Consiglio di Stato Sez. VI sent. 7993 del 27 dicembre 2006
Caccia e animali. Competenza TAR territoriali e non TAR Lazio a
decidere sull'impugnazione dei calendari venatori
Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la
segnalazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7993/06
Reg.Dec.
N. 8680 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8680/2006, proposto dalla REGIONE CALABRIA,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Naimo con domicilio
eletto in Roma via Bruno Buozzi, 99, presso l’Avv. Fabrizio
Criscuolo;
contro
LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE – ONLUS, rappresentata e difesa
dall’Avv. Alessio Petretti con domicilio eletto in Roma via
degli Scipioni, 268/A;
e nei confronti di
ITALCACCIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani con domicilio eletto in
Roma via della Camilluccia, 785, presso lo studio del primo;
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, REGIONE
MOLISE, REGIONE CAMPANIA, REGIONE BASILICATA, REGIONE PUGLIA,
tutti non costituiti;
REGIONE EMILIA ROMAGNA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano
Giuffre, Franco Mastragostino e M.C. Lista con domicilio eletto in Roma
Via Collina, 36, presso lo studio del primo;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di
Roma Sez. I n. 8974/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 relatore il Consigliere
Bruno Rosario Polito. Uditi gli avv.ti Criscuolo per delega
dell’avv. Naimo, Chiola, Giuffrè e Petretti;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di cui all’art. 21
della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 3 della
legge n. 205/2000, per decidere in forma semplificata il ricorso nel
merito e sentite sul punto le parti costituite in giudizio;
RITENUTO:
- che la notifica da parte dell’appellata Associazione
L.A.V., Lega Anti Vivisezione, di atto di rinunzia al ricorso proposto
avanti al T.A.R., non fa venir meno l’interesse alla
decisione sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 della
legge n. 1034/1971, rilevando la competenza territoriale anche agli
effetti di ogni pronunzia in rito del T.A.R.;
- che la sentenza del T.A.R. che statuisce in ordine alla manifesta
infondatezza dell’ istanza di regolamento della competenza
territoriale in relazione al suo contenuto decisorio, rilevante ai fini
del prosieguo del processo, costituisce decisione suscettibile di
ricorso in grado di appello (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 6940 del
05.12.2005);
- che, quanto la merito dell’appello, si configurano fondate
le censure che investono la decisione del giudice di primo grado che ha
dichiarato la competenza del T.A.R. per il Lazio a conoscere del
ricorso proposto dalla L.A.V. Onlus avverso la delibera della Giunta
Regionale della Calabria n. 533 del 31.07.2006, di autorizzazione alla
caccia a partire dal 02.09.2006, con anticipazione rispetto alla data
stabilita in ambito nazionale (16.09.2006):
- che, invero, trattandosi di provvedimento emesso da ente pubblico
territoriale (Regione Calabria) trova applicazione la regola di cui
all’art. 2, lett. b), n. 3, della legge n. 1034/1971, che
assegna al Tribunale regionale la cognizione dei ricorsi proposti
avverso atti e provvedimenti emessi “dagli enti pubblici
territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo
regionale”, indipendentemente da ogni questione
sull’efficacia infraregionale o ultraregionale degli atti e
provvedimenti gravati (cfr. “ex multis” Cons. St.,
Sez. IV^, n. 4423 del 22.06.2004; Sez. VI^, n. 2542 del 13.05.2003);
- che detta regola sulla determinazione della competenza territoriale,
fondata sulla sede dell’ente pubblico territoriale, non
riceve deroga nei casi di efficacia ultraregionale dell’atto
oggetto di contestazione (che nella sentenza che si appella
è ricondotta all’ incidenza del provvedimento di
determinazione della data di inizio dell’attività
venatoria sulla fauna selvatica, qualificata come bene indisponibile
dello Stato e non delle sole regioni), poiché
l’art. 3 della legge n. 1034/1971 prende in considerazione
agli effetti predetti i soli atti degli organi dello Stato e degli enti
pubblici a carattere ultraregionale;
- che le spese della presente fase di giudizio vanno poste a carico
dell’ Associazione L.A.V. e liquidate in solido in
complessivi euro 3000,00 in favore della Regione Calabria, della
Regione Emilia Romagna e dell’Associazione ITALCACCIA:
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, dichiara la competenza del TAR per la Calabria,
sede di Catanzaro, a decidere il ricorso n. 8198/2006 proposto dalla
L.A.V.
Condanna l’ Associazione L.A.V. al pagamento delle spese del
giudizio liquidate come in motivazione in complessivi euro 3000,00
(tremila/00).
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per ogni successivo
adempimento relativo alla trasmissione del ricorso introduttivo del
giudizio di merito al T.A.R. per Calabria, sede di Catanzaro.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 14 novembre
2006 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone
Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo
Consigliere
Luciano Barra Caracciolo
Consigliere
Giuseppe Minicone
Consigliere
Bruno Rosario Polito
Consigliere relatore ed
estensore
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
per il Segretario
f.to Bruno Rosario Polito
f.to Maria Rita Oliva
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................27/12/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
Caccia e animali. Calendari venatori, competenza
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