Corte Costituzionale n.310 del 20 dicembre 2012
Oggetto: Caccia - Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria - Normativa della Regione Abruzzo - Previsione della proroga del prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) per la stagione 2011/2012 fino al 5 gennaio 2012.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro
SENTENZA N. 310
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 17 febbraio 2012, ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.− Con ricorso notificato il 13 febbraio 2012 e depositato il successivo 17 febbraio (reg. ric. n. 26 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La disposizione impugnata proroga il prelievo venatorio del cinghiale, per la stagione di caccia 2011-2012, fino al 5 gennaio 2012.
Il ricorrente ritiene anzitutto che la disposizione impugnata sia lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché ha assunto veste legislativa, mentre dall’art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si desume la necessità di procedere all’approvazione del calendario venatorio in via amministrativa.
L’impiego della legge, infatti, frustrerebbe sia la necessità di garantire pronte modifiche del calendario, sia l’esercizio delle competenze attribuite in materia all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dalla legislazione statale.
In secondo luogo, la proroga dell’attività venatoria fino al 5 gennaio, a parere del ricorrente, contrasta con l’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 157 del 1992, che invece, quanto al cinghiale, la limita al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, ovvero tra il 1° novembre e il 31 gennaio e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, nel caso di specie superato perché la caccia era stata aperta il 18 agosto e pertanto si sarebbe dovuta chiudere il 18 novembre.
La norma impugnata avrebbe perciò invaso un’area riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in relazione alle forme di approvazione del calendario venatorio a fini di tutela della fauna.
2.− La Regione Abruzzo non si è costituita.
Considerato in diritto
1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2.− La questione è fondata, per la parte in cui si contesta alla Regione di avere approvato previsioni proprie del calendario venatorio con legge anziché con atto secondario.
La disposizione impugnata disciplina l’arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, ovvero un profilo proprio del calendario venatorio, e lo proroga fino al 5 gennaio 2012, ponendosi in contrasto con l’art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, con una disposizione finalizzata alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), regola la materia e non consente alla Regione di provvedere in proposito per mezzo della legge.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, infatti, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012).
3.− Il vizio di legittimità costituzionale appena indicato colpisce non solo l’impugnato comma 1 dell’art. 5, ma, in via consequenziale, l’intero testo di tale disposizione (sentenza n. 105 del 2012), ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Infatti, il comma 2, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012, è afflitto dal medesimo vizio appena rilevato con riguardo al comma 1, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest’ultimo.
4.− Resta assorbita la censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia al cinghiale diverso e più lungo di quello consentito dalla legge dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI