soluzione costituita dalla previsione di una rotatoria con
immissione diretta dell’impianto sulla rotatoria medesima.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la tesi
dell’appellante è che le norme concernenti le
intersezioni stradali sarebbero applicabili anche alle rotatorie,
poiché queste costituirebbero solo un tipo di incrocio. La
tesi, oltre a non essere suffragata da un chiaro supporto normativo,
appare incoerente, in quanto è del tutto evidente che le
rotatorie costituisco una soluzione tecnica per ovviare proprio agli
inconvenienti dalle intersezioni stradali e da quelle condizioni che
ostacolano la visibilità da parte degli utenti della strada.
Tale diversa natura, pertanto, impedisce che, ai fini
dell’applicazione delle regole sulla costruzione e sicurezza
delle strade, le rotatorie vengano assimilate, in via di applicazione
analogica, agli incroci.
Con il quarto motivo, l’appellante denuncia la mancanza della
perizia giurata, di cui all’art. 16 del regolamento regionale
27 ottobre 2003, n. 12, attestante la conformità delle opere
agli standards urbanistici ed al codice della strada, nonché
alle norme di sicurezza, sanitarie in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti.
Posto che la censura si limita a contestare solo l’aspetto
procedurale della vicenda senza affermare la violazione delle norme
sostanziali il cui rispetto avrebbe dovuto essere asseverato dalla
perizia giurata e che, comunque quest’ultima risulta
acquisita agli atti del Comune in data 1 marzo 2005; per cui un
eventuale accoglimento del ricorso sotto tale profilo non porterebbe in
ogni caso alla rinnovazione del procedimento con esito diverso da
quello attuale. A ciò si aggiunga come
l’acquisizione della perizia in questione è,
comunque, inserita nel percorso procedimentale relativo alla domanda di
autorizzazione per l’esercizio dell’impianto;
cioè in una fase diversa e successiva rispetto a quella
oggetto del presente giudizio.
Con il quinto motivo, l’appellante denuncia la violazione
dell’art. 37 della legge n. 109 del 1994, sotto il profilo
della mancata verifica preventiva della fattibilità del
progetto in questione.
La censura, oltre ad esprimere più un giudizio di valore che
un vizio del procedimento, non considera che, come esattamente
argomentato dal primo giudice, che tale verifica è stata
puntualmente effettuata nel corso della conferenza di servizio cui
hanno partecipato tutte le autorità coinvolte nella vicenda.
Con l’ultimo motivo, l’appellante sostiene che,
comunque, la presenza nello stesso comune ed in un tratto stradale
limitato di ben tre distributori si porrebbe “ in posizione
oggettivamente concorrenziale”. Premesso che la concorrenza
nel settore della distribuzione dei carburanti è regolata da
apposite norme e che non possono di certo ritenersi illeciti i
comportamenti dei privati conformi al dettato normativo, la censura non
considera che il valore giuridico che tutela la concorrenza va nella
direzione dell’ampliamento del numero dei produttori e non in
quella della sua restrizione.
L’appello, per tali ragioni, pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi
€ 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge
l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle
spese di lite che liquida in complessivi € 4.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno
2006, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Aniello Cerreto Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Aldo
Fera
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini
Beni Ambientali. Torrenti
- Dettagli
- Categoria principale: Beni Ambientali
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 4542