TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, n. 11030, del 3 settembre 2015
Beni Ambientali.Inapplicabilità silenzio assenso agli atti (concessione di suolo pubblico) riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
L’articolo 20 della L. n. 241 del 1990, con il suo comma quarto, esclude l’applicabilità della formula generale del silenzio-assenso, tra l’altro, agli “atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. La Sezione ha costantemente affermato, nei suoi precedenti, che la concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientale in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 della legge n. 241/1990, di essere assunta per silenzio-assenso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 11030/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04270/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2015, proposto da:
Società La Forchetta D'Oro Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dramis, con domicilio eletto presso Valentina Dramis in Roma, viale Carso, 14;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso Rosalda Rocchi in Roma, Avvocatura Comune di Roma;
per l'annullamento
della determinazione del13.02.2015 di chiusura ex ordinanza n. 258/2012 e ss dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame, la società ricorrente impugna la D.D. n. CA/490/2015, datata 13 febbraio 2015, con la quale Roma Capitale, Municipio Roma I Centro:
-ha ingiunto la rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, accertata dal Corpo di Polizia Locale di Rima Capitale con VAV 14130017738 del 22/9/2014, antistante l’esercizio sito in via Domenichino n. 12, angolo via di San Martino ai Monti n. 40-41 per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura dell’interessato;
-ha ordinato la chiusura dell’esercizio medesimo per un periodo pari a 5 giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.
Roma Capitale ha contestato alla ricorrente l’occupazione di mq 1,20 di suolo pubblico con tavoli e sedie, a filo muro, senza essere in possesso della relativa concessione.
L’interessata censura il provvedimento in quanto non sottoscritto dai soggetti obbligati a farlo.
Essa sostiene, altresì, di avere presentato al competente Municipio la domanda di concessione sulla quale Roma Capitale sarebbe rimasta silente; sicché, decorso il termine di conclusione del procedimento (trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990), si sarebbe formato il titolo per silenzio assenso.
Si è costituita Roma Capitale, depositando documentazione.
Il ricorso è infondato.
La prima censura – con cui la società ricorrente lamenta la mancanza di firma/sottoscrizione del provvedimento, che ne impedirebbe la sua identificazione/provenienza - è priva di fondatezza alla luce anche del riscontro testuale dell’atto: infatti si rileva che nella prima pagina nel frontespizio della determinazione dirigenziale in esame è contenuto un riquadro con l’indicazione “ Il Dirigente ” e accanto un altro riquadro che riporta l’indicazione “Formai Giulia - Firmato digitalmente da Formai Giulia” e nell’ultima pagina è riportato identico riquadro. Pertanto la determinazione risulta correttamente sottoscritta nel formato digitale nel quale è stata adottata.
Al riguardo, va ricordato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o di validità degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore; in questi casi, infatti, secondo le disposizioni di cui al d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39 e da ultimo dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e succ. mod., nel caso di emanazione di atti amministrativi mediante sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa (firma digitale), sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile che ne attesta con certezza l'integrità e l'autenticità della firma (cfr. Tar Marche, Ancona, sez. I, 13 marzo 2013, n. 210; Tar Lazio, sez, II ter, n. 1986/2015).
La firma del dirigente, con assunzione della relativa responsabilità anche del procedimento, fa ragione anche sulla infondatezza della censura secondo cui mancherebbe la sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento.
Ad ogni modo e comunque, il procedimento è stato avviato a seguito del sopralluogo/accertamento eseguito dal Gruppo di Polizia Locale, le cui risultanze sono state verbalizzate (dunque, sottoscritte) con il relativo VAV del 22/9/2014.
Con il secondo mezzo, la ricorrente ha dedotto che la determinazione impugnata sarebbe stata illegittimamente adottata dopo la formazione del silenzio-assenso.
Il Collegio osserva che l’art. 4, comma 2, della deliberazione del C.C. n. 119/2005 assegna effettivamente il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico nella Città Storica.
L’istituto del silenzio-assenso, assurto a regola generale con la più recente riforma dell’art. 20 della legge n. 241/1990 (legge n. 80 del 2005), potrebbe trovare, pertanto, applicazione anche per i procedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.
Con riferimento a questo secondo aspetto va infatti osservato che, una volta che la singola Amministrazione si sia dotata di una disciplina regolamentare di settore, la discrezionalità riscontrabile nella materia delle concessioni di occupazione di suolo pubblico diventa con ciò stesso limitata (la Corte Costituzionale ha invece censurato le leggi regionali che prevedevano l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso in procedimenti caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità, oppure rispetto a valutazioni in materia ambientale : cfr. C. Cost. n. 404 del 1997; n. 26 del 1996; n. 408 del 1995).
Il fatto è, però, che lo stesso articolo 20 della L. n. 241 del 1990, con il suo comma quarto, esclude l’applicabilità della formula generale del silenzio-assenso, tra l’altro, agli “atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. E che la disciplina dettata dal Comune di Roma per il procedimento di concessione di o.s.p. con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 119/2005 e n. 75/2010 dispone, all’art. 3, che per il rilascio di nuove concessioni per occupazioni “ricadenti nel territorio della Città Storica, deve essere acquisito il parere preventivo e non obbligatorio dell’Ufficio per la Città Storica e della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma”.
La Sezione ha costantemente affermato, nei suoi precedenti, che la concessione di suolo pubblico all’interno del centro storico, ove sono coinvolti interessi storico-culturali e la salubrità ambientale in materia di inquinamento acustico e atmosferico, non è suscettibile, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 della legge n. 241/1990, di essere assunta per silenzio-assenso.
La circostanza che sia stata a suo tempo presentata istanza di occupazione di suolo pubblico, pertanto, non assume alcun rilievo ai fini in questione.
In assenza di un titolo abilitativo, la determinazione impugnata deve ritenersi fondata oltre che su specifici presupposti giuridici anche su un corretto presupposto fattuale, vale a dire la sussistenza di un’occupazione totalmente abusiva di suolo pubblico alla data del 22 settembre 2014.
L’inapplicabilità alla materia del contendere della norma del primo comma dell’art. 20 comporta, quindi, l’infondatezza di questo secondo motivo.
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società La Forchetta d’Oro a r.l., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore di Roma Capitale, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)