Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali
G. U. n. 272 del 20 novembre 2013.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010 - ed in particolare l'articolo 1 con cui è stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1997;
Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento».
2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto ed all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.
3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.
Art. 2
Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni
1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie violata è aumentata fino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.
Art. 3
Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Art. 4
Violazioni riguardanti le procedure di stordimento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 700 euro.
Art. 5
Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
Art. 6
Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla stessa sanzione di cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 7
Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Art. 8
Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9
Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Art. 10
Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure di controllo di cui all'articolo 16 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Art. 11
Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento.
Art. 12
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Clausola di salvaguardia
1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo 8, comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione e' stabilita dal 9 dicembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2013