TAR Puglia (LE) Sez. I ord 454 del 17 giugno 2011
Beni Ambientali. Installazione radar e parere sovrintendenza

Ordinanza che accoglie richiesta sospensiva Legambiente Onlus contro installazione radar della Guardia di Finanza in Salento

N. 00454/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00721/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2011, proposto da:

 

Legambiente Onlus, Legambiente Onlus Comitato Regionale Puglia, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Baglivo, Mario Tagliaferro, con domicilio eletto presso Anna Baglivo in Lecce, via G De Dominicis 39;

 

contro

Comune di Gagliano del Capo, Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce, Ente Parco Naturale Regionale "Otranto - Santa Maria di Leuca - Bosco di Tricase", Regione Puglia, Unione dei Comuni "Terra di Leuca", Provincia di Lecce;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando regionale (puglia) della Guardia di Finanza, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Arpa Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Arpa Dip Prov via Miglietta,2;

nei confronti di

Almaviva - The Italian Innovation Company Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota comunale prot. n. 849 del 01.2.2011, recante "Installazione di un radar costiero di profondità sulla particella di terreno n. 18 del foglio n. 14 del N.C.T. di questo Comune alla strada comunale esterna "Scioranti". Autorizzazione" (mai pubblicata), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Gagliano del Capo ha rilasciato alla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia "Autorizzazione all'installazione di un radar costiero di profondità sulla particella di terreno n. 18 del foglio n. 14 del N.C.T." del Comune di Gagliano del Capo "alla strada comunale 'Scioranti' come da progettazione redatta dalla società Almaviva - Divisione IT - Area Difesa e Sicurezza e sottoscritta dal rappresentante Ing. Giancarlo Bartucci da Cosenza", nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui inparticolare i seguenti atti dei quali si è avuta conoscenza solo in data 23.3.2011 (a seguito di formale istanza di accesso): la nota prot. 0560391/10 del 10.11.2010 del Comandante della Guardia di finanza - Re.T.L.A. Puglia; il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 26.11.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce; la nota del 17.11.2010 (fatta pervenire in sede di conferenza di servizi del 26.11.2010) con la quale la Commissione locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera; il parere espresso in sede di Conferenza di servizi del 26.11.2010 dal Comune di Gagliano del Capo; il parere espresso in sede di Conferenza di servizi del 26.11.2010 dall'Arpa Dipartimento provinciale di Lecce; la nota prot. n. 0597036/10 del 29.11.2010 con la quale il Comandante della Guardia di Finanza - Re.T.L.A. Puglia ha indetto Conferenza di servizi da tenersi in data 10.12.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce; la nota prot. n. 0606854/10 del 3.12.2010 del Comandante della Guardia di Finanza Re.T.L.A. Puglia; il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 10.12.2010 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza; la nota prot. n. 679 del 09.12.2010 della commissione locale per il Paesaggio,dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca"; la nota prot. n. 0050263 del 10.12.2010 (fatta pervenire in sede di Conferenza di servizi del 10.12.2010) dell'Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce; il parere espresso in sede di Conferenza di servzi del 10.12.2010 dal Comune di Gagliano del Capo; la nota prot. n. 18614 del 30.12.2010 della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; la nota prot. 0034752/11 del 21.1.2011 del Comandante della Guardia di Finanza Re.T.L.A. Puglia; del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 28.01.2011 presso il Comando Provinciale della Guardi di Finanza di Lecce; il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.01.2011 dalla Commissione locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca"; il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.11.2010 dal Comune di Gagliano del capo; ilparere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi del 28.11.2010 dall'Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Lecce; la nota prot. n. 0001295 del 21.01.2011 (fatta pervenire in sede di Conferenza di servizi del 28.01.2011) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; la nota prot. n. 93 del 31.1.2011 dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca".

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e del Comando Regionale della Guardia di Finanza e di Comando Reparto Tecnico Logistico Puglia Guardia di Finanza, della Arpa Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente e di Almaviva - The Italian Innovation Company Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Anna Baglivo, e Mario Tagliaferro, per la ricorrente, l’avv. Simona Libertini, per l’Avvocatura dello Stato, l’avv. Laura Marasco, per l’Arpa, e l’avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani per Almaviva.

 

Considerato:

- che, ai fini della definizione della presente fase cautelare, deve essere oggetto di valutazione la lesione causativa di danni gravi e irreparabili agli interessi primari della salute e dell’ambiente;

- che, in base a una prima delibazione, l’interesse alla salute non è leso in quanto, come validato dall’Arpa, non sono superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003;

- che in base all’art. 147, comma 1, d.lgs. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica, per gli alloggi di servizio, è acquisita in seno alla conferenza di servizi;

- che la disciplina specifica di cui all’art. 147, comma 3, per le opere della difesa nazionale non è stata attuata e che l’art. 354 del d.lgs. n. 66/2010 prevede l’applicazione del citato art. 147 agli alloggi di servizio e alle opere destinate alla difesa;

- che la sola norma applicabile dell’art. 147 è quella contenuta nel primo comma, relativa alla conferenza di servizi;

- che in tale sede ogni partecipante tutela, in ragione della specifica competenza in proposito, l’interesse di cui è portatore, superabile solo in un momento di sintesi normativamente previsto;

- che il parere, obbligatorio e vincolante, rilasciato dalla Soprintendenza competente, condizionante il successivo nulla osta della autorità comunale ai sensi dello stesso art. 146, comma 8, non è stato reso a tutela dell’interesse paesaggistico ma delle esigenze della difesa nazionale ( “…esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in via del tutto eccezionale tenuto conto degli interessi della difesa nazionale…”) cioè di un interesse che non poteva, per assenza delle necessarie cognizioni, e non doveva essere valutato da quell’Autorità.

- che ciò invalida il parere reso dalla Soprintendenza, il successivo nulla osta comunale e gli atti conseguenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

Accoglie la domanda cautelare richiesta e, per l'effetto, sospende il parere della Soprintendenza e gli atti conseguenti.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2011