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Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 15/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005 ) Rv. 231519
Presidente: Zumbo A. Estensore: Postiglione A. Relatore: Postiglione A. Imputato: Di Biase. P.M. Patrone I. (Diff.)
(Rigetta, Trib. Tolmezzo, 6 Giugno 2002)
CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Reati di cui all'art. 30, comma primo, legge n. 157 del 1992 - Differenze - Individuazione.
Le due fattispecie incriminatrici previste dalla lettera "a" (esercizio di caccia in periodo di divieto generale) e dalla lettera "h" (esercizio di caccia non consentita) dell'art. 30, comma primo, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno una oggettività giuridica diversa, atteso che la seconda è modulata non in relazione al tempo ma alle specie, vietando l'abbattimento o la cattura di determinate categorie di animali. (Massima Fonte CED Cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 524
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 35382/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BIASE Domenico n. Tolmezzo il 3.4.1947;
avverso la sentenza del Tribunale di Tolmezzo del 6.6.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza in data 6.6.2002, condannava Di Biase Domenico alla pena di 1600 Euro di ammenda per violazione dell'art. 30 lettera A della legge 11.2.1992 n. 157, in relazione all'art. 18 stessa legge, avendo abbattuto con un colpo d'arma da fuoco un capriolo nella riserva di Cavazzo, Comune di Trasaghis, in data 26 novembre 2000, in un periodo di divieto di caccia imposto dai piani di abbattimento della riserva, autorizzata dalla Regione. Il Tribunale fondava il suo convincimento sulla pacifica materialità del fatto, come riconosciuta dallo stesso imputato, sorpreso in flagranza dagli agenti della Guardia Forestale.
Dal punto di vista giuridico il Tribunale riteneva che il tipo di reato configurabile era quello contestato (art. 30 lett. A legge 157/92) e non quello indicato dalla difesa (art. 30 lett. H l. 157/92). L'imputato ripropone la questione giuridica già sollevata che questa Corte non può accogliere: a) il concetto di divieto "generale" fissato dall'art. 18 della legge 157/92 va inteso con riferimento non solo all'arco temporale nel quale la caccia è sorpresa per tutte le specie caccabili, ma anche in relazione ai divieti specifici per singole specie nelle diverse situazioni territoriali, posti dalle Regioni con legge oppure con autorizzazioni dei piani di abbattimento delle Riserve faunistico-venatorie;
b) l'art. 18 della legge 157/92 è richiamato nella sua integralità, in modo sistematico, dall'art. 30 contenente le sanzioni penali, sicché il divieto di caccia, va inteso sia in via generale, sia in via specifica, potendo la Regione svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato;
c) l'ipotesi di reato ex art. 30 lett. h si riferisce alla diversa ipotesi di "caccia non consentita" non in relazione al tempo, ma alle specie, sicché non vieta l'esercizio della caccia (per principio non ammesso) ma l'abbattimento, la cattura e la detenzione;
d) l'art. 18 al secondo comma prevede espressamente che per l'esercizio della caccia "la stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni", il che è avvenuto nel caso in esame. Dal punto di vista processuale non sussiste alcuna nullità nella contestazione perché il fatto attribuito non è stato modificato ed anche la norma applicata è la medesima, sia pure con una interpretazione adeguata che rientra nel potere del giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005