Cons. Stato Sez. VI sent. 814 del 132005
addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia da
ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.814/05 Reg.Dec. N.
2230-2231 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
- n. 2230/2004, proposto dalla Regione Piemonte,
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Giulietta Magliona ed Enrico Romanelli, con domicilio eletto presso
il secondo in Roma, v.le. Giulio Cesare, n. 14;
- n. 2231/2004, proposto dall’Ente Produttori di
Selvaggina, Sezione Regionale Piemonte, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Simonelli, Vincenzo Giovinazzo ed
Enrico Romanelli con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le. Giulio
Cesare, n. 14;
contro
la Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C.,
Sezione Piemonte e Sede Nazionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e
difesa dall’avv.to Giuseppe Ramadori, ed elettivamente domiciliata presso lo
stesso in Roma, via M. Prestinari, n. 13;
e nei
confronti
- quanto al ricorso n. 2230/2004:
della Aziende Turistico Venatorie: Albera AL 12
(AL); Benese (CN); Laghi (AL); Monteacuto Migliola (AL); Salvagazzana (AL);
dell’Ente Produttori di Selvaggina; di altre Aziende Turistico Venatorie che
non hanno partecipato al giudizio di primo grado, non costituitesi in giudizio;
- quanto al ricorso n. 2231/2004:
della Regione Piemonte e delle Aziende Turistico
Venatorie: Albera AL 12 (AL); Senese (CN); Laghi (AL); Monteacuto Migliola (AL);
Salvagazzana (AL), non costituitesi in giudizio
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Sezione I^, n 1735 del 02.12.2003;
Visti i ricorsi con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione della Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C. nel ricorso n.
2230/2004;
Vista la memoria
prodotta dalla L.A.C. a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti
della causa;
Nominato relatore per
la pubblica udienza del 26 novembre 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli
avv.ti Ramadori e Giovinazzo;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la Sentenza di
estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Piemonte, in accoglimento di
ricorso proposto dalla Lega per l’Abolizione della Caccia - L.A.C., Sezione
Piemonte e Sede Nazionale, disponeva l’annullamento delle determine del
Dirigente del Settore Caccia della Regione Piemonte con le quali venivano
istituite, nell’ambito di individuate Aziende Agri Turistico Venatorie, zone
di tipo C per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica.
A sostegno della
pronunzia di annullamento il T.A.R. adito rilevava che “l’allenamento
e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce una vera e propria forma di caccia”, con la
conseguenza che, diversamente da quanto previsto nelle determine impugnate, “l’allenamento
con facoltà di sparo (deve) essere
contenuto nei limiti previsti per la caccia; (pertanto) solo
all’interno di tali periodi di riferimento può essere rilasciata
l’autorizzazione”
Avverso detta
decisione hanno proposto atti di appello la Regione Piemonte e l’Ente
Produttori di Selvaggina, Sezione Regionale Piemonte.
Entrambi gli
appellanti hanno rinnovato l’eccezione di inammissibilità del ricorso
proposto avanti al T.A.R. per l’omessa tempestiva impugnazione delle delibere
della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-15265 del 09.12.1996 e n. 13-25059
del 20.07.1998, recanti disposizioni, di immediate potenzialità lesive delle
ragioni fatte valere dalla L.A.C., inerenti all’ istituzione dell’ambito
delle Aziende Agri Turistico Venatorie di zone di tipo C riservate
l’addestramento, all’allenamento e alle prove dei cani da caccia, con facoltà
di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente ad un
numero individuato di specie
Nel merito hanno
contrastato le conclusioni del giudice di prime cure, sottolineando la non
riconducibilità nell’ordinario esercizio della caccia l’attività di
addestramento e di allenamento dei cani a tale scopo, avuto riguardo sia alla
peculiarità di disciplina al riguardo dettata all’art. 10, comma ottavo,
della legge 11.02.1992, n. 157, sia all’oggetto dell’attività stessa,
costituita solo da fauna di allevamento all’interno di delimitati ambiti
territoriali.
La Lega per
l’Abolizione della Caccia - L.A.C., Sezione Piemonte e Sede Nazionale,
costituitasi nel ricorso n. 2230/2004, ha contrastato, con argomentazioni
diffusamente sviluppate sia nell’atto di costituzione, sia in sede di note
conclusive, i motivi di impugnativa chiedendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza del 26
novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). La fondatezza nel
merito degli atti di appello consente al collegio di non esaminare le eccezioni
di inammissibilità dei ricorsi in primo grado riproposti in questa sede dagli
appellanti.
2). Come accennato
nell’esposizione del fatto la pronunzia del T.A.R. Piemonte di annullamento
delle determine del Dirigente del Settore Caccia - con le quali sono state
istituite, nell’ambito di individuate Aziende Agri Turistiche Venatorie, zone
di tipo C per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia
da ferma, con facoltà di sparo su alcuni esemplari di fauna selvatica in
prestabiliti periodi dell’anno, muove dall’assunto che “l’allenamento
e l’addestramento dei cani con facoltà di sparo costituisce
una vera e propria forma di caccia”, con la conseguenza che, diversamente
da quanto previsto nelle determine impugnate, “l’allenamento
con facoltà di sparo (deve) essere
contenuto nei limiti previsti per la caccia; (pertanto) solo
all’interno di tali periodi di riferimento può essere rilasciata
l’autorizzazione”.
La Sezione reputa di
non poter condividere il su riferito ordine argomentativo per il seguente ordine
di considerazioni.
