TAR Campania (Napoli) Sez. VI sent. 8980 del 23 ottobre 2006
Benia ambientali. Ordinanza di demolizione
REPUBBLICA ITALIANA N.
8980 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI
N. 5803
Reg.Ric.
Anno 2006
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da
CUOZZO RENATO
rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marino presso il
quale elettivamente domicilia in Quarto alla via E. De Nicola n.9 e
periò domiciliato in forza di legge domiciliato presso la
segreteria del T.A.R.Campania, sede di Napoli
contro
COMUNE DI POZZUOLI
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Aldo Starace, presso il quale eletivamente
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 25542 (9767), relativa ad
opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in Pozzuoli alla via
delle Colmate n.18 e di ogni altro atto preordinato, presupposto e
conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Pozzuoli con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2006 il relatore, dr.ssa
Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale
d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 settembre 2006 e depositato il
successivo 26 settembre, il ricorrente ha impugnato
l’ordinanza di demolizione n. 25542 (9767),
relativa ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in
Pozzuoli alla via delle Colmate n.18 e ogni altro atto preordinato,
presupposto e conseguente.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Violazione del giusto procedimento
– Nullità dell’ordine di demolizione per
omessa notifica;
- Violazione dell’art.7
L.07.08.1990 n.241;
- Violazione dell’art.36 D.P.R.
380/2001 (già art.13 Legge 28.02.1985);
- Violazione dell’art.15
L.28.01.1977 n.10 – Carenza dell’interesse pubblico
alla demolizione – Eccesso di potere per difetto di
motivazione –Illogicità - Sproporzione;
- Violazione e falsa applicazione
dell’art.15 L.28.01.1977 – Carenza
dell’interesse pubblico alla demolizione – Eccesso
di potere per difetto di motivazione e per omessa comparazione tra
interesse pubblico e privato;
- Violazione sotto altro profilo
dell’art.15 L.28.01.1977 n.10 – Violazione del
giusto procedimento – Illogicità manifesta;
- Violazione della L.R. n.10/1982
– Violazione del D.P.R. 616/1978 art.82 lett.D –
Violazione del giusto procedimento perché manca anche il
parere della Commissione Edilizia Integrata.
Il Comune di Pozzuoli provvedeva a costituirsi, resistendo al gravame
del quale chiedeva il rigetto.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, di tal che il gravame
può essere deciso con sentenza in forma semplificata,
anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.
Il Collegio osserva che le molteplici censure di legittimità
formulate dalla difesa della parte ricorrente non sono condivisibili, e
vanno disattese, con conseguente rigetto del gravame.
In particolare, destituita di fondamento è la censura
relativa all’omessa notificazione del provvedimento
impugnato, posto che il gravame avverso il medesimo è stato
notificato in data 18.09.2006, entro il termine di trenta giorni dalla
sua emanazione intervenuta in data 06.07.2006 e conseguentemente in
maniera sicuramente tempestiva (tenuto conto della sospensione feriale)
anche rispetto alla sua successiva conoscenza da parte
dell’interessaro, a prescindere dalla regolarità
del procedimento notifcatorio.
Privo di pregio è, poi, il motivo di impugnazione
concernente l’omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Sezione e di altri Tribunali amministrativi, “non
è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel
caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di
provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è
vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere, cioè in virtù di un presupposto di
fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza,
rientrando nella propria sfera di controllo”
(T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; conformi
Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814; T.A.R. Campania, sez
IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12 febbraio
2003 n.797).
Si appalesano, altresì, infondate le doglianze incentrate
sul difetto di istruttoria e sulla carenza motivazionale, e
ciò alla luce dell’adeguato iter argomentativo
seguito dall’Amministrazione intimata in ordine al rilievo
dell’esistenza, sull’area interessata
dall’intervento edilizio imputabile alla de cuius degli
istanti, di vincoli posti a tutela di beni ambientali e paesistici e
aventi scaturigine dal D.M. 12 settembre 1959 e dal D.Lgs. n.42/2004.
D’altra parte, è noto che il generale obbligo di
motivazione del provvedimento gravante
sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato
nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di
preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante
l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della
sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle
ragioni assunte a fondamento della valutazione di
compatibilità (o di incompatibilità)
dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a
base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19
luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre
2004, n. 17812).
Il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente
– secondo il costante orientamento della Sezione –
l’area su cui l’intervento edilizio abusivo
è stato realizzato e quindi l’immobile stesso,
costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere
l’ordine di demolizione.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione,
nell’atto impugnato, ha inequivocabilmente sancito
– con affermazione di certo autovincolante – la non
assentibilità delle opere né sotto il prifilo del
permesso a costruire in sanatoria (art.36 D.P.R. 380/2001), con
conseguente irrilevanza ai fini della presente decisione della relativa
istanza presentata al Comne resistente in data 19.09.2006,
né sotto quello della sanatoria edilizia in via
straordinaria (cd. condono edilizio ex L.326/2003).
In relazione, infine, alla denunciata omessa acquisizione del parere
della Commisione Edilizia Integrata prevista dalla Legislazione
regionale in attuazione dell’art.82 Lett. B, D ed E D.P.R.
616/977, questa Sezione si già prinunciata nel senso che
“in sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere
edilizie abusive su area vincolata non è necessario
acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento
che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina
edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto
irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a
tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg.
n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la
demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia
di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già
quale autorità delegata” T.A.R. Campania Napoli,
sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579.
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV,
L.1034/1971).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di
Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5803 del 2006, proposto da Cuozzo
Renato , meglio in epigrafe specificato, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Pozzuoli,
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00# (euro
mille).
Contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23
ottobre 2006
Dott. Alessandro Pagano
Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Abbruzzese
Giudice
Dott.ssa Ida Raiola
Giudice est.
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