dai CEAG

Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 21/01/2005 Ud. (dep. 04/03/2005 ) Rv. 230978
Presidente: Postiglione A. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Tomasini. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Milano, 7 Maggio 2003)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE - Legge n. 150 del 1992 - Reato di detenzione di esemplari di fauna selvatica - Specie selvatica - Specificazione.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
La detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione configura il reato di cui all'art. 6, legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, anche se l'animale è nato da genitori in cattività, atteso che si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/01/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 118
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 35024/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tomasini Giuliano, nato a Legnano il 15 febbraio 1954;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2003;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Ciro Petti;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 7 maggio 2003, il tribunale di Milano, in composizione monocratica condannava la persona indicata in epigrafe alla pena di E. 10.000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 6 commi 1^ e 4^ legge n. 150 del 1992 per avere detenuto presso la propria abitazione cinque esemplari di orsi lavatori, pericolosi per la salute pubblica, senza la prescritta autorizzazione. Nella sentenza impugnata il fatto era ricostruito nella maniera seguente.
I carabinieri di Lainate, nel corso di una perquisizione nella abitazione e nel circostante giardino di Tomasini Giuliano rinvennero diverse opere d'arte di sospetta provenienza e ben sette orsi lavatori custoditi in detto giardino insieme con altri numerosi animali. I militi, chiesto il supporto di personale specializzato appartenente al nucleo di tutela del patrimonio artistico ed a quello operativo CITES, sequestrarono le citate opere d'arte e cinque soltanto dei sette orsi trovati, giacché il Tomasini, come da decreto esibito, era stato dalla Prefettura di Milano autorizzato dal 28 settembre 1998 a detenere due esemplari di orsi lavatori (più propriamente Procyonidae).
Il P.M., dopo aver chiesto un supplemento d'indagini al Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Operativo CITES, separò il giudizio relativo al reato di ricettazione e chiese al GIP l'emissione di un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 6 legge n. 150 del 1992.
Il GIP emise in data 18 gennaio 2001 decreto di condanna n. 105/01, che venne ritualmente e tempestivamente opposto dall'imputato il quale contestualmente chiese la celebrazione del procedimento nei suoi confronti con il rito abbreviato. Fissata l'udienza in camera di consiglio, in esito alla stessa, una volta revocato l'opposto decreto penale, venne dichiarata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli. A fondamento della decisione il tribunale osservò: a) che la tesi difensiva, sostenuta fin dal momento dei primi accertamenti di P.G., secondo la quale i cinque esemplari di orsi per i quali non vi era autorizzazione alla detenzione erano solo la prole della coppia regolarmente denunciata, era priva di ogni rilevanza alla luce del chiaro disposto della normativa (art. 6 c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) la quale vieta a chiunque di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili,che costituiscono pericolo per la salute, provenienti da riproduzioni in cattività; b) che le norme regolamentari e secondarie espressamente vietavano ogni ulteriore acquisizione sotto qualsiasi forma di esemplari appartenenti alle specie indicate nel D.M. 19 aprile 1996, tra le quali rientrano gli orsi lavatori; c) che in base alla circolare inviata dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente a tutte le strutture dichiarate idonee alla detenzione di animali considerati pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, per gli esemplari appartenenti ad una di tali specie, nati da animali regolarmente detenuti, doveva essere data tempestiva comunicazione alle autorità preposte; d) che nel decreto d'autorizzazione del 21 settembre del 1998 si era fatto espresso divieto al Tomasini di acquisire ulteriori animali. Avverso la decisione proponeva "appello" il difensore dell'imputato sulla base di un unico motivo con cui chiedeva l'assoluzione del proprio assistito con la formula "perché il fatto non costituisce reato" perché, trattandosi di animali nati da genitori regolarmente denunciati, non era configurabile il reato contestato. Precisava in particolare che la fattispecie non rientrava nella previsione di cui all'articolo 6 perché il decreto ministeriale del 19 aprile del 1996 indica "come esemplari riprodotti in cattività tutti gli esemplari provenienti da genitori nati in cattività" mentre nel caso in esame i genitori non erano nati in cattività. Per quanto riguardava il divieto dell'acquisizione di ulteriori animali previsto nello stesso decreto autorizzativo osservava che una nascita spontanea non equivale ad acquisizione.
Previa conversione dell'appello in ricorso, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 vieta la detenzione, sia di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, che di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività.
In base all'articolo 8 lett. g della legge dianzi citata nel testo modificato dall'art. 10 del d.l. 12 gennaio 1993 n. 2 convertito nella legge n. 59 del 1993, si considera di specie selvatica, sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività limitata però alla prima generazione. In base alla lettera d) dell'articolo 8 legge n. 152 del 1990 si considera esemplare prodotto in cattività la prole di esemplare vivo, comprese le uova, nata o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato, se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole, se la riproduzione è asessuale.
Nell'articolo 8 lett. d) si precisa altresì che il termine" esemplare nato in cattività si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato. Da ciò consegue che, anche se i cinque orsi sequestrati costituissero la prole di quelli legittimamente detenuti, come affermato dal prevenutola la circostanza non è stata accertata perché ritenuta irrilevante, sarebbe comunque vietata la detenzione, trattandosi di esemplari nati in cattività. In conclusione detenere orsi lavatori nati da genitori in cattività configura l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 6 della legge n. 150 del 1992, sia che si tratti di prole di prima generazione che di seconda.
Inoltre nell'autorizzazione a detenere due esemplari di orsi lavatori rilasciata nel mese di settembre del 1998 si era fatto espresso divieto di acquisire ulteriori animali. Il termine "acquisire" non può essere limitato all'acquisto per mezzo di un contratto di compravendita, ma va intenso nel suo significato più ampio di venire in possesso a qualsiasi titolo. Quindi il prevenuto era comunque tenuto a denunciare quegli esemplari di orsi lavatori. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio del 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2005