TAR Lazio (RM) Sez. III n.12883 del 30 dicembre 2016
Beni Ambientali.Conferenza di servizi e parere paesaggistico

Nell’ambito della Conferenza di servizi, i diversi pareri e valutazioni acquisite, ivi comprese quelle a carattere paesaggistico o relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, assumono natura “endo-procedimentale” e confluiscono nel procedimento unico, in esito al quale viene adottato il provvedimento finale che, appunto, “sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti”.


Pubblicato il 30/12/2016

N. 12883/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01110/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2016, proposto da:
Comune di Montesano Sulla Marcellana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio degli Avvocati Amministrativisti “Adlaw” in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, non costituito in giudizio;
Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud e Interregionale Per il Bacino Idrografico del Fiume Sele non costituito in giudizio;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Panariello dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, via Poli, 2;
Comune di Casalbuono non costituito in giudizio;
Comunità Montana Vallo di Diano non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Arpac) non costituito in giudizio;
Enav Spa non costituito in giudizio;
Provincia di Salerno non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Salerno non costituito in giudizio;
Soc. Terna S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Francesca Covone, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano e Antonio Iacono, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. prof. Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

nei confronti di

Soc Essebiesse Power Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Como in Roma, via G. Antonelli, 49;
Soc Ravano Power Srl non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto interministeriale di proroga del 12/10/2015 avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio della nuova stazione elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kv nel comune di Montesano sulla Marcella e dei raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Tusciano”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud e Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero della Difesa e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di Soc. Terna Spa e di Soc Essebiesse Power Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 14.7.2010 (doc. 2 ric.) veniva rilasciata alla società Essebiesse Power s.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, della potenza di 40 MW da realizzare nei territori dei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana (SA), nonché per le relative opere di connessione elettrica, consistenti in una nuova Stazione Elettrica facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN), in classe di isolamento 380 kV, da collegare in “entra-esce” sulla linea a 220 kV “Rotonda Tusciano”.

Nel provvedimento autorizzatorio si dava atto (doc. 2 ric., pag. 5 lett. w) della nota del Settore Regionale Tutela dell’Ambiente del 28.11.2006 - nella quale si esprimeva parere favorevole con prescrizioni sul progetto presentato (comprensivo della stazione elettrica) - nonché del successivo decreto dirigenziale n. 53 del 19.1.2010 che esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale.

Il complesso iter procedimentale aveva avuto avvio con la presentazione dell’istanza in data 15.9.2005 da parte della società proponente Essebiesse Power s.r.l., che aspirava alla costruzione e al successivo esercizio di un impianto per la produzione di energia eolica, composto da 20 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno, localizzati nei territori dei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Si erano quindi svolte due sedute, la prima in data 11.9.2008, la seconda in data 24.2.2010, della Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990, secondo quanto prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Si osservava altresì che la società istante, rispetto al progetto originario allegato all’istanza, aveva in corso di procedimento modificato la localizzazione della stazione elettrica, la cui ubicazione originariamente insistente nel comune di Casalbuono, veniva successivamente trasferita nel Comune di Montesano sulla Marcellana, per tener conto della soluzione tecnica di connessione prescritta da Terna S.p.a., Gestore della Rete Elettrica Nazionale: soluzione, che la medesima Terna aveva indicato anche ad altro produttore, titolare di analogo progetto (Ravano Green Power). Della nuova ubicazione progettata è traccia documentale nel verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11.9.2008 (doc. 15 res.) ove si legge che la società proponente aveva: - accettato la proposta di connessione fornita da Terna S.p.a. in data 15.6.2008; - rinunciato alla precedente soluzione progettuale (fornita da Enel Distribuzione); - rielaborato il percorso del cavidotto rispetto a quello di prima redazione.

L’Amministrazione regionale procedente, in ragione di ciò, invitava la società proponente a inoltrare i nuovi elaborati inerenti la connessione agli enti preposti all’espressione del parere di competenza.

Il menzionato verbale veniva comunicato a tutte le Amministrazioni interessate.

Per la realizzazione della nuova tipologia di connessione (comportante la nuova localizzazione della stazione elettrica nel comune di Montesano s. M.), la Essebiesse Power aveva anche stipulato apposito accordo con Ravano Green Power s.r.l. - titolare di altro progetto per la realizzazione di analogo parco eolico in località “Tempa” (sempre nel comune di Montesano s. M.) - onde assumere la titolarità e la realizzazione del progetto definitivo della stazione elettrica, già predisposto dalla citata Ravano (cfr. docc. 16, 17 Terna).

Il provvedimento di autorizzazione unica regionale veniva infine adottato all’esito della riunione della Conferenza dei Servizi del 24.2.2010, alla quale era stato anche invitato il rappresentante dell’Ufficio VIA della Regione Campania che riteneva però di non presentarsi.

2. - Successivamente, con determina dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011, la Regione Campania disponeva la voltura, in favore di Terna S.p.a., dell’autorizzazione già rilasciata con il menzionato d.d. n. 377/2010, limitatamente alla costruzione ed all’esercizio della Stazione Elettrica a 380/150kV di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 kV all’esistente elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Tusciano”, opera di rete per la connessione alla RTN (doc. 3-bis ric.).

Iniziati i lavori relativi alla stazione elettrica, gli stessi sono stati contestati in più occasioni dal Comune di Montesano sulla Marcellana (odierno ricorrente) che, in data 17.11.2011, emanava l’ordinanza n. 70 (doc. 23 Terna) che disponeva la demolizione delle opere nel frattempo eseguite da Terna S.p.a. e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, motivando tale determinazione in base: a) all’assenza del parere favorevole da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici per le province di Salerno e Avellino (giacché il parere favorevole ai fini paesistici n. 24907 del 17.9.2008 si sarebbe riferito al precedente progetto di localizzazione della stazione elettrica nel Comune di Casalbuono); b) alla mancanza di una favorevole Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) pregiudiziale all’autorizzazione unica, in quanto quella acquisita agli atti del procedimento sarebbe stata resa, ad avviso del Comune, con riguardo alla localizzazione della stazione elettrica nel Comune di Casalbuono e non in quello di Montesano sulla Marcellana.

L’ordinanza veniva impugnata da Terna S.p.a. dinnanzi al TAR Lazio che, con la sentenza n. 9881 del 28.11.2012 (poi confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4167 del 7.8.2013) accoglieva il ricorso, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e degli ulteriori connessi provvedimenti adottati dal Comune di Montesano sulla Marcellana, ritenendo in particolare che, stante l’adozione del definitivo e non più impugnabile provvedimento autorizzatorio ex art. 12 d.lgs. 387/2003, il Comune (odierno ricorrente), adottando il provvedimento repressivo sopracitato, aveva indebitamente disapplicato un provvedimento che non aveva ritenuto di impugnare entro il termine di legge, nonostante la società proponente avesse provveduto, dopo avere segnalato la variazione delle opere di connessione alla RTN nella citata riunione dell’11.9.2008 (doc. 15 res.), “a reinviare alle amministrazioni partecipanti tutta la documentazione rilevante (ivi compresi gli elaborati relativi al piano particellare, grafico e descrittivo e al layout della stazione)”.

Si legge nella medesima sentenza del TAR Lazio, sezione II, n. 9881 del 2012 che “la valutazione di impatto ambientale, in quanto frutto di un apporto “endoprocedimentale”, è condizione di legittimità della Conferenza di servizi e non già un presupposto o requisito di efficacia della stessa o del provvedimento finale. Nel caso di specie, pertanto, anche nell’ipotesi in cui fosse provato che la stazione elettrica di Montesano non è stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale (circostanza peraltro documentalmente contrastata da Terna), ci troveremmo comunque di fronte ad un vizio di legittimità dell’autorizzazione unica, che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto nella pertinente sede giurisdizionale”.

In data 12.9.2014, con determina dirigenziale n. 800 (doc. 12 ric.), la Regione Campania ha concesso a Terna S.p.a. (divenuta la nuova intestataria del progetto per l’opera elettrica, stante la intervenuta voltura dell’autorizzazione unica già rilasciata alla Essebiesse Power) un prima proroga (fino al 14.10.2015) per la realizzazione dell’opera elettrica.

Nelle more della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2013 (che ha rigettato gli appelli avverso la menzionata sentenza del TAR Lazio proposti sia dal MIBAC che dal Comune di Montesano s. M.), il Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, con nota prot. n. 435821 del 18.6.2013 (doc. 6 ric.), ha avviato un procedimento ex art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo che la localizzazione della stazione elettrica (modificata rispetto all’originario progetto) non fosse stata considerata né nel procedimento di autorizzazione unica (sfociato nel d.d. Regione Campania n. 377/2010) né nel procedimento di VIA regionale, rilasciata sulla base di documentazione progettuale, che non contemplava lo spostamento della stazione elettrica e delle opere di connessione nel Comune di Montesano (v. doc. 6 ric.). Per tali ragioni il predetto settore regionale avanzava il dubbio che non si doveva ritenere concessa alcuna VIA (né parere di compatibilità ambientale) in ordine alla stazione elettrica ri-progettata da Essebiesse.

3. - Terna S.p.a., titolare dell’autorizzazione per l’opera elettrica “de qua” a seguito della voltura regionale sopracitata, avendo la necessità di una nuova proroga, ha inoltrato istanza in tal senso (n. TE/P20150004465 del 9.9.2015), non alla Regione ma al Ministero dello Sviluppo Economico, stante il mutamento di competenza introdotto dalla legge regionale n. 16 del 7.8.2014 che, all’art. 1, comma 164, ha previsto che “164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.”.

Svolta l’istruttoria del caso e valutato, in particolare, che l’opera elettrica in questione è prevista nel Piano di sviluppo della RTN del 2011 e che la stazione elettrica in oggetto è necessaria per connettere alla RTN numerosi produttori di energia da fonti rinnovabili ai quali la stessa Terna S.p.a. ha rilasciato, quale soluzione di connessone, il collegamento a tale opera (ai fini dello sviluppo degli impianti di generazione da fonte rinnovabile nelle aree limitrofe), con il decreto del 12.10.2015 il MiSE ha concesso a Terna (che nel frattempo ha presentato allo stesso Ministero, in data 11.9.2015, istanza di variante in riduzione rispetto all’autorizzazione originaria) l’ulteriore proroga di due anni per l’ultimazione dei lavori di realizzazione della stazione elettrica della RTN “Montesano sulla Marcellana” e opere connesse, autorizzati con d.d. della Regione Campania n. 377 del 14.7.2010, in precedenza prorogato con d.d. Regione Campania n. 800 del 12.9.2014.

4. - Il Comune di Montesano sulla Marcellana, con ricorso spedito a notifica in data 14.1.2016 e depositato entro il termine di rito, insorge avverso il menzionato decreto di proroga adottato dal MiSE di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui chiede l’annullamento per i motivi che possono riassumersi come segue:

Incompetenza del Ministero dello Sviluppo Economico a prorogare il termine di conclusione dei lavori come originariamente fissato dal d.d. Regione Campania n. 377 del 14.7.2010, già prorogato una prima volta dalla medesima Regione: secondo parte ricorrente sarebbe costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa di cui all’art. 1, comma 164, della legge regionale n. 16 del 7.8.2014, con cui la Regione Campania avrebbe impropriamente dismesso la sua competenza, relativa al rilascio dell’autorizzazione unica sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che l’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 estende alle opere per la connessione alla rete elettrica, espressamente affidandola all’Autorità regionale; anche a livello di legge statale l’art. 1-sexies del d.l. n. 339/2003 attribuisce alle amministrazioni statali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti ma a condizione che facciano parte delle “reti nazionali del trasporto dell’energia”, profilo che sarebbe estraneo alla stazione elettrica di Montesano s.M.;

Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e dell’art. 15 d.lgs. 380/2001; insussistenza di una norma attributiva del potere di proroga dell’autorizzazione; incompetenza assoluta; violazione dell’art. 164 del Codice del paesaggio; superamento del termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica: secondo il Comune ricorrente la proroga dei soli lavori relativi alla stazione elettrica sarebbe illegittima in quanto l’opera principale autorizzata – il parco eolico – non è mai stata realizzata; mancherebbe una previsione normativa che autorizzi l’esercizio di siffatto potere di proroga, peraltro esercitato senza alcuna consultazione con le altre Autorità coinvolte nella Conferenza di servizi ai fini dell’adozione del provvedimento di autorizzazione unica (sotto tale aspetto il Comune deduce l’incompetenza assoluta del MiSE); sarebbe stato inoltre violato l’art. 164 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) il quale limita l’efficacia del nulla-osta paesaggistico a 5 anni, i quali, considerata l’acquisizione in data 24.2.2010 del nulla osta in sede di Conferenza di servizi, erano ormai decorsi al momento dell’adozione dell’atto di proroga oggi impugnato; analogamente sarebbero scaduti i termini sia per l’inizio che per la conclusione dei lavori, con conseguente decadenza dall’autorizzazione alla realizzazione dell’opera principale e, quindi, anche dei lavori elettrici accessori (il ricorrente cita l’art. 15 d.lgs. n. 380 del 2001);

Violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 380 del 2001 sotto l’ulteriore profilo della mancanza dei presupposti richiesti dal comma 2 dell’art. 15 cit. per poter concedere la proroga del permesso di costruire che è ricompreso nell’autorizzazione unica rilasciata dalla regione Campania; i termini per l’ultimazione dell’opera, ad avviso del Comune ricorrente, sarebbero scaduti senza alcun motivo riconducibile a quelli di cui all’art. 15 cit.;

Illegittimità del decreto di proroga, poichè sarebbe illegittimo lo stesso atto prorogato (autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387 del 2003), adottato in assoluta carenza di VIA (Valutazione di impatto ambientale), atteso che, come confermato dal competente Ufficio regionale che ha avviato il procedimento di verifica ex art. 29 d.lgs. n. 152 del 2006, le modifiche progettuali intervenute, incidenti in modo consistente sulle opere di connessione elettrica, sul tracciato dei cavidotti e sulla ubicazione della stazione elettrica, non sarebbero mai state prese in esame né dalla Commissione VIA né dal Settore Ambiente della Regione Campania (competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale), di modo che la stessa autorizzazione originaria è illegittima in quanto adottata in assenza della VIA; la VIA stessa sarebbe in ogni caso scaduta ai sensi dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 e pertanto la procedura di VIA doveva essere reiterata.

5. - Si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, con memoria depositata in data 10.3.2016, contestano puntualmente i motivi di ricorso di cui chiedono l’integrale rigetto.

6. - Si è costituita in giudizio, altresì, in data 19.2.2016, la Società Terna S.p.a., quale Gestore della rete elettrica nazionale e attuale titolare del progetto di stazione elettrica la cui realizzazione è contrastata dal Comune ricorrente. Terna ha depositato articolata memoria corredata da ampia documentazione attraverso la quale si ricostruisce la pregressa vicenda amministrativa al fine di dimostrare l’infondatezza di tutte le censure articolate in ricorso.

7. - Si sono altresì costituiti in causa la Essebiesse Power e la Regione Campania. Quest’ultima, con l’atto di costituzione depositato, chiede l’accoglimento del ricorso, aderendo alle censure mosse dal Comune ricorrente avverso il provvedimento ministeriale di proroga. La difesa regionale produce due relazioni istruttorie provenienti dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione, nelle quali si afferma che l’atto di proroga sarebbe lesivo delle competenze regionali in quanto la stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana costituisce un’infrastruttura di connessione alla rete elettrica nazionale, la quale deve essere considerata come “opera connessa” ai fini dell’applicazione dell’art. 12, commi 1 e 3 , d.lgs. 387 del 2003, la cui competenza è delle Regioni.

8. - Alla camera di consiglio del 15.2.2016, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta, il difensore del Comune ricorrente ha formulato istanza di rinvio al merito. Concordi le parti, la causa è stata rinviata al merito.

In vista della pubblica udienza del 5 ottobre 2016, parte ricorrente ha prodotto ulteriori documenti; Terna S.p.a. ha depositato memoria conclusionale; quindi il Comune ricorrente ha depositato due distinte memorie di replica (rispettivamente in data 19.9.2016 e in data 24.9.2016); Terna S.p.A. ha del pari depositato note di replica.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. - Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene che nessuno di essi meriti accoglimento.

10. - Con riguardo alla asserita incompetenza statale al rilascio del provvedimento di proroga per cui è causa (primo motivo di gravame), si osserva che il provvedimento adottato costituisce espressione di una competenza spettante allo Stato e, precisamente, al Ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle seguenti considerazioni.

L’atto di proroga - il quale protrae temporalmente gli effetti di un precedente provvedimento, analogamente a quanto in generale e sulla base di principi condivisi si afferma in tema di esercizio del potere di autotutela sugli atti in precedenza adottati dall’Amministrazione – è espressione del medesimo potere e della medesima competenza che si manifestano con l’adozione dell’atto amministrativo “di primo grado”.

Ciò premesso, si rileva che la stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana, dopo essere stata autorizzata dalla Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387 del 2003, quale opera elettrica di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) (afferente al parco eolico originariamente progettato e proposto dalla Essebiesse Power), per effetto della voltura dell’autorizzazione disposto con decreto dirigenziale n. 191 del 15.4.2011 (doc. 3bis ric.) - che ha volturato a Terna la citata autorizzazione n. 337/2010 “limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Montesano sulla Marcellana…” – è entrata a far parte della RTN, così assumendo la funzione di nodo di raccolta e trasformazione a beneficio di tutti i potenziali utenti della rete.

Quanto precede trova conferma nel Piano di Sviluppo delle rete elettrica nazionale (anno 2011), elaborato da Terna nella sua qualità di Gestore della rete elettrica nazionale ed approvato dal MiSE con nota prot. n. 19100 del 2.10.2012 (doc. 5 AGS), ove si legge che nel Piano è compresa la nuova stazione nel Comune di Montesano sulla Marcellana, da inserire sulla linea 220 kV “Rotonda – Tusciano”, finalizzata a raccogliere la produzione dei parchi eolici nell’area del Cilento (vedi doc. 4 AGS, pagine 124 e 153). Inoltre, nel d.P.R. del 12 novembre 2009 pubblicato nella G.U.R.I. n. 31 dell’8.2.2010 (doc. 6 AGS), si menziona all’art. 2 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 con la quale la stazione di Montesano è inserita tra le opere ritenute “interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico”, i quali devono essere realizzati ai sensi di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102).

Gli atti menzionati provano che la stazione elettrica, oggetto della proroga oggi impugnata, è opera avente un rilievo strategico nazionale e qualificata da un interesse pubblico di rango statale che, a seguito della voltura dell’originaria autorizzazione al Gestore della rete elettrica, affranca l’opera stessa dalla suo ruolo originario di “opera di connessione” accessoria - afferente al parco eolico progettato dalla Essebiesse Power che, peraltro, non è mai stato realizzato – rendendola del tutto autonoma da esso e oggetto di un interesse statale preminente o “strategico”.

Prevede infatti l’art. 1-sexies del D.L. 29/08/2003, n. 239, che “1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato…..”.

Appare coerente con il quadro sopra descritto e non pone seri dubbi di costituzionalità, stante l’attribuzione alla legislazione concorrente della materia della produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, comma 3, Cost.), la legge regionale n. 16 del 2014 che all’art. 1, comma 164, testualmente prevede che “164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale”, il che significa applicazione del sopracitato art. 1-sexies del D.L. 29/08/2003, n. 239, con conseguente competenza del MiSE al rilascio dell’autorizzazione unica sulle opere che entrino a far parte della RTN. 10.2. - Da tutto quanto precede si desume che vi è competenza del Ministero sopracitato ad adottare gli eventuali atti di proroga di cui faccia richiesta il Gestore delle rete nazionale, anche nelle fattispecie in cui la proroga abbia ad oggetto autorizzazioni che, come nel caso di specie, erano state originariamente rilasciate dall’Amministrazione regionale (ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003): per effetto dell’interesse strategico nazionale assunto dall’opera di connessione, in quanto inserita nella RTN, ove si fosse dovuta autorizzare oggi la stazione elettrica, il relativo potere sarebbe spettato all’Amministrazione statale; è pertanto alla stessa Amministrazione, competente ad assumere ogni determinazione sulle opere rientranti nella RTN, che deve farsi riferimento ai fini della concessione della proroga e dell’individuazione della competenza amministrativa, spettando allo Stato (e non alla Regione) la valutazione attuale degli interessi pubblici in gioco ai fini del prolungamento dell’efficacia dei termini di conclusione dei lavori.

Per le ragioni che precedono il primo motivo deve essere respinto.

11. - Anche il secondo motivo va respinto.

Con esso, come detto, il Comune ricorrente impugna il decreto ministeriale di proroga perché violerebbe l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e l’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 e perché non sarebbe rinvenibile una norma attributiva del potere di proroga; si lamenta inoltre la violazione del giusto procedimento, dell’art. 164 del d.lgs. 42 del 2004 e del termine di efficacia dell’autorizzazione paesistica.

11.1. - Quanto all’assenza di una norma attributiva del potere e alla dedotta incompetenza assoluta, il Collegio si limita a richiamare quanto appena affermato circa la necessità di ricondurre il potere di proroga nell’ambito della stessa competenza statale all’adozione del provvedimento di primo grado, la quale, evidentemente, va riferita all’assetto attuale delle competenze, come vigente al momento della concessione della proroga. In altri termini, l’inserimento della stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana nell’ambito della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ha determinato l’attribuzione di ogni determinazione relativa a detta opera alla sfera di competenza del MiSE, con attribuzione di un potere da esercitare di concerto con il MATTM, Amministrazioni che, pertanto, legittimamente hanno adottato la proroga oggi impugnata.

