Consiglio di Stato Sez. IV n. 143 del 10 gennaio 2022
Beni ambientali.Isole ecologiche

Il d.P.R. n. 139 del 2010, che come è noto individua le opere per cui è possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, è stato abrogato e sostituito dal d.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, con la stessa funzione. Quest’ultimo provvedimento individua poi in modo espresso alla voce B 23 del secondo allegato fra gli interventi di lieve entità le “opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete”, fra le quali evidentemente rientra l’isola ecologica. Va infatti escluso che una semplice area recintata che ospita i contenitori della raccolta differenziata possa essere qualificata ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 152/2006 come impianto di smaltimento rifiuti, che come è noto è un impianto di tipo industriale


Pubblicato il 10/01/2022

N. 00143/2022REG.PROV.COLL.

N. 06226/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6226 del 2021, proposto dai signori Raffaella Bonvini, Maria Cristina Carbonari, Alessandra Cascione, Doriana Guarnieri e Claudio Gargaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Comune di Monte Porzio Catone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sez. II bis, 8 febbraio 2021 n. 1565, che ha respinto il ricorso n. 10426/2020 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Monte Porzio Catone:

a) deliberazione 7 aprile 2020 n.36, con la quale la Giunta comunale ha approvato modifiche non essenziali al contratto in corso per i servizi raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana;

b) determinazione 10 agosto 2020 n. 141, di approvazione del progetto redatto d’ufficio;

c) autorizzazione paesaggistica semplificata n.002 APS 016, pratica paesaggio n. 046V015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Porzio Catone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il consigliere Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Sabrina Mautone e Giuseppe Nerone su delega dichiarata di Fausto Troilo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con gli atti meglio indicati in epigrafe (all. ti 1-3 ricorrenti appellanti al foliario 15 luglio 2021), il Comune intimato appellato ha disposto una serie di modifiche, qualificate come non essenziali, alle modalità di svolgimento da parte dell’affidataria -certa Diodoro Ecologica, non evocata in giudizio- del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana.

2. Per quanto qui interessa, il Comune con queste modifiche ha fra l’altro consentito l’installazione nel parco pubblico della Villa Taverna di una c.d. isola ecologica, in concreto costituita da una piattaforma di cemento recintata che ospita i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (cfr. fotografie prodotte dai ricorrenti appellanti il giorno 16 luglio 2021).

3. I ricorrenti appellanti sono condomini proprietari di appartamenti nel condominio “I Lecci”, che si trova di fronte a quest’isola ecologica, in via Frascati Colonna 2, e in tale loro qualità hanno impugnato gli atti in questione, assumendo in sintesi che l’isola stessa sarebbe stata illegittimamente realizzata e recherebbe pregiudizio al decoro e alla salubrità delle loro case; contestualmente, hanno proposto azione inibitoria, volta ad ottenere lo spostamento della struttura (cfr. il ricorso di I grado, p. 12 e conclusioni, in cui espressamente si chiede “sia ordinato al Comune … di rimuovere e delocalizzare … l’isola ecologica”).

4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso nel merito, senza esaminare le eccezioni preliminari proposte dal Comune.

5. Contro questa sentenza, alcuni degli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene cinque motivi, così come segue:

- con il primo di essi, deducono violazione dell’art. 11 del locale regolamento rifiuti, e comunque mancanza di motivazione, e sostengono in sintesi che l’occupazione di suolo pubblico compiuta realizzando l’isola ecologica per cui è causa non sarebbe mai stata autorizzata e comunque non avrebbe potuto esserlo da parte della Giunta, perché priva di competenza in proposito;

- con il secondo motivo, deducono, alla lettera, la violazione del d.P.R. 9 luglio 2010 n.139, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto si tratterebbe di intervento non di lieve entità;

- con il terzo motivo, deducono ulteriore violazione dell’art. 11 del regolamento rifiuti, nel senso che non sarebbe stata dimostrata la indisponibilità di un’area privata ove collocare l’impianto;

- con il quarto motivo, riproducono nella sostanza quanto dedotto nel secondo motivo, affermando che la struttura non si potrebbe considerare intervento di lieve entità perché si tratterebbe di una piattaforma di trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 3 aprile 2006 n.152;

- con il quinto motivo, deducono infine violazione dell’art. 32 Cost. e del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, perché la costruzione, in tesi realizzata a distanza inferiore alla legale, sarebbe pericolosa per la salute.

Ripropongono poi la domanda inibitoria, volta come si è detto ad ottenere lo spostamento dell’isola in altro sito e propongono infine istanza istruttoria sullo stato dei luoghi.

6. Il Comune ha resistito, con memoria 26 luglio 2021, e chiesto che l’appello sia dichiarato irricevibile, ovvero inammissibile, e comunque respinto nel merito. In dettaglio ha anzitutto eccepito in via preliminare:

- l’inammissibilità dell’appello, che a suo dire si limiterebbe ad una pedissequa ripetizione dei motivi del ricorso di I grado, senza critica alcuna alla sentenza di I grado, in violazione quindi del principio di specificità dei motivi di appello di cui all’art. 101 c.p.a.;

- l’inammissibilità del secondo motivo di appello, che a suo dire non sarebbe stato dedotto in I grado.

Ha poi riproposto, sempre in via preliminare, le due eccezioni non esaminate dalla sentenza impugnata, e quindi ha eccepito:

- l’irricevibilità del ricorso di I grado, notificato, come non è controverso il giorno 9 dicembre 2020, perché tardivo, per tre distinte ragioni. In primo luogo, risulterebbe dal ricorso di I grado (p. 2 terzo rigo del “fatto”) che i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza della realizzazione dell’opera già dal luglio 2020. In secondo luogo, la delibera della Giunta 36/2020 si sarebbe ad avviso del Comune dovuta impugnare entro il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Infine, la delibera 141/2020 con l’allegato progetto sarebbe stata conosciuta già il giorno 14 settembre 2020, all’esito di un’istanza di accesso formulata da uno dei ricorrenti (doc. ti 4-6 e 10-13 Comune in I grado, elaborati trasmessi e ricevute della pec dichiarata corrispondente);

- l’inammissibilità dello stesso perché non notificato ad almeno uno dei controinteressati, che sarebbero gli abitanti del vicino condominio di Villa Taverna, cui l’isola serve.

7. Con memoria 27 luglio 2021, gli appellanti hanno ribadito le loro tesi ed inoltre ribadito la richiesta di una verificazione sullo stato dei luoghi già contenuta nell’atto di appello.

8. Alla camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, su richiesta delle parti l’esame della domanda cautelare è stato differito all’udienza pubblica.

9. Con memoria 25 ottobre 2021, il Comune ha insistito per la reiezione dell’appello, citando il verbale di sopralluogo compiuto dall’ASL, da cui risulta che nessun pregiudizio vi è per la salute pubblica (doc. 5 Comune).

10. Alla pubblica udienza del giorno 25 novembre 2021, le parti non hanno insistito per una decisione autonoma della domanda cautelare e la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione per il merito.

11. In via preliminare, va dato atto che l’istanza istruttoria formulata dai ricorrenti appellanti per la prima volta nell’atto di appello e ribadita nella memoria 27 luglio 2021 è inammissibile ai sensi dell’art. 104 comma 2 c.p.a.

12. Sempre in via preliminare, il collegio ritiene di prescindere dall’esame delle plurime eccezioni sollevate in rito dalla difesa del Comune attesa la evidente infondatezza del gravame nel merito (che costituisce ragione più liquida, arg. da Ad. plen. n. 5 del 2015).

13. Tanto premesso, l’appello è infondato.

14. Il primo motivo di appello è infondato in fatto, dato che l’isola ecologica per cui è causa è senza dubbio una struttura destinata ad un pubblico servizio comunale, localizzata su un’area che è a sua volta comunale, ed è pertanto illogico ritenere che il Comune dovesse rilasciare a sé stesso una qualsivoglia autorizzazione per collocarvela. A riprova, l’art. 11 del regolamento comunale (doc. 6 in I grado ricorrenti appellanti), pur citato dai ricorrenti appellanti a proprio favore, non contiene alcuna previsione in tal senso, limitandosi a prevedere una autorizzazione per “soluzioni in deroga” per il caso particolare, all’evidenza del tutto diverso, di contestazioni sorte per collocare in aree private i contenitori per la raccolta differenziata di prossimità.

15. Il secondo motivo di appello è ammissibile, respingendosi così la relativa eccezione del Comune, perché in realtà non è nuovo: la censura di violazione del d. P.R. 9 luglio 2010 n.139 era infatti già contenuta a p. 9 in fine del ricorso di I grado.

16. Il motivo stesso è però infondato nel merito. Il d.P.R. n. 139 del 2010, che come è noto individua le opere per cui è possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, è stato infatti abrogato e sostituito dal d.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, con la stessa funzione. Quest’ultimo provvedimento individua poi in modo espresso alla voce B 23 del secondo allegato fra gli interventi di lieve entità le “opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete”, fra le quali evidentemente rientra l’isola ecologica per cui è causa. Va infatti escluso che una semplice area recintata che ospita i contenitori della raccolta differenziata possa essere qualificata ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 152/2006 come impianto di smaltimento rifiuti, che come è noto è un impianto di tipo industriale. L’autorizzazione impugnata quindi si deve ritenere legittimamente rilasciata.

17. Il terzo motivo di appello è a sua volta infondato, in quanto muove da una lettura errata del citato art. 11 del regolamento comunale. La norma, come risulta ancora una volta a semplice lettura, distingue in modo chiaro i contenitori da situare in area pubblica, come quelli per cui è causa, raggruppati nell’isola, e quelli ad uso privato, relativi alla già citata raccolta differenziata di prossimità, e solo per questi ultimi prevede la collocazione prioritaria in area privata, che evidentemente non avrebbe senso per i contenitori destinati alla generalità dei cittadini.

18. Il quarto motivo di appello, come si è detto di contenuto identico al secondo, va a sua volta respinto per le ragioni esposte trattando di quest’ultimo.

19. Il quinto motivo, infine, va respinto perché generico. I ricorrenti appellanti sono infatti cinque soggetti distinti, proprietari, secondo logica, di altrettante diverse unità immobiliari. Tuttavia, costoro si sono limitati ad affermare, appunto in termini generici, che l’isola ecologica per cui è causa sarebbe a distanza inferiore a quella legale, senza dire dove in concreto le loro abitazioni si situerebbero e senza specificare, come sarebbe stato loro onere, i termini concreti di questa asserita violazione, che pertanto rimane senza riscontro.

20. La reiezione dei motivi di appello nei termini appena spiegati comporta, secondo logica, la reiezione anche della domanda di inibitoria.

21. In conclusione, l’appello va respinto per intero; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura che - secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.55 e successivi aggiornamenti- risulta contenuta entro i massimi previsti per una causa di valore indeterminabile e complessità media ed è in particolare giustificata ai sensi dell’art. 26 comma 1 c.p.a. dal difetto di chiarezza e sinteticità dell’atto di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 6226/2021 R.G.), lo respinge.

Condanna i ricorrenti appellanti in solido a rifondere al Comune intimato appellato le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 20.000 (ventimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere