TAR Puglia (BA) Sez. III n.1647 del 12 dicembre 2019
Beni ambientali.Ripulitura di una preesistente pista boschiva
La mera ripulitura di una preesistente pista boschiva va inquadrata tra i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e nelle altre attività selvi-colturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2013, proposto da-OMISSIS-,-OMISSIS-e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abbrescia, n. 83/B,
contro
Comune di Casamassima, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Schittulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 25;
Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) l’ordinanza n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, con la quale il responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Casamassima (Ba) ha ingiunto ai ricorrenti la riduzione in pristino delle opere asseritamente abusive, consistenti nella realizzazione di una strada principale della lunghezza di 1.700 ml e di piste secondarie della lunghezza di metri 200, in assenza e in difformità del titolo autorizzativo rilasciato dagli enti competenti in località “-OMISSIS-”; 2) l’ordinanza di sospensione lavori n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-emessa dal medesimo organo; 3) tutti gli atti connessi e conseguenti, anche se non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casamassima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, sig.ra-OMISSIS-, proprietaria di un’area boschiva sita in agro di Casamassima, località “Le -OMISSIS-” (in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-), della superficie catastale complessiva di ha 23.67.61, presentava istanza di ammissione agli aiuti di cui alla Misura 122 – Azione 1 – “Accrescimento del valore economico delle foreste” del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Puglia, collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria approvata con DDS n. 274 del 23.11.2010. L’intervento proposto, ammesso a finanziamento contemplava, “opere finalizzate al miglioramento della viabilità lungo i confini del bosco. Questo sia per agevolare l’attività di vigilanza, sia per migliorare la viabilità per l’accesso dei mezzi delle imprese boschive per eventuali interventi selvicolturali”. Ai fini della realizzazione dei lavori di recupero del bosco, si rendevano necessari alcuni interventi propedeutici volti a rendere fungibile l’accesso all’area boschiva. In particolare, si rendeva necessario rendere transitabile ai mezzi gommati un tratturo preesistente, ricoperto da vegetazione spontanea. A seguito di istanza della ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali della Regione Puglia, con provvedimento prot. AOO 36 del 20-9-2011/21189, autorizzava “in attuazione del PSR Puglia 2007-2013 Misura 122 Azione 1, il taglio fitosanitario e diradamento di un bosco misto latifoglie nonché la piantumazione di essenze quercine”. A seguito di successiva istanza del progettista e direttore dei lavori, con provvedimento prot. AOO 36 del 15.3.2012/5593, il Servizio Foreste regionale autorizzava altresì “L’apertura di brevi piste secondarie di esbosco, della larghezza massima di mt. 2,5 - 3, ortogonali alla pista principale, realizzati a spina di pesce, così come da planimetria allegata, oggetto di ripristino a fine lavori”, al fine di consentire una corretta esecuzione degli interventi progettati. La ricorrente attuava gli interventi assentiti, servendosi dell’impresa-OMISSIS- e della direzione lavori del dott.-OMISSIS-(entrambi ricorrenti, unitamente alla proprietaria sig.ra -OMISSIS-). Sennonché, il Comune di Casamassima – in forza di un verbale redatto dal Corpo Forestale dello Stato (n. 11/2013 dell’11.4.2013) – contestava la realizzazione di una strada principale della lunghezza di mt. 1.700,00, nonché di piste secondarie di lunghezza media di mt. 200. A ciò seguiva l’ordinanza di sospensione lavori n. 48 del 14.6.2013, con finalità anche di comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 13.11.2013 e depositato il 5.12.2013, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, artt. 7, 8, 10 della legge n. 241/1990, principi generali in tema di giusto procedimento, art. 3, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di presupposto e per istruttoria carente; 2) violazione e falsa applicazione di legge, art. 6 del D.P.R. 8.6.2001 n. 380, art. 5.02 delle N.t.a. del PUTT/P Puglia, art. 146 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, violazione di legge, art. 3 legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione del principio di derivazione comunitaria della proporzionalità, eccesso di potere per difetto del presupposto valido ed efficace, carenza assoluta di istruttoria nonché travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
I ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni nella memoria del 19.11.2019.
Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Comune di Casamassima, per resistere nel giudizio. Deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso, del quale chiede la reiezione.
All’udienza dell’11 dicembre 2019, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Alla base dei rilievi del Corpo Forestale – recepiti nella motivazione dei provvedimenti comunali impugnati - vi è l’erroneo presupposto della realizzazione ex novo di una strada boschiva, forse ingenerato dall’esame del computo metrico del progetto, indicante l’apertura di una viabilità perimetrale che, a quanto consta, non è mai stata realizzata. Disattendendo le deduzioni difensive rese e documentate dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e dal direttore dei lavori dott. -OMISSIS-in sede procedimentale, con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Casamassima ha ingiunto la riduzione in pristino dei luoghi per la presunta realizzazione di opere abusive “consistenti nella realizzazione di una strada principale della lunghezza di mt. 1.700 e di piste secondarie di lunghezza mt. 200, aventi una larghezza media di 2,50 mt in assenza di titolo autorizzativo”.
IV - Prescindendo dalle censure di cui al primo motivo di ricorso (con le quali è lamentata la sostanziale omissione delle garanzie procedimentali), censure invero inattendibili, se si considera che – per ammissione degli stessi ricorrenti - una fase partecipativa del procedimento vi è stata, nella quale sono state rese le deduzioni difensive della proprietaria, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori, si devono viceversa ritenere fondate le doglianze di cui al secondo motivo del ricorso. I provvedimenti gravati risentono, infatti, di un evidente difetto di istruttoria e di motivazione. Unico presupposto fattuale e giuridico su cui poggia l’impianto motivazionale sotteso a detti provvedimenti è il verbale del Corpo Forestale: l’Amministrazione comunale, infatti, non ha proceduto a un autonomo accertamento.
La documentazione versata in atti dai ricorrenti prova che la pista principale (ritenuta abusiva) era già esistente, sicché appare incongruo e immotivato assumere a presupposto del provvedimento di ripristino la realizzazione di una “nuova pista”. L’esistenza di una pista principale è provata, in particolare, dal provvedimento prot. AOO36 del 15.3.2012/5593, con cui la Regione Puglia ha autorizzato l’apertura di piste secondarie, assumendo pacificamente la preesistenza della principale.
Nel travisamento fattuale sembra essere incorso, per primo, proprio il Corpo Forestale dello Stato, laddove ha contestato la realizzazione ex novo di una strada, considerando tale quella di lunghezza 2.100 mt e larghezza 2,50 – 3,00 mt, invero inclusa nel computo metrico-estimativo allegato al progetto finanziato, ma non realizzata. Il predetto organismo di polizia forestale ha frainteso o ignorato che la suddetta pista perimetrale sarebbe stata realizzata solo al termine dei lavori di taglio, con la finalità di consentire un più agevole accesso per la manutenzione e la protezione antincendio del bosco e, comunque, previo l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi di legge.
V - Inoltre, sembra plausibile ed è, comunque, incontestato quel che i ricorrenti deducono che, cioè, la semplice ripulitura della pista principale dalla vegetazione accumulatasi negli anni non necessitasse di alcun titolo autorizzativo di natura edilizia o paesaggistica. Stante l’assenza di controdeduzioni del Comune resistente, l’intervento di ripulitura del tracciato in questione, finalizzato unicamente a consentire il transito veicolare e pedonale per le operazioni di esbosco, è privo di incidenza urbanistica o paesaggistica, non è quindi tale da giustificare l’esercizio di un potere autoritativo di natura repressiva.
Invero, l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) annovera tra l’attività edilizia libera “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”. Il principio posto da tale norma va combinato con quello, di elaborazione dottrinale, per cui, con riguardo agli interventi di taglio di vegetazione, anche a fini di ripulitura di sentieri preesistenti, ovvero dell’apertura di piste di esbosco, la specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ente forestale assorba il titolo edilizio, espletandosi in tale sede la valutazione di compatibilità dell’intervento con l’interesse alla preservazione dei boschi. Nel caso di specie, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha realizzato l’intervento di ripulitura del sentiero principale in forza del provvedimento prot. AOO36 del 15.3.2012/5593 e AOO36 del 20.9.2011/21139 con i quali l’Ente regionale ha compiuto il controllo di compatibilità dell’intervento con l’interesse protetto.
La ventilata necessità del rilascio di un permesso di costruire è da escludere, essendo contemplata nel solo caso in cui una preesistente strada venga allargata o modificata; non già, come nel caso in esame, quando sia semplicemente ripulita. L’intervento in questione non necessita neppure del rilascio di autorizzazione paesaggistica, benché l’area in questione sia ricompresa nell’ambito del PUTT/P Puglia allora vigente. Invero, l’art. 5.02 delle N.t.a. allegate al Piano paesistico regionale esclude l’autorizzazione paesaggistica per “…c) tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonché quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto: c) tagli colturali fitosanitari, di spurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonché tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti”. La medesima disposizione delle N.t.a. citate esclude l’autorizzazione anche “per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un’opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell’opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi”.
VI - Sulla scorta delle disposizioni appena citate, emerge quanto segue.
A) La mera ripulitura di una preesistente pista boschiva va inquadrata tra i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e nelle altre attività selvi-colturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti (sono opportunamente richiamate, a tal proposito, dai ricorrenti le autorizzazioni già intervenute ex art. 29 della L.R. Puglia n. 14/2001).
B) L’apertura delle piste secondarie di esbosco, coerentemente all’autorizzazione rilasciata, rientra tra gli interventi a carattere temporaneo, espressamente contemplati dal citato art. 5.02 delle N.t.a. del PUTT.
C) Lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), all’art. 149, esenta da autorizzazione paesaggistica gli “interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” nonché “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.
Anche sotto il profilo paesaggistico, dunque, la valutazione operata con la specifica autorizzazione forestale assorbe il controllo di compatibilità, esentando il titolare dalla relativa autorizzazione.
VII – L’ordinanza gravata si caratterizza anche per un vistoso difetto di motivazione, data l’estrema genericità dei termini in cui si pone, laddove accenna ad una “assenza e difformità di titolo autorizzativo rilasciato dagli enti competenti”, senza alcuna precisazione circa la natura giuridica del titolo che sarebbe richiesto e sull’asserita difformità rispetto ai titoli rilasciati (peraltro, assenza di titolo edilizio e difformità dell’intervento dal titolo edilizio sono due cose ben diverse, la cui coesistenza andrebbe quantomeno spiegata).
VIII - Infine, va rilevato che il provvedimento gravato, quand’anche fosse valido, alla luce della considerazioni testé rassegnate, sarebbe d’impossibile attuazione: non si comprende come i ricorrenti possano ripristinare lo stato dei luoghi, posto che non si è realizzata alcuna nuova pista né opere di alcun genere e si è trattato solo di ripulire una pista preesistente, realizzando piste secondarie temporanee mediante taglio della vegetazione spontanea.
IX – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, poste a carico del Comune resistente, sono liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune alle spese del giudizio, liquidate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere