Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6292. del 10 dicembre 2012
Beni Ambientali. Legittimità ordinanze di demolizione adottate dall’Ente Parco Nazionale della Maiella per la rimozione delle opere abusive realizzate all’interno del campeggio.
Ai sensi dell’ art. 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (recante la legge quadro sulle aree protette) il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munite di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica. Risultano incompatibili i manufatti che, ancorché posti a servizio di mezzi mobili quali le roulotte, hanno tuttavia le medesime caratteristiche delle cose infisse stabilmente al suolo non facilmente amovibili e comunque non appaiono destinati ad una durata ben limitata nel tempo. Non è compatibile con la disciplina di piano il mantenimento di manufatti che, senza essere essenziali alla sistemazione dei campeggiatori nei tradizionali mezzi mobili (roulotte, camper etc.) ovvero nelle strutture infisse al terreno in modo precario (tende), si rivelano un inutile ed esteticamente poco apprezzabile inurbamento del territorio, di sicuro pregiudizio per la rigenerazione della flora (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06292/2012REG.PROV.COLL.
N. 09700/2010 REG.RIC.
N. 09968/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2010, proposto da:
Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Iannotta, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Bruno Buozzi 82;
contro
Camping Majelletta s.r.l., Cellini Dario, Minniti Marino, Di Lanzo Rosetta, De Luca Orlando, Fagnano Nicola, De Gennaro Pietro, La Fronza Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Cerceo, Mario Ginetti, con domicilio eletto presso lo studio Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
Rossi Fabrizio, Falasca Francesco, Dioguardi Roberto, Di Pinto Bartolomeo, Esposito Giuseppe, Falcone Remo, Orsini Mario; Barone Gaetano, Bucci Roberto, Di Nicola Piergiorgio, D'Innocente Pasquale, D'Onghia Vito, Fusilli Ubaldo, Monticelli Marco Vincenzo, Mazzaferro Sergio, Mazzaferro Antonio, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Ginetti, Giulio Cerceo e Paride Orsini, con domicilio eletto presso lo studio Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103;
nei confronti di
Comune di Pretoro;
sul ricorso numero di registro generale 9968 del 2010, proposto da:
Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Iannotta, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Bruno Buozzi 82;
contro
Comune di Pretoro, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Sesto Rufo, 23;
nei confronti di
Camping Majelletta s.r.l.;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9700 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Abruzzo - sezione di Pescara - Sezione I n. 785/2010, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive realizzate all'interno di un camping
quanto al ricorso n. 9968 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Abruzzo - sezione di Pescara - Sezione I n. 724/2010, resa tra le parti, concernente ordine di demolizione di manufatti presenti all'interno di un camping e ripristino dello stato dei luoghi
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Camping Majelletta s.r.l., di Cellini Dario, di Minniti Marino, di Di Lanzo Rosetta, di De Luca Orlando, di Fagnano Nicola, di De Gennaro Pietro, di La Fronza Vincenzo, di Barone Gaetano, di Bucci Roberto, di Di Nicola Piergiorgio, di D'Innocente Pasquale, di D'Onghia Vito, di Fusilli Ubaldo, di Monticelli Marco Vincenzo, di Mazzaferro Sergio, di Mazzaferro Antonio e del Comune di Pretoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Federica Iannotta per delega dell'avvocato Gregorio Iannotta, l'avvocato Bertone per delega dell'avv. Ginetti e l'avvocato Moscarini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’Ente parco nazionale della Maiella impugna con distinti ricorsi in appello le sentenze del Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione di Pescara, n. 724 del 25 giugno 2010 e n. 785 dell’8 luglio 2010 che hanno accolto i ricorsi, proposti rispettivamente dal Comune di Pretoro (RG n. 32/2010), e (RG n. 593/09; RG n. 488/09; RG n.521/09) dal Camping Majelletta s.r.l. nonchè da due distinti gruppi di soggetti locatari di piazzole per roulotte, avverso le ordinanze di demolizione (cento in totale) adottate dall’Ente parco per la rimozione delle opere abusive realizzate all’interno del campeggio. L’Ente parco si duole della erroneità delle impugnate sentenze rilevando la piena legittimità delle ordinanze demolitorie oggetto dei ricorsi di primo grado, attesa la pacifica natura abusiva delle opere (cosiddetti pre-ingressi) realizzate da alcuni campeggiatori in adiacenza alle loro roulotte negli spazi oggetto di locazione da parte del camping la Majelletta (a sua volta concessionario dell’area di proprietà del Comune di Pretoro).
Si sono costituiti nei distinti giudizi il Comune di Pretoro nonché il Camping la Majelletta s.r.l. e i soggetti privati meglio in epigrafe indicati per resistere agli appelli e per chiederne la reiezione. In particolare gli appellati rilevano la conformità dei manufatti realizzati alla normativa di riferimento, aderendo alla ricostruzione giuridica operata dai giudici di primo grado nelle sentenze impugnate.
2.- All’udienza del 20 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi in appello di cui in epigrafe i quali, pur se rivolti avverso distinte sentenze, si riferiscono alla stessa vicenda fattuale e pongono le stesse questioni di diritto che è opportuno trattare congiuntamente, in vista della loro definizione nell’ambito di un’unica sentenza.
Come si è ricordato, la controversia trae origine dall’adozione da parte dell’Ente parco della Maiella di numerose ordinanze di demolizione aventi ad oggetto opere abusive realizzate all’interno del campeggio la Majelletta, consistite nella realizzazione di cosidetti pre-ingressi alle roulotte posizionate sui piazzali di sosta destinati ai campeggiatori (in sostanza ulteriori spazi di superficie coperta, realizzata in legno e copertura in lamiera, in adiacenza ai tipici mezzi dei campeggiatori).
Il terreno ove è allocato il campeggio, che ricade nel parco della Maiella, è divenuto, in esito ad un procedimento di sdemanializzazione, di proprietà del Comune di Pretoro ed è stato assegnato in concessione al suddetto campeggio, che a sua volta ha locato le piazzole di sosta ai singoli campeggiatori. Tanto vale a spiegare l’eterogenea categoria dei soggetti (Comune di Pretoro, camping la Majelletta e singoli locatari di spazi all’interno del camping) che in primo grado hanno impugnato le ordinanze demolitive facendo valere, nell’ambito del comune interesse alla rimozione delle ordinanze, autonomi titoli di legittimazione.
Nelle ordinanze impugnate il Comune di Pretoro è stato peraltro designato, quale ente proprietario del terreno, quale soggetto incaricato in via subordinata della esecuzione delle demolizioni, ove a tanto non dovessero attendere i soggetti locatari delle aree di sosta, destinatari principali delle suddette ordinanze demolitive.
3.- Tanto chiarito in fatto, le questioni giuridiche da affrontare, seguendo l’ordine dei motivi dedotti dall’ente appellante, riguardano sostanzialmente la natura, abusiva o meno, delle opere realizzate all’interno della superficie del campeggio, oggetto delle ordinanza demolitive in quanto sfornite, oltre che di titolo edilizio, del nulla-osta dell’ente parco.
Va premesso che ai sensi dell’ art. 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (recante la legge quadro sulle aree protette) il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munite di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica. In ogni caso, ferma la prevalenza delle previsioni del piano del parco, al fine di evitare disomogeneità tra le disposizioni adottate ai diversi livelli di governo del territorio e la conseguente, per quanto apparente, incertezza che potrebbe derivare da scelte pianificatorie tra loro potenzialmente incompatibili, l’Ente parco ed il Comune di Pretoro hanno concordato le prescrizioni pianificatorie delle aree destinate a campeggio e il contenuto di tale intesa del 1° giugno 1998 è rifluito nel richiamato art. 46 delle Norme tecniche di attuazione allo strumento urbanistico comunale, avente piena efficacia conformativa, come d’altra parte confermato dall’art. 10 delle Norme tecniche allegate al Piano del parco.
L’Ente parco, che assume la natura abusiva delle opere e la legittimità delle sue ordinanze di demolizione, adduce a supporto delle proprie argomentazioni e a confutazione del ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado, tre distinti motivi di ricorso, che così possono essere compendiati.
3.1- Secondo una prima prospettazione, le opere sarebbero abusive in quanto contrastanti con l’art. 46 delle Norme tecniche di attuazione allegate al Piano regolatore esecutivo vigente, all’epoca dei fatti, nel Comune di Pretoro e, nella parte qui di interesse, oggetto di specifica intesa sottoscritta dall’Ente parco e dallo stesso Comune in data 1° giugno 1998. La disposizione regolamentare, che reca in rubrica il titolo “ parchi di campeggio” e che nella descrizione dell’oggetto della disciplina fa riferimento a quelle aree previste nella cartografia di P.R.E. in cui è consentita la installazione di campeggi, prevede, tra l’altro, che non è consentita la realizzazione di opere stabili che restino allocate per periodi superiori ai sette anni, prescrivendo altresì che ciascun campeggiatore possa stazionare nella piazzola assegnatagli per non più di quaranta giorni; tanto, evidentemente, al fine di consentire la rigenerazione della vegetazione naturale sui terreni destinati a campeggio.
L’osservanza di tali prescrizioni, osserva l’Ente parco, risulta incompatibile con la realizzazione di strutture stabili nell’area del parco e, d’altra parte, anche l’art. 10 delle Norme tecniche di attuazione allegate al Piano del parco stabilisce che gli interventi ammessi sono soltanto quelli previsti dagli strumenti urbanistici approvati a seguito di intesa con l’Ente parco, o di prescrizione dello stesso Ente.
Le parti appellate sostengono, al contrario, che la disposizione regolamentare richiamata non troverebbe applicazione nella fattispecie, in quanto relativa ai “parchi di campeggio” e non invece ai campeggi tout court intesi, alla cui categoria dovrebbe essere aggregato il campeggio di che trattasi. A tale conclusione i deducenti giungono sia in ragione del dato letterale della rubrica, intitolata “parchi di campeggio”, sia considerando che la legge della Regione Abruzzo 14 marzo 2000 n.33 (Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo), successiva all’approvazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Pretoro all’epoca dei fatti, avrebbe per la prima volta introdotto la distinzione, sul piano della disciplina del territorio, tra parchi di campeggio e campeggio. La legge della Regione Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) richiama (art. 11) espressamente, quanto ai parchi di campeggio, l’anzidetta disciplina della legge regionale 14 marzo 2000, n. 33 prevedendo altresì nella sua disposizione transitoria (art. 23), che gli strumenti urbanistici vengano adeguati alle disposizioni dalla stessa recate nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore, dispiegando in ogni caso piena efficacia, allo spirare del suddetto termine, nei confronti dei privati e delle amministrazioni. Da tanto le parti appellate desumono che l’area a campeggio di che trattasi, in difetto di modifiche della disciplina pianificatoria da parte dell’autorità comunale, sarebbe rimasta definitivamente conformata alla stregua di un “parco di campeggio” cui non si applicano pertanto le disposizioni regolamentari recata dal citato art. 46.
3.2 Il Collegio ritiene fondata la censura dell’Ente parco e che, per converso, non meritino condivisione i rilievi sollevati anche in questa sede dalle odierne parti appellate.
Anzitutto, dato che la distinzione, ai sensi della normativa regionale, tra “parco di campeggio” e “campeggio” non era ancora operante all’epoca della approvazione dello strumento urbanistico comunale (1999), non appare coerente ritenere che la disciplina recata dall’art. 46 sia applicabile soltanto ai cosiddetti parchi di campeggio e non invece, come recita nell’incipit la stessa disposizione, “a tutte quelle aree previste nella cartografia di P.R.E. in cui è consentita la installazione di campeggi”.
Inoltre, anche alla luce di un criterio teleologico-funzionale, la disposizione regolamentare comunale, oggetto di specifica intesa con l’ente parco, finalizzata alla salvaguardia territoriale di tutta l’area del parco della Maiella, appare suscettibile di indistinta applicazione su tutti i terreni destinati a campeggio. Le esigenze di ripascimento vegetativo risultano infatti coerenti con le previsioni che pongono limiti temporali determinati allo stazionamento dei mezzi, dei manufatti e delle persone nell’ambito di una stessa piazzola di campeggio e, per converso, risultano incompatibili con l’allocazione di manufatti che, ancorché posti a servizio di mezzi mobili quali le roulotte, hanno tuttavia le medesime caratteristiche delle cose infisse stabilmente al suolo non facilmente amovibili e comunque non appaiono destinati ad una durata ben limitata nel tempo. Si giustifica pienamente, pertanto, già sotto tale primo assorbente profilo, la pretesa dell’Ente-parco a non ritenere compatibile con la disciplina di piano il mantenimento di manufatti che, senza essere essenziali alla sistemazione dei campeggiatori nei tradizionali mezzi mobili (roulotte,camper etc.) ovvero nelle strutture infisse al terreno in modo precario (tende), si rivelano un inutile ed esteticamente poco apprezzabile inurbamento del territorio, di sicuro pregiudizio per la rigenerazione della flora.
In senso contrario non rileva che la variante al Piano regolatore esecutivo approvata dal Comune di Pretoro con delibera di Consiglio comunale 27 novembre 2008, n. 43 abbia qualificato l’area come “campeggio” (e non più come “parco di campeggio”), stante la non diversa ratio di disciplina tra le due aree ai fini della disciplina di protezione ambientale dettata dal piano del parco e dallo strumento urbanistico comunale; né, per le stesse ragioni, rileva che lo stesso piano dell’ente parco abbia localizzato nel Comune di Pretoro un solo campeggio, coincidente con il campingla Majelletta oggetto dell’odierno giudizio, dato che tale circostanza dimostra ancor più che, nella prospettiva di protezione speciale del territorio perseguita dalla disciplina pianificatoria del Parco, le aree a campeggio sono indistintamente astrette alle rigorose previsioni urbanistiche di cui all’art. 46 delle Norme tecniche di attuazione al PRE, frutto di specifico accordo con l’Ente parco.
In definitiva, il motivo di appello articolato dall’Ente parco è fondato risultando legittime, alla luce delle previsioni del citato art. 46 delle Norme tecniche attuative dello strumento urbanistico comunale, le ordinanza di demolizione impugnate con i ricorsi di primo grado, stante l’evidente incompatibilità dei manufatti realizzati nel campeggio “la Majelletta” (cosiddetti pre-ingressi alle roulotte) con le suddette previsioni regolamentari comunali.
In contrario non vale, ancora, osservare che l’installazione dei pre-ingressi alle roulotte non necessitavano di alcuna autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 12 commi 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 16 novembre 1979, n. 57. Come correttamente rilevato dall’ente appellante si tratta di prescrizione afferente ai profili edilizi, che nessun effetto dispiega sulla disciplina delle aree rientranti nel parco, astrette alle più rigorose previsioni del piano del parco (complementare allo piano urbanistico comunale, secondo la descritta modalità di eterointegrazione di tale strumento).
3.3- Sotto distinto profilo, l’Ente appellante si duole della erroneità delle gravate sentenze nelle parti in cui le stesse, aderendo alla ricostruzione ermeneutica prospettata in primo grado dalle odierne parti appellate, non avrebbero tenuto in debito conto che il procedimento di sdemanializzazione delle aree oggi destinate a campeggio, già terre demaniali civiche agro-silvo-pastorali (in tal senso l’ordinanza dirigenziale n. 550 del 4 luglio 2000 dell’Ufficio tratturi ed usi civici della Regione Abruzzo), nonché il mutamento della loro destinazione d’uso (secondo il procedimento di cui all’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.25), non avrebbero prodotto alcun effetto sanante sulle opere edilizie abusive insistenti sui terreni, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 25, che fa espressamente salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ritiene il Collegio che, fermo il carattere di per sé assorbente di quanto fin qui osservato a comprova della legittimità delle ordinanze demolitive impugnate in primo grado e della abusività dei manufatti oggetto di demolizione, anche tale ulteriore censura d’appello sia fondata e dimostri ancor più la incensurabilità, sotto i profili dedotti in primo grado dalle odierne parti appellate, delle ordinanze di demolizione e riduzione in pristino.
Dal combinato disposto delle disposizioni delle richiamate leggi regionali si evince che la positiva finalizzazione del procedimento di sdemanializzazione delle aree ed il conseguente mutamento di destinazione d’uso delle stesse, lascia impregiudicata la questione del carattere abusivo delle opere eventualmente realizzate sine titulo sulle stesse aree; e se ciò vale per i profili urbanistico-edilizi, vale a fortiori ad escludere che qualsivoglia effetto di sanatoria possa riconnettersi con riguardo alla più rigorosa disciplina normativa imposta dal piano del parco.
3.4 Altra questione dibattuta, oggetto del terzo motivo d’appello dell’Ente parco, ha riguardato il tema degli effetti nel presente giudizio della sentenza (impugnata in appello) n. 963 del 2008 dello stesso Tribunale amministrativo campano. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto non condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado, nessuna rilevanza può riconnettersi nel presente giudizio, neppure di semplice precedente, alla predetta sentenza. Tale pronuncia ha annullato, in accoglimento dei ricorsi, le ordinanze di demolizione adottate (il 24 agosto 2007) dall’autorità comunale, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti edilizi sugli stessi manufatti qui oggetto di giudizio.
È evidente, infatti, che i profili scrutinati in quel giudizio non hanno riguardato la speciale disciplina normativa del Parco della Maiella, ma piuttosto i soli aspetti urbanistico-edilizi (tanto è vero che l’argomento fondamentale che ha condotto all’accoglimento dei ricorsi è stato individuato dal giudice di primo grado nel mancato superamento delle superfici utili previste dalla legislazione regionale per la realizzazione dei pre-ingressi alle roulotte senza necessità di titolo edilizio).
4.- Da ultimo, non rilevano, nel senso auspicato dalle parti appellate, le previsioni contenute nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che, all’art. 3 (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi), comma 9, dispone che “al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l’esercizio dell’attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.
La disposizione richiamata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto:
è entrata in vigore ben dopo la realizzazione delle opere di che trattasi nonché dopo l’accertamento del loro carattere abusivo, e in tema di illeciti amministrativi non vale il principio penalistico (art. 2 Cod. pen.) della retroattività della disposizione più favorevole;
si riferisce alle attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, laddove le previsioni del Piano del parco esulano dai tre ambiti materiali appena ricordati;
richiama e ribadisce comunque, come presupposto di operatività, la necessità di concreta conformazione alle“specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali”, che per quanto detto non risultano affatto rispettate, né potrebbero in ipotesi esserlo avuto riguardo alla non consentita conformazione di opere stabili e non precarie (anziché “di mobilità”) assunta surrettiziamente dalle roulotte e dai manufatti alle stesse aderenti oggetto dei provvedimenti demolitori in primo grado impugnati.
5.- Non appare poi meritevole di accoglimento la domanda subordinata del Comune di Pretoro di estromissione dal giudizio, attesa la già richiamata sussistenza del titolo di legittimazione costituito dall’essere il predetto ente proprietario dei terreni ove sorge il campeggio e in quanto tale correttamente individuato dall’Ente parco, sia pur in via gradata rispetto ai responsabili degli abusi, quale soggetto tenuto ad osservare la esecuzione delle ordinanze di demolizione a mezzo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
6.- In definitiva gli appelli, come innanzi riuniti, vanno accolti e, in riforma delle impugnate sentenze, devono essere rigettati i ricorsi di primo grado proposti dalle odierne parti appellate.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie previa riunione e, per l’effetto, in riforma delle impugnate sentenze, respinge i ricorsi di primo grado.
Condanna gli appellati a rivalere l’Ente parco appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cap a carico del Comune di Pretoro ed euro 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cap a carico delle restanti parti appellate, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)