TAR Piemonte, Sez. II, n. 826, del 27 giugno 2013
Caccia e animali.Illegittimità ordinanza sindacale per controllo dei piccioni sul territorio del comune
E’ illegittima l’ordinanza sindacale: “Limitazione e controllo dei piccioni sul territorio del comune”, con la quale viene disposto il “prelievo mensile di n. 200 piccioni sul territorio comunale. L’ordinanza impugnata non enuncia compiutamente i pericoli per la salute pubblica e per l’incolumità derivanti dalla presenza degli animali dei quali si è disposto l’abbattimento. E’ stata del tutto omessa l’indicazione delle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo, tali da giustificare il ricorso allo strumento previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e la deroga alla procedura prevista dall’art. 19, secondo comma, della legge n. 157 del 1992, essendosi il Sindaco limitato ad enunciare, del tutto genericamente, la sussistenza di rischi di carattere igienico-sanitario e di gravi disagi connessi alla presenza nel territorio di una crescente ed incontrollata popolazione stanziale di piccioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00826/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2011, proposto da:
L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia; L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia - Sezione Piemonte; L.I.P.U. - Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 35;
contro
Comune di Bianzè, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Comoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vinzaglio, 2;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 57/2011 del Sindaco di Bianzè - “Limitazione e controllo dei piccioni sul territorio del comune”, emessa il 31 ottobre 2011, con la quale viene disposto il “prelievo mensile di n. 200 piccioni sul territorio comunale di Bianzè per la durata complessiva di sei mesi, nei giorni di giovedì, a decorrere dal 01 dicembre 2011 e con termine il 31 maggio 2012”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bianzè;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le associazioni ricorrenti impugnano l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Bianzè ha disposto il prelievo mensile di 200 piccioni nel territorio comunale, per la durata complessiva di sei