TAR Campania (NA) Sez. II n. 16967 del 23 luglio 2010
Urbanistica. Fascia di rispetto stradale
L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992), nonché per le sole autostrade dall'art. 9 L. 729/1961: in particolare l'art. 28 D.P.R. 495/1992 fissa delle "fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè le autostrade), mentre il comma 1 dell'art. 9 della L. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada. Il divieto in oggetto è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 16967/2010 REG.SEN.
N. 01386/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2009, proposto da:
In.Ge.In.- Iniziative Generali Investimenti S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto in Napoli, Via dei Mille, 13;
contro
La società Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto in Napoli, Via Caracciolo, n.15;
l’Anas S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 3 dicembre 2008 con il quale la Società autostrade per l'Italia ha espresso parere negativo per la realizzazione di box auto interrati, in Nola, Via F. Napolitano;
del parere espresso dalla società Anas richiamato nel provvedimento di diniego;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Per L'Italia S.p.A. e di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria del complesso alberghiero “hotel I Gigli”, in Nola, Via F. Napolitano, n. 60 bis.
In data 5 aprile 2006 è stata presentata al Comune di Nola una DIA per realizzare posti auto interrati nell'area di pertinenza del complesso alberghiero.
La struttura di progetto confina con il tratto autostradale A16 Napoli-Canosa; per tale motivo, in data 1 agosto 2008, è stato chiesto il parere preventivo alla società autostrade per l'Italia.
In data 3 dicembre 2008, la società resistente ha espresso parere negativo, richiamando l'articolo 9, comma 1, della legge n. 729/1961, secondo cui non sarebbe consentita nessuna costruzione a distanza inferiore a metri 25 del limite della zona di occupazione dell'autostrada.
Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'interessata, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 20 della legge 241/1990; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, poiché essendo decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di nulla osta (avvenuta il 1º agosto 2008), sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso;
2) violazione e falsa applicazione del’art. 9, comma 1, della legge 729/1961; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimante il diniego di nulla osta. Difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.
Dai grafici di progetto emergerebbe l'assenza di qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità posto che i parcheggi devono essere realizzati sotto il piano stradale.
L'area interessata al parcheggio è sottoposta per oltre 6 m rispetto alla sede autostradale, il che confermerebbe l'assenza di qualsiasi pericolo;
3) violazione falsa applicazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 2 della legge regione Campania 28 novembre 2001, n. 19. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni del contrasto con il divieto previsto dall'articolo 9 della legge 729/ 1961;
4) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; carenza di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'acquisizione al patrimonio comunale; violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e10 bis della legge 241/1990.
Il parere negativo non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990; né dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego di cui all'articolo 7 della medesima legge, il quale sarebbe applicabile anche alle ipotesi di attività vincolata dell'amministrazione.
La società autostrade per l'Italia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Si è altresì costituita la società Anas S.p.a. che ha depositato memoria con la quale sostiene l’infondatezza dell'impugnazione, di cui chiede il rigetto.
Alla udienza pubblica del 17 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
L’oggetto dell’impugnativa verte sulla illegittimità del parere negativo espresso dalla Società autostrade per la realizzazione di box interrati da parte della Società ricorrente.
La controversia si incentra, quindi, sulla possibilità di realizzare in area di rispetto autostradale il richiesto intervento, riguardante la costruzione di box pertinenziali interamente interrati, alla luce anche della disciplina di favore posta dagli artt. 9 L. 122/1989 e 6 L. Reg. Campania 19/2001, invocata dalla ricorrente.
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992), nonché per le sole autostrade dall'art. 9 L. 729/1961: in particolare l'art. 28 D.P.R. 495/1992 fissa delle "fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè le autostrade), mentre il comma 1 dell'art. 9 della L. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada.
La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che, con riferimento alla fascia di rispetto in questione, possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare - come nel caso di specie - previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
Le ragioni del parere negativo sono incentrate sul fatto che il suolo interessato dal previsto intervento ricade in una fascia di rispetto autostradale con connesso divieto di edificazione ad esclusione di impianti per la gestione della rete stradale.
Quindi, in assenza di elementi che inducano a conferire rilevanza al dato riferibile all'estensione della fascia di rispetto in discussione, le censure proposte che fanno essenzialmente riferimento al carattere di opera completamente interrata del parcheggio; sull'applicabilità in via derogatoria della L. Reg. Campania n. 19/1991 non risultano fondate.
Quanto alla dedotta formazione del silenzio assenso, va condivisa l'eccezione formulata dalla società Anas, secondo cui tale meccanismo non si sarebbe perfezionato.
Invero, la richiesta di nulla osta è stata inoltrata alla Società Autostrade, che è soggetto diverso rispetto alla ANAS S.p.a., unico ente competente a rilasciare la deroga al divieto di costruire in fasce di rispetto; ne consegue che nel caso di specie il silenzio assenso non può ritenersi formato.
Peraltro, in data 10.10.2008, la Società autostrade per l'Italia ha trasmesso la richiesta di parere all’ANAS quale organo competente, che ha espresso la propria determinazione negativa il 10 novembre 2008, entro il termine previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 19 della legge 241/1990 (30 giorni).
Vale la pena evidenziare, inoltre, che la fascia di rispetto autostradale, ora disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30 (a seguito dell'abrogazione della legge 729/1961 disposta dall’art. 24 della legge 112/2008) è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade.
Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, alla fattispecie in esame non può essere applicato il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990.
Deve essere disatteso anche il dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il quale è adeguatamente motivato con riferimento alla circostanza che l'opera è destinata ad essere realizzata in zona vincolata perché ricadente nella fascia di rispetto autostradale e in relazione al parere negativo emesso dall'ANAS.
Va, da ultimo, ritenuta l'infondatezza del motivo con il quale è censurata la violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, in considerazione della circostanza che la norma prevede tale forma di partecipazione solo con riguardo agli atti conclusivi del procedimento, mentre nella specie si è di fronte ad un atto endoprocedimentale, sia pur lesivo ed immediatamente impugnabile per quanto si è rilevato in precedenza (cfr. al riguardo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 9 aprile 2009, n. 1383)..
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso proposto deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe Rg 1386/2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2010