Cass.Sez. III n. 46209 del 13 dicembre 2011 (CC 12 ott. 2011)
Pres.Mannino Est.SquassoniRic.Pmt in proc. Pacchioni 
Urbanistica.Demolizione del manufatto e procedura applicabile
Alla demolizione del manufatto derivante, allo stesso tempo, dalla violazione della normativa edilizia nonché di quella della normativa antisismica, si applica la sola procedura di cui all'art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella di cui all'art.98, sicché compete, per entrambe, al P.M. l'iniziativa per la relativa esecuzione.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. MANNINO   Saverio F.       - Presidente  - del 12/10/2011
 Dott. TERESI    Alfredo          - Consigliere - SENTENZA
 Dott. SQUASSONI Claudia     - rel. Consigliere - N. 1739
 Dott. LOMBARDI  Alfredo          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro M.    - Consigliere - N. 34046/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI;
 nei confronti di:
 1) PACCHIONI FABRIZIO N. IL 19/08/1960 C/;
 avverso l'ordinanza n. 49/2009 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA, del  			04/01/2010;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
 lette le conclusioni del P.G.: annullamento dell'ordinanza impugnata  			con le conseguenti statuizioni.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con ordinanza 4 gennaio 2010, il Tribunale di Tivoli ed Palestrina,  			in sede esecutiva, ha annullato l'ordine di demolizione di manufatti  			emesso da Pubblico Ministero e conseguente ad una sentenza di  			condanna per abusivismo edilizio.
 A sostegno della conclusione, i Giudici hanno osservato:
 - che l'istante, Pacchioni Fabrizio, era legittimato a proporre  			incidente di esecuzione non risultando il bene acquisito al  			patrimonio comunale;
 - che competente ad emettere l'ordine in esame non era il Pubblico  			Ministero, ma l'Ufficio Tecnico Regionale trattandosi di condanna per  			violazione della normativa antisismica.
 Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per  			Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di  			legge e rilevando:
 - che il Pacchioli non era aveva titolo ad agire non essendo più  			proprietario dell'immobile, passato al patrimonio comunale in esito  			alla decorrenza del termine per ottemperare alla ingiunzione a  			demolire;
 - che erroneamente il Giudice, usando un prestampato per la sentenza,  			ha disposto l'ordine di demolizione a sensi dell'art. 98 e non del  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.
 La prima censura non è meritevole di accoglimento anche se è esatto  			il principio di diritto enucleato dal Ricorrente; alla inutile  			scadenza del termine fissato per ottemperare alla ingiunzione a  			demolire, l'effetto ablatorio del bene si verifica ope legis, mentre  			la notifica dell'accertamento formale della inottemperanza si  			configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e  			la trascrizione nei registri immobiliari (ex plurimis Cass. Sez. 3  			sentenza 1819/2009).
 Tuttavia, dopo l'automatico trasferimento al patrimonio comunale, il  			manufatto deve essere demolito, a spese del responsabile dell'abuso,  			oppure conservato in caso di accertati prevalenti interessi pubblici  			al suo mantenimento (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5); sotto  			questo profilo, l'istante, che era ancora nel possesso del bene,  			aveva interesse ad interloquire nello incidente di esecuzione.  			Per quanto concerne la residua censura, si rileva che la condanna non  			era intervenuta esclusivamente per la violazioni alla normativa  			antisismica (in relazione alla quale competente alla demolizione è  			l'Ufficio Tecnico Regionale) ma anche per quella relativa al cemento  			armato e per edificazione priva di permesso di costruire. In questa  			situazione, non è plausibile che per l'abbattimento di uno stesso  			bene si instaurino due procedure esecutive, l'una, da parte  			dell'organo della accusa,l'altra, da parte dell'Ufficio Tecnico  			Regionale. La procedura deve essere unica ed a sensi dell'art. 31 TU  			edilizia in quanto la deroga al generale principio che attribuisce al  			Pubblico Ministero la esecuzione dei provvedimento giudiziali deve  			essere di stretta interpretazione e limitata ai casi nei quali la  			demolizione è collegata in via esclusiva alla condanna per  			contravvenzioni in materia antisismica.
 Per le esposte considerazioni, la ordinanza impugnata deve essere  			annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
 P.Q.M.
 Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli per  			un nuovo esame.
 Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011
                    