2.1). Sotto un primo
profilo deve osservarsi, che nel sistema di disposizioni dettate dalla legge
11.02.1992, n. 157, a protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio, l’attività di addestramento ed allenamento a tale scopo dei cani
forma oggetto di specifica e settoriale regolamentazione rispetto
all’ordinario esercizio dell’attività venatoria quale definito dall’art.
12 della legge predetta.
Stabilisce l’art.
10, comma ottavo, della richiamata legge n. 157/1992 che i piani faunistici
venatori comprendono, tra l’altro, “le
zone ed i periodi per l’ addestramento, l’allenamento e le gare dei cani
anche su fauna selvatica naturale o con abbattimento di fauna di allevamento
appartenente alle specie cacciabili”. Detta attività si pone in rapporto
di specialità rispetto al “genus”
dell’attività venatoria in senso lato, quale definito dall’art. 12 della
legge medesima.
Se, invero, il
Legislatore avesse inteso assimilare “tout
court” l’attività di addestramento alla caccia dei cani all’ordinaria
attività venatoria quanto ai luoghi e periodi di esercizio, nulla avrebbe
disposto al riguardo, trovando in conseguenza
applicazione la disciplina generale sul prelievo venatorio.
Diversamente, per
specifica scelta normativa, l’addestramento ed allenamento dei cani può
formare oggetto di speciale regolamentazione ai sensi dell’art. 10, comma
ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992 quanto alle “zone
e i periodi”. L’arco temporale di svolgimento non deve, pertanto, essere
necessariamente coincidente, nei casi di sparo consentito su “fauna
di allevamento appartenente alle specie cacciabili”, con quelli
ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della legge predetta per
l’abbattimento di esemplari appartenenti alla “fauna
selvatica”.
2.2). Su un piano
concettuale l’ attività di allenamento e di addestramento dei cani alla
caccia si configura indirizzata all’ acquisizione di capacità e destrezza di
detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in
posizione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per
l’esercizio della caccia nell’arco dell’ anno solare, nel cui ambito le
attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione
2.3). L’art. 10,
comma ottavo, della legge n. 157/1992, differenzia l’attività di allenamento
e di addestramento dei cani alla caccia rispetto all’ordinaria attività
venatoria, oltre che per la localizzazione sul territorio in specifici ambiti,
anche per l’oggetto, che è individuato con riferimento anche a “fauna
di allevamento appartenente a specie cacciabili”. Si tratta di nozione che
si differenza da quella di “fauna
selvatica” nei cui confronti sono indirizzati gli atti di abbattimento e
di cattura che ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 157/1992,
costituiscono l’ordinario “esercizio
venatorio” assoggettato ai limiti temporali di cui al successivo art. 18.
In armonia con detta previsione l’art. 13 della L.R. Piemonte 04.09.1996, n.
70, ha, demandato alla Giunta Regionale, per ciò che interessa la presente
controversia, l’istituzione nelle aziende agri turistiche venatorie di “zone in cui sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le
prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di
allevamento” appartenente a specie ivi elencate.
La facoltà di sparo
è consentita unicamente nei confronti di esemplari immessi allo scopo limitato
ed esclusivo di consentire l’esercizio, nelle zone a ciò destinate,
dell’attività presa in considerazione dall’art. 10, comma ottavo, della
legge n. 157/1992, che è assunta dalla norma, come in precedenza esposto, con
carattere di specificità per destinazione funzionale ed oggetto.
2.4). L’appellata
Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) svolge diffuse argomentazioni a
sostegno della piena omologazione, a partire dal momento dell’acquisto dello
“status libertatis”, della fauna
qualificata di allevamento con quella selvatica in stato di libertà naturale
che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 157/1992, costituisce l’oggetto di
primaria tutela del corpo di disposizioni dettate dalla legge medesima.
In disparte ogni
delicata questione sul momento in cui la fauna di allevamento acquista il pieno
stato di libertà naturale, con piena omologazione ed assimilazione alla fauna
qualificata “selvatica”, ciò che
rileva ai fini della presente controversia è che “ex lege” la “fauna di
allevamento” è individuata quale specifico oggetto dell’attività di
addestramento ed allenamento dei cani da ferma, con ogni conseguenza sulla
possibilità di stabilirne il periodo di esercizio nelle zone a ciò destinate,
che può essere non coincidente con l’ordinario calendario venatorio.
Le preoccupazioni
esternate dalla L.A.C. circa la possibilità che l’attività presa in
considerazione dall’art. 10, comma ottavo, lett. e), della legge n. 157/1992,
possa costituire un surrettizio esercizio venatorio, mettono in discussione non
il merito dei provvedimenti attuativi emessi dalla Regione Piemonte – che per
quando prima esposto trovando valido referente nella normativa nazionale e
regionale - ma rifluiscono sui controlli dell’Amministrazione sul corretto
esercizio dell’attività addestrativa . Detti controlli devono, invero,
garantire: la rigida osservanza dei limiti territoriali all’uopo destinati; la
connessione dell’abbattimento di animali per l’esclusiva ed effettiva
preparazione dei cani alla caccia; che l’abbattimento stesso abbia ad oggetto
fauna di allevamento immessa nella zone stesse per i soli fini addestrativi, con
rigorosa sanzione di ogni condotta effrattiva.
Per le considerazioni
che precedono gli appelli vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata,
va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.
Gli specifici profili
della insorta controversia costituiscono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie gli appelli in epigrafe e, in
riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di
Consiglio del 26 novembre 2004, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI
Presidente
Luigi MARUOTTI
Consigliere
Giuseppe ROMEO
Consigliere
Francesco D’OTTAVI
Consigliere
Bruno Rosario POLITO
Consigliere Est.
Presidente
Consigliere
Segretario
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria