Cass.Sez. III n. 46209 del 13 dicembre 2011 (CC 12 ott. 2011)
Pres.Mannino Est.SquassoniRic.Pmt in proc. Pacchioni
Urbanistica.Demolizione del manufatto e procedura applicabile
Alla demolizione del manufatto derivante, allo stesso tempo, dalla violazione della normativa edilizia nonché di quella della normativa antisismica, si applica la sola procedura di cui all'art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella di cui all'art.98, sicché compete, per entrambe, al P.M. l'iniziativa per la relativa esecuzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/10/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1739
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 34046/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI;
nei confronti di:
1) PACCHIONI FABRIZIO N. IL 19/08/1960 C/;
avverso l'ordinanza n. 49/2009 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA, del 04/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento dell'ordinanza impugnata con le conseguenti statuizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 4 gennaio 2010, il Tribunale di Tivoli ed Palestrina, in sede esecutiva, ha annullato l'ordine di demolizione di manufatti emesso da Pubblico Ministero e conseguente ad una sentenza di condanna per abusivismo edilizio.
A sostegno della conclusione, i Giudici hanno osservato:
- che l'istante, Pacchioni Fabrizio, era legittimato a proporre incidente di esecuzione non risultando il bene acquisito al patrimonio comunale;
- che competente ad emettere l'ordine in esame non era il Pubblico Ministero, ma l'Ufficio Tecnico Regionale trattandosi di condanna per violazione della normativa antisismica.
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e rilevando:
- che il Pacchioli non era aveva titolo ad agire non essendo più proprietario dell'immobile, passato al patrimonio comunale in esito alla decorrenza del termine per ottemperare alla ingiunzione a demolire;
- che erroneamente il Giudice, usando un prestampato per la sentenza, ha disposto l'ordine di demolizione a sensi dell'art. 98 e non del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.
La prima censura non è meritevole di accoglimento anche se è esatto il principio di diritto enucleato dal Ricorrente; alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare alla ingiunzione a demolire, l'effetto ablatorio del bene si verifica ope legis, mentre la notifica dell'accertamento formale della inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari (ex plurimis Cass. Sez. 3 sentenza 1819/2009).
Tuttavia, dopo l'automatico trasferimento al patrimonio comunale, il manufatto deve essere demolito, a spese del responsabile dell'abuso, oppure conservato in caso di accertati prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 5); sotto questo profilo, l'istante, che era ancora nel possesso del bene, aveva interesse ad interloquire nello incidente di esecuzione. Per quanto concerne la residua censura, si rileva che la condanna non era intervenuta esclusivamente per la violazioni alla normativa antisismica (in relazione alla quale competente alla demolizione è l'Ufficio Tecnico Regionale) ma anche per quella relativa al cemento armato e per edificazione priva di permesso di costruire. In questa situazione, non è plausibile che per l'abbattimento di uno stesso bene si instaurino due procedure esecutive, l'una, da parte dell'organo della accusa,l'altra, da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale. La procedura deve essere unica ed a sensi dell'art. 31 TU edilizia in quanto la deroga al generale principio che attribuisce al Pubblico Ministero la esecuzione dei provvedimento giudiziali deve essere di stretta interpretazione e limitata ai casi nei quali la demolizione è collegata in via esclusiva alla condanna per contravvenzioni in materia antisismica.
Per le esposte considerazioni, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011