Come si è sopra rilevato, per effetto della voltura dell’autorizzazione di cui al decreto dirigenziale della Regione Campania n. 191 del 15.4.2011 (doc. 3bis ric.) - che ha volturato a Terna la citata autorizzazione n. 337/2010 “limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Montesano sulla Marcellana…” – quest’ultima è entrata a far parte della RTN, assumendo così la funzione di nodo di raccolta e trasformazione a beneficio di tutti i potenziali utenti della rete, così acquisendo un ruolo di interesse nazionale e non meramente regionale (vedi a conferma di ciò: il Piano di Sviluppo delle rete elettrica nazionale del 2011 - doc. 5 AGS; la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 in cui la stazione di Montesano è inserita nella tra le opere individuate come “interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico” - doc. 6 AGS). Per tale ragione l’opera ha acquistato una sua piena autonomia rispetto al parco eolico e si è venuta a “scorporare” dall’autorizzazione unica regionale di cui al d.d. n. 377 del 2010, avendo una sua autonoma funzionalità che ne impone la realizzazione a prescindere dalla costruzione o non costruzione del parco eolico, a cui inizialmente accedeva in base al progetto originario della Essebiesse Power.

11.2. - Sulla sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica per superamento dei termini di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, il Collegio osserva quanto segue. L’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 alla realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale (doc. 2 ric.), in favore della Essebiesse Power S.r.l., è stata assunta all’esito della Conferenza di servizi a suo tempo promossa dalla Regione Campania. Secondo la disciplina propria della Conferenza di servizi richiamata dall’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, l'Amministrazione procedente “valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza…” (art. 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente “ratione temporis”). Aggiunge il comma 7 del citato art. 14-ter che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale (esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Pertanto, nell’ambito della Conferenza di servizi, i diversi pareri e valutazioni acquisite, ivi comprese quelle a carattere paesaggistico o relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, assumono natura “endo-procedimentale” e confluiscono nel procedimento unico, in esito al quale viene adottato il provvedimento finale che, appunto, “sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti”. Su questa linea procedimentale, pertanto, il parere favorevole sul progetto dell’opera espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici di Salerno e Avellino con nota prot. n. 24907 del 17.9.2008 (menzionato alle lettere m) e n) del decreto di autorizzazione unica, doc. 2 ric.), acquisito agli atti della Conferenza di servizi indetta, non integra un’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, sottoposta ai termini di efficacia ivi contemplati, bensì un parere confluito nel procedimento unico di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003, conclusosi con il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 14.7.2010. Poiché, come si è detto, la determinazione motivata di conclusione del procedimento “sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza…” (art. 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente “ratione temporis”), è l’autorizzazione unica finale che assorbe in sé tutti i distinti atti e le valutazioni endoprocedimentali confluite nella Conferenza di servizi indetta dalla Regione e che produce efficacemente l’assetto di interessi finale, con la conseguenza che è soltanto dal provvedimento conclusivo (c.d autorizzazione unica) - sostitutivo di ogni “atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti” - che possono farsi decorrere i termini di efficacia dei diversi atti confluiti nella Conferenza.

In questo quadro la previsione di cui all’art. 14- ter, comma 8-bis, Legge n. 241 del 1990 (secondo cui “I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale”), seppur introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), esprime una regola derivante da un principio connaturato alla peculiare dinamica della Conferenza di servizi “decisoria”, nella quale gli effetti finali si producono soltanto con l’adozione del provvedimento conclusivo, mentre atti e valutazioni che confluiscono nella Conferenza assumono ruolo necessariamente preparatorio e endoprocedimentale.

11.3. - In ogni caso il citato comma 8-bis dell’art. 14-ter era pienamente vigente al momento dell’adozione dell’atto di proroga per cui è causa, trattandosi di norma applicabile a tutti quegli atti – tra i quali, oltre al parere paesaggistico, la VIA regionale in questione ed il permesso a costruire contenuto implicitamente nell’autorizzazione unica - che non avevano ancora esaurito i rispettivi effetti al momento dell’entrata in vigore della norma.

Deriva da quanto precede che la validità e l’efficacia tanto del parere paesaggistico della competente Sovrintendenza, quanto della VIA rilasciata dalla Regione Campania e del permesso a costruire confluiti nel d.d. regionale n. 377 del 2010, erano pienamente sussistenti all’atto della proroga per cui è causa, al momento dell’adozione della quale certamente era pienamente efficacie l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003.

Con specifico riguardo al premesso a costruire va peraltro osservato che l’art. 15 del d.lgs. n. 380 del 2001, invocato da parte ricorrente, è inconferente rispetto alla normativa del settore della produzione energetica in quanto per le infrastrutture elettriche vale la disciplina speciale, anche con riferimento ai permessi a costruire.

