Cons. Stato Sez. VI n. 4794 del 21 luglio 2010
Caccia e animali. Zone di protezione degli uccelli
La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04794/2010 REG.DEC.
N. 08364/2008 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2008, proposto da:
Pantaloni Romualdo, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Barbieri, Renato Codiglia, con domicilio eletto presso Augusto D'Ottavi in Roma, via Banco di Santo Spirito, 48;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Marche, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini N. 41;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 409/2008, resa tra le parti, concernente ADOZIONE DI SPECIALI MISURE DI CONSERVAZIONE DI VARIE SPECIE DI UCCELLI..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Barbieri e, in sede di chiamata preliminare, l’avv. dello Stato Urbani Neri ( l’avv. Codiglia in sede di discussione);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tar delle Marche n. 409 del 29 maggio 2008 che ha respinto il ricorso del signor Romualdo Pantaloni avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 25 marzo 2005, recante l’elenco delle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 79/409/Cee.
Assume l’appellante la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto immune dai vizi denunciati già col mezzo di primo grado la inclusione – avvenuta a mezzo dell’impugnato decreto - dell’ambito territoriale denominato “ Sasso Orecchie” ( ove si trova un terreno dell’odierno appellante, esteso HA 10.48.04) nel perimetro della zona di protezione speciale n. 19, denominata Monte San Vicino- Monte Confaito.
Di qui la richiesta di accoglimento dell’appello con consequenziale annullamento parziale del decreto impugnato in primo grado.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 4 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
L’appellante reitera in questo grado l’assorbente censura inerente la non coincidenza oggettuale tra il decreto ministeriale approvativo delle aree ZPS e la presupposta delibera regionale recante la individuazione delle stesse aree di protezione speciale in applicazione della citata direttiva comunitaria ( nota come direttiva “ uccelli”).In particolare, l’assunto da cui muove l’appellante è che la Regione avrebbe adottato la suddetta delibera sulla base di elaborati cartografici da cui risulterebbe esclusa l’area di Sasso Orecchie. I primi giudici hanno disatteso il motivo di censura osservando che la cartografia allegata al DM impugnato sarebbe al contrario del tutto coincidente con quella pubblicata sul BUR regionale unitamente alla citata delibera, ricomprendendo entrambe l’area in parola all’interno della zona n. 19; da ciò il Tar ha concluso per ritenere non provata la circostanza della lamentata inclusione postuma della ridetta zona ( e cioè solo in sede di approvazione ministeriale), valutando peraltro irrilevante ai fini identificativi il fatto che nella cartografia (in scala 1: 25.000) allegata alla delibera regionale non comparisse il numero di identificazione della ZPS.
Il Collegio è del parere che la sentenza meriti sul punto piena conferma dato che la tesi dell’appellante è stata vieppiù smentita dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio a seguito della relazione svolta dal competente ufficio della Regione Marche su invito di questo giudicante.
In detta relazione ( depositata in Segreteria il 24 marzo 2010) viene definitivamente chiarito ( con conclusione non smentita dall’appellante ) che il perimetro della zona ZPS n. 19, individuato fin dalla fase istruttoria con elaborato cartografico in scala 1:25.000, include l’ambito territoriale denominato con il toponimo “ Sasso Orecchie” ( ove è si trova il terreno dell’appellante) e che anche in sede di pubblicazione sul BUR degli allegati alla delibera di GR n. 1701 del 1.8.2000 l’area di Sasso Orecchie risulta ricompresa ( sia pur nella versione non pienamente leggibile in formato A4) nella ridetta ZPS n. 19.
E’ dunque definitivamente acclarato che durante tutto l’iter approvativo della ZPS n. 19 non vi è stata alcuna modifica dei confini di zona, né nella fase istruttoria regionale né a seguito della sua pubblicazione sul BUR. Quanto alle linee colorate che risultano dalla cartografia di zona in scala 1: 25000 va osservato che, come confermato nella richiamata relazione istruttoria, si tratta di linee indicanti i confini di provincia tracciate in fase di notifica della delibera agli enti locali interessati, che tuttavia neppure in minima parte interferiscono il perimetro <esterno> della ZPS n. 19 ( che non ha quindi mai subito modifiche di sorta).
Quanto alle restanti censure, involgenti la pretesa incongruità della specifica delimitazione di zona, il Collegio ritiene che anche dette censure non meritino di essere favorevolmente scrutinate.
Anzitutto è da condividere l’affermazione dei primi giudici secondo cui la discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette). Inoltre, è evidente la inadeguatezza della relazione tecnica prodotta in primo grado dalla odierna parte appellante e della sua incapacità di smentire i dati istruttori acquisiti dalla Amministrazione; viepiù considerando l’imprecisato periodo stagionale in cui l’osservazione sulla presenza di uccelli è stata compiuta e della sua limitatezza temporale, di per sé incapace di fornire dati suscettibili di apprezzamento tecnico-scientifico.
Né, infine, a diverse conclusioni può condurre la lettura dei contenuti della delibera di GR n. 843 del 24.5.2010, esibita dal difensore dell’appellante in sede di discussione orale, ed avente ad oggetto la parziale modifica dei confini territoriali di alcune zone SIC e ZPS. Anzitutto, la delibera appena citata ha ad oggetto l’aggiornamento delle delimitazioni soltanto di alcuni SIC e ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Macerata ( e quindi non coinvolge il territorio della Provincia di Ancona, ove si trova il terreno del ricorrente), sia perché ( pur nell’assorbenza del rilievo appena svolto) la differenza risultante dalla riperimetrazione per la zona n. 19 coinvolge una porzione territoriale di soli 25 HA ( che risultano in meno all’esito dell’operazione di riperimetrazione, rispetto alla attuale consistenza della ZPS). Si tratta dunque di un intervento correttivo minimale che non coinvolge, per quanto detto, l’area di proprietà dell’appellante ( d’altra parte, se così non fosse,l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse).
In definitiva l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate ricorrendo le particolari condizioni di legge per far luogo a tale tipo di pronuncia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010