Cons. Stato Sez. VI n. 4997 del 20 settembre 2012
Beni Ambientali. Illegittimità annullamento in autotutela tardivo, dell'autorizzazione paesaggistica per realizzazione impianto eolico.

E’ illegittimo l’atto di annullamento in autotutela intervenuto tardivamente, di pareri espressi circa l'autorizzazione paesaggistica per realizzazione impianto eolico. Ove poi si volesse sostenere che l’Amministrazione abbia attinto non già ai poteri speciali di controllo di cui al regime transitorio recato dall’art. 159 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì al generale potere di riesame, consustanziale all’attività provvedimentale amministrativa ed di per sé inestinguibile, e che pertanto non venga in gioco il potere di annullamento di cui alla citata disposizione transitoria del Codice del paesaggio (e le specifiche regole, anche procedimentali, che lo riguardano), appaiono in ogni caso dirimenti le violazione delle regole procedimentali di cui la legge 241/1990 impone l’osservanza in materia di autotutela decisoria.
Stante la pacifica natura discrezionale dell’atto di annullamento d’ufficio, intervenuto a distanza di notevole lasso temporale, dal formarsi dei provvedimenti abilitativi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica all’impianto eolico rilasciato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, risultava in ogni caso necessario dar corso alla comunicazione d’avvio del procedimento di ritiro, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Infatti, il diretto interessato avrebbe potuto offrire in sede procedimentale ogni utile apporto collaborativo al fine di superare le sopravvenute ragioni ostative individuate dalla Autorità soprintendentizia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04997/2012REG.PROV.COLL.
N. 00593/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2012, proposto da:
Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ternienergia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via delle Carrozze, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 153/2011, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PARERI ESPRESSI CIRCA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ternienergia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Fedeli, per delega dell’avvocato Ranalli, e l’avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria 31 maggio 2011 n. 153 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Tecnienergia spa, ha annullato gli atti di autotutela delle autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione di un impianto eolico in località Colle Ventatoio, nel Comune di Stroncone, già rilasciate dalla odierna amministrazione appellante e quindi oggetto di ritiro a mezzo degli atti gravati in primo grado impugnati. L’Amministrazione appellante si duole della erroneità della gravata sentenza in ragione del fatto che l’esercizio dell’autotutela, estrinsecatosi a mezzo degli atti in primo grado impugnati, sarebbe risultato pienamente giustificato dalle emergenze istruttorie poste a base dell’atto gravato, alla luce delle quali sarebbe risultata evidente, sotto svariati profili, l’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici espressi dal territorio ove l’impianto eolico avrebbe dovuto essere realizzato; di qui anche la inconsistenza, a parere della Amministrazione appellante, dei prospettati vizi partecipativi del procedimento, dedotti dalla appellata società nei motivi di ricorso di primo grado ed inopinatamente fatti propri dal giudice di prime cure nella impugnata sentenza di accoglimento.
Si è costituita in giudizio la società appellata per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 26 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
2.1 Con la impugnata sentenza il Tar è pervenuto all’accoglimento del ricorso sulla base dei seguenti argomenti: a) anzitutto, conformemente a quanto dedotto dalla ricorrente di primo grado, non sarebbe condivisibile che l’esercizio dell’autotutela decisoria possa essere funzionale all’annullamento di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Autorità comunale e non tempestivamente annullata dalla competente Soprintendenza nel termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004; b) in ogni caso, anche ad ammettere che il potere di annullamento dell’Amministrazione centrale resti inalterato, nonostante il decorso del termine per il suo esercizio, lo stesso deve comunque rispettare le condizioni procedimentali e motivazionali per il suo corretto esercizio, trattandosi pur sempre di attività di secondo grado incidente su situazioni giuridiche medio tempore consolidatesi ed astretta pertanto a stringenti limiti applicativi; c) nel caso specifico, le puntuali ragioni ostative, individuate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio dell’Umbria, in relazione al rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’impianto eolico di che trattasi non si rivelano fondate, alla luce delle specifiche considerazioni espresse in sentenza in relazione a ciascun motivo ostativo.
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista ai motivi d’appello e meriti quindi di essere confermata.
E’ in contestazione la legittimità degli atti con i quali la Amministrazione appellante ha disposto l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dall’Autorità comunale e validate dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio dell’Umbria, in esito all’esercizio dei poteri di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, nell’ambito del procedimento avviato dalla società Ternienergia spa per la realizzazione di un impianto eolico a sei torri nel Comune di Stroncone.
2.2- Al proposito, vanno anzitutto condivise le considerazioni svolte dai primi giudici in ordine alla dubbia legittimità, nell’ambito dello schema procedimentale di cui all’art. 159 del d.lgs. n.42 del 2004, dell’esercizio del potere di annullamento ministeriale anche oltre lo spirare del prescritto termine di sessanta giorni entro cui la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione o dall’ente locale delegato.
Il riconoscimento di siffatto potere contrasta in effetti con la natura pacificamente perentoria di quel termine e con gli effetti decadenziali che per giurisprudenza costante si riconnettono al suo inutile decorso. Nel caso di specie è pacifico che l’atto di annullamento in autotutela, recante la data del 12 febbraio 2010, sia intervenuto tardivamente sia con riguardo all’autorizzazione paesaggistica n. 42 del 30 giugno 2009 rilasciata dal Comune di Stroncone sul progetto in variante sia, a fortiori, in relazione all’originaria autorizzazione comunale n. 6 del 12 aprile 2008 ( ed ai pareri positivi espressi dalla Soprintendenza con le note n. 9621 del 17 giugno 2008 e n. 15390 del 21 agosto 2008).
2.3- Ove poi si volesse sostenere che nel caso in esame l’Amministrazione abbia attinto ( non già ai poteri speciali di controllo di cui al regime transitorio recato dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) bensì al generale potere di riesame, consustanziale all’attività provvedimentale amministrativa ed di per sé inestinguibile, e che pertanto non venga in gioco in questa sede il potere di annullamento di cui alla citata disposizione transitoria del Codice del paesaggio ( e le specifiche regole, anche procedimentali, che lo riguardano), appaiono in ogni caso dirimenti le considerazioni svolte dai giudici di primo grado a proposito della conclamata violazione delle regole procedimentali di cui la legge impone l’osservanza in materia di autotutela decisoria.
Ed invero, stante la pacifica natura discrezionale dell’atto di annullamento d’ufficio in primo grado impugnato ( intervenuto a distanza di notevole lasso temporale dal formarsi dei provvedimenti abilitativi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica all’impianto eolico rilasciato dal sindaco di Stroncone il 23 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003), risultava in ogni caso necessario dar corso – ciò che è stato illegittimamente omesso – alla comunicazione d’avvio del procedimento di ritiro, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Non par dubbio, infatti, che la società appellata avrebbe potuto offrire in sede procedimentale ogni utile apporto collaborativo al fine di superare le sopravvenute ragioni ostative individuate dalla Autorità soprintendentizia, tanto più che la stessa aveva accuratamente predisposto ogni atto istruttorio in funzione dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento.
3.- In ogni caso, ulteriore censura dirimente – che resiste alle censure d’appello – posta a fondamento del ricorso di primo grado e favorevolmente apprezzata dai giudici di primo grado risiede nella omessa valutazione comparativa degli interessi contrapposti che, nei procedimenti di secondo grado ( art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241), non tollera eccezioni di sorta, per quanto rilevante possa essere l’interesse pubblico a salvaguardia del quale l’autotutela viene in concreto esercitata.
Dispone infatti il citato art. 21 nonies della legge sul procedimento che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Nel caso in esame è completamente mancata da parte dell’autorità procedente ogni valutazione al riguardo, il che è particolarmente grave se si tien conto che l’atto di annullamento è intervenuto a distanza di molti mesi dalle originarie autorizzazioni ( in realtà, l’autorizzazione paesaggistica del 30 giugno 2009 sul progetto di variante ha lasciato impregiudicate le pregresse valutazioni del giugno e dell’agosto del 2008 riguardo alla compatibilità paesaggistica dell’intervento secondo l’originario progetto, stante la esiguità delle modifiche proposte in variante, incidenti soltanto sul tracciato delle opere accessorie ) e che si era dunque formato un legittimo affidamento, in capo alla odierna società appellata, alla finalizzazione dell’intervento, peraltro implicante non marginali impegni finanziari anche soltanto per la elaborazione del progetto e della documentazione strumentale al procedimento autorizzatorio.
4.- Da ultimo, per completezza, va osservato che non risultano in ogni caso fondate le supposte ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto eolico di che trattasi manifestate dalla Soprintendenza nell’atto in primo grado impugnato, tenuto conto in particolare delle seguenti circostanze:
nello studio di valutazione dell’impatto ambientale ( comprendente l’analisi faunistica del sito) era stato congruamente apprezzato l’impatto dell’impianto eolico sull’ecosistema, con esito positivo per l’assentibilità del progetto;
il ricorso straordinario proposto da Italia Nostra avverso l’autorizzazione regionale n. 12523 del 27 dicembre 2007 non interferisce sul piano oggettuale nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ( cui si riferisce l’attività amministrativa oggetto della scrutinio giurisdizionale di questa sede), riguardando quel ricorso profili naturalistico- ambientali non necessariamente coincidenti con gli aspetti di tutela del paesaggio, costituenti forma concorrente ma non sovrapponibile di tutela del territorio;
in conferenza di servizi era stato acquisito parere favorevole all’intervento da parte del presidente del condominio degli Usi civici di Vasciano, di tal che doveva ritenersi superata la questione afferente la sussistenza del vincolo ostativo derivante da un uso civico sul sito oggetto di intervento;
- non appare sussistere la dedotta violazione delle distanze e dei criteri di localizzazione degli impianti, posto che la delibera di Giunta regionale n. 729/ 2005 si preoccupa al proposito di fissare distanze minime dai “centri abitati” e dai “nuclei abitati”al cui novero non è tuttavia aggregabile, ai sensi dell’art. 3 del Codice della strada, la frazione di Vasciano, mentre la distanza dagli immobili di valore monumentale ( in particolare, Speco di S. Francesco) risulta tale da non generare interferenze visive pregiudizievoli.
5.- In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 593/2012) , come in epigrafe proposto, lo respinge .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)