11.4. Quanto alla presunta violazione del termine quinquennale di efficacia della VIA di cui all’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 deve aggiungersi, in adesione a quanto evidenziato dalla difesa di Terna (v. in part. memoria dif. 14.9.2016, pag. 3), che l’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152 / 2006, nel prevedere che i progetti sottoposti alla fase di valutazione debbono essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, stabilisce anche che detti termini “si applicano (soltanto) ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4” (“…Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”). Viceversa ai sensi dell’art. 4 del menzionato d.lgs. n. 4 del 2008, “ai progetti per i quali, alla data alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento”.

Cio significa che, a prescindere da ulteriori considerazioni, non può invocarsi l’applicazione del menzionato termine quinquennale entro cui realizzare l’intervento, in quanto al progetto “de quo” – sottoposto a VIA dalla Essebiesse Power in data 13.9.2005, con istanza acquisita al prot. n. 756604 del 15.9.2005 (vedi decreto VIA n. 53 del 19.1.2010, doc. 3 ric.) – non si applica la citata disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 ma la normativa previgente.

11.5. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, per non avere il Ministero resistente adottato la proroga con provvedimento motivato e fondato su “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso” (nei termini esemplificati nello stesso comma 2 dell’art.- 15 cit.), il Collegio ritiene che la proroga appaia invece adeguatamente giustificata: dall’azione amministrativa svolta dall’Amministrazione regionale, Settore Tutela dell’Ambiente, che con nota prot. n. 435821 del 18.6.2013 (doc. 6 ric.) avviava un procedimento ex art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, ritenendo che la modifica progettuale relativa alla localizzazione della stazione elettrica non fosse stata oggetto né del procedimento di autorizzazione unica (sfociato nel d.d. Regione Campania n. 377/2010) né della VIA, rilasciata su documentazione progettuale non contemplante lo spostamento della stazione elettrica e delle opere di connessione ad essa nel Comune di Montesano (v. doc. 6 ric.), così avanzando il dubbio che non si potesse ritenere concessa alcuna VIA sulla stazione elettrica “ri-progettata” da Essebiesse; dall’ordinanza di sospensione dei lavori e dalla successiva ordinanza di demolizione adottate dal Comune di Montesano sulla Marcellana (doc. 23 Terna); dall’ampio contenzioso alimentato dal medesimo Comune allo scopo di contrastare la realizzazione del progetto di stazione elettrica sul proprio territorio. Infine, nel provvedimento impugnato, si fa ampio riferimento all’istanza della Terna n. TE/P20150004465 del 9.9.2015 la quale menziona “un imprevedibile mutamento dello scenario elettrico dell’area”, per cui si sono rese necessarie la revisione e la modifica dell’assetto della nuova stazione, procedendo ad una nuova “magliatura più efficiente delle rete a 150kV di trasmissione locale, raccordando la nuova Stazione alla linea 150 kV Lauria - Padula”; si fa inoltre riferimento all’istanza del medesimo Gestore della rete elettrica mirante ad ottenere l’autorizzazione ad un ridimensionamento degli impianti interni alla realizzanda stazione elettrica (doc. 1 ric.).

12. - Con il quarto ed ultimo motivo articolato, come detto, l’Ente ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto di proroga perché sarebbe illegittimo lo stesso atto prorogato (autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387 del 2003), asseritamente adottato in assoluta carenza di VIA (Valutazione di impatto ambientale), atteso che le modifiche progettuali intervenute, incidenti in modo consistente sulle opere di connessione elettrica, sul tracciato dei cavidotti e sulla ubicazione della stazione elettrica, non sarebbero mai state prese in esame né dalla Commissione VIA né dal Settore Ambiente della Regione Campania, di modo che la stessa autorizzazione originaria è illegittima in quanto adottata in assenza della (imprescindibile) VIA.

Il Collegio ritiene che l’esame della censura sia precluso per la fondamentale ragione che né il provvedimento di VIA, né l’autorizzazione unica n. 377 del 14.7.2010 (doc. 2 ric.) - nella quale la VIA è confluita nell’ambito della Conferenza dei servizi appositamente indetta ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 / 2003 - sono stati impugnati nei termini di legge. I vizi di legittimità dedotti dal Comune ricorrente concernono la non coincidenza tra il progetto esaminato nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 cit. e quello oggetto della parere favorevole di compatibilità ambientale di cui al d.d. Regione Campania n. 53/2010 (doc. 3 ric.), parere che avrebbe avuto ad oggetto una diversa localizzazione della stazione elettrica, riferita ad un Comune diverso da quello di Montesano sulla Marcellana a cui si riferisce invece il decreto autorizzatorio (ma non il predetto parere regionale di compatibilità ambientale e il precedente giudizio espresso nella seduta del 23.2.2006 dalla Commissione VIA). L’illegittimità del parere di compatibilità ambientale è vizio che si riflette sul provvedimento autorizzatorio finale che detto parere presuppone e “recepisce”. L’autorizzazione unica, pertanto, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e tempestiva impugnazione, sotto tale profilo, da parte del Comune odierno ricorrente il quale, al contrario, oltre a non avere tempestivamente impugnato il d.d. 377 del 2010, esprimeva in sede di Conferenza di servizi parere favorevole all’iniziativa (doc. 2 ric., pag. 4, lettere h) e i).

Infatti, secondo quanto espressamente prevede l’art. 29, commna 1, d.lgs., n. 152 del 2006, “…i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”: da ciò si desume che la mancanza o l’illegittimità della VIA (e, a maggior ragione del più “limitato” parere di compatibilità ambientale espresso dalla Regione nel caso di specie), ove dimostrati, possono costituire vizio di legittimità derivata del provvedimento finale ma non tale da determinarne la nullità o l’inesistenza, sicché era onere dell’Ente territoriale e di ogni amministrazione interessata promuovere tempestiva azione di annullamento.

In mancanza di tempestiva impugnativa, l’atto autorizzatorio è da tempo divenuto definitivo e inoppugnabile ed esula dai poteri di questo Giudice poterlo sindacare sul piano della legittimità, “incidenter tantum”, ai fini di una sua ipotetica ed inammissibile disapplicazione.

Al riguardo, invero, si è già ampiamente espresso questo TAR con la sopracitata sentenza n. 9881 del 2012 (confermata da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2013, n. 4167) dalle cui conclusioni, come di seguito trascritte, il Collegio non ritiene di doversi discostare:

“Nel caso in esame (…) né il Comune di Montesano né la Soprintendenza, hanno mai mostrato effettivo interesse a difendere, nella pertinente sede giurisdizionale, le proprie prerogative. E’ bene ancora precisare, che l’(eventuale) violazione di tali prerogative incide sulla legittimità, e non già sull’esistenza, del titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto in quanto non è la volontà espressa in Conferenza ma l’autorizzazione adottata dalla Regione a produrre l’effetto di “sostituzione” delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altro “atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti” (art. 14-ter, comma 9, della l. n. 241/90, nella versione vigente “ratione temporis”).

Per quanto occorrer possa, il Collegio rileva comunque che, già nella Conferenza dell’11.9.2008, le amministrazioni partecipanti (tra cui il Comune di Montesano) vennero rese chiaramente edotte della necessità di spostare la stazione elettrica, e che, in data 12.12.2008, Essebiesse ebbe ad inviare alla Regione e al Comune di Montesano sulla Marcellana, l’intero progetto rielaborato.

Al riguardo, non giova al Comune sostenere (come fatto nella “relazione tecnica” versata in atti), che la nota in questione, pervenne ai propri Uffici priva di allegati.

Non è chiaro infatti perché (conformemente ad elementari principii di buona amministrazione), non abbia ritenuto di sollecitare un nuovo invio ovvero di consultare gli elaborati depositati presso gli Uffici della Regione, quantomeno in data immediatamente antecedente alla Conferenza del 24.2.2010, occasione in cui, peraltro, Essebiesse ha provveduto a reinviare alle amministrazioni partecipanti tutta la documentazione rilevante (ivi compresi gli elaborati relativi al piano particellare, grafico e descrittivo, e al layout della stazione)…..”.

Quanto alla VIA che avrebbe riguardato la precedente localizzazione della stazione elettrica, nella stessa sentenza in commento questo TAR ha avuto modo di chiarire che:

“secondo la disciplina della Conferenza di Servizi applicabile alla fattispecie, il procedimento di VIA non ha autonomia alcuna, ma è destinato a confluire nella Conferenza medesima (…. ). Ne deriva che la valutazione di impatto ambientale, in quanto frutto di un apporto “endoprocedimentale”, è condizione di legittimità della Conferenza di servizi e non già un requisito o presupposto di efficacia della stessa o del provvedimento finale.

Nel caso di specie, pertanto, anche nell’ipotesi in cui fosse provato che la stazione elettrica di Montesano non è stata sottoposta a valutazione di impatto ambientale (circostanza peraltro documentalmente contrastata da Terna), ci troveremmo comunque di fronte ad un vizio di legittimità dell’autorizzazione unica, che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto nelle pertinente sede giurisdizionale”.

13. - In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.

In ragione della complessità delle questioni, e del carattere sensibile degli interessi coinvolti, appare equo compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani        Gabriella De Michele