Cass. Sez. III n. 23972 del 15 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Pubblico Ministero in proc. Sylla
Caccia e animali. Detenzione specie protette
In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell’art.2 legge 7 febbraio 1992 n.150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a) appendici 11 e III, e nell’allegato c), parte seconda, del regolamento CEE n.3826/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art.2, così come sostituito dall’art.2 b. L. 12 gennaio 1993 n.2, convertito con modificazioni nella L13 marzo 1993 n.59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1173
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38746/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
avverso la sentenza del 23.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara;
nei confronti di:
1) Sylla Madiop nato il 1.2.1968;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA
1) Con sentenza del 23.11.2009 il GIP del Tribunale di Pescara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Sylla Madiop in ordine alla imputazione asrittagli (L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. f) poiché offriva in vendita o, comunque, deteneva esemplari appartenenti a specie tutelate e, segnatamente, pyton sebae, in violazione di quanto previsto dal regolamento CE n. 338/97 modificato dal n. 407/2009 del 14.5.2009 ed incluse nell'allegato B) del regolamento medesimo) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Riteneva il GIP che l'imputato, all'atto del controllo, non deteneva, come contestato, esemplari appartenenti a specie tutelate, ma bracciali, portafogli e borse rivestiti di pelle di pyton sebae, che andavano qualificati come oggetti personali relativi a specie protette, la cui illecita introduzione nel territorio nazionale è sanzionata amministrativamente. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità per esemplare deve intendersi qualsiasi animale vivo o morto o parte di esso, ma non il prodotto derivato ottenuto è a esemplari o parti di esso.
2) Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pescara, denunciando la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. f). Dopo aver richiamato la normativa in base alla quale la specie in oggetto è considerata tutelata, assume che erroneamente il GIP ha ritenuto che i beni sequestrati siano destinati ad uso personale. Tale destinazione è in contrasto con la normativa dal momento che i prodotti erano, come riconosciuto dallo stesso GIP, esposti e posti in vendita nel mercato rionale. Tali prodotti inoltre debbono considerarsi quali esemplari in quanto ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di animali della specie tutelata.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Come ha ricordato il ricorrente P.M., la L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. f) contestato sanziona penalmente chi "detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione ...". La predetta L. n. 150 del 1992, art. 8 sexies a sua volta, al comma 1 lett. b, definisce come esemplare qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate ..., qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante ..." ed al comma 1, lett. c) qualifica come oggetto ad uso personale o domestico il "prodotto derivato da esemplari di specie incluse ..., che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio".
Dalla lettura delle predette norme emerge chiaramente che rimane esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari (intendendosi per tali anche i prodotti derivati) per uso personale o domestico.
Debbono, quindi, perché possa applicarsi la sanzione amministrativa di cui alla L. n. 150 del 1992, art.2, comma 3 e non quella penale di cui al comma 1), ricorrere le seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di un prodotto derivato destinato ad uso personale o domestico; 2) deve appartenere ad una persona fisica; c) non deve essere posto in vendita o comunque destinato al commercio.
E la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel ritenere che "In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo della L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 2 che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato a) appendici 2^ e 3^, e nell'allegato c), parte seconda, del regolamento C.E.E. n. 3826/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art. 2, così come sostituito dal D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 13 marzo 1993, n. 59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 4152 del 31.1.1997). 3.1.1) Risultando dalla contestazione che il Sylla offriva in vendita prodotti derivati da animali di specie tutelate, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pescara. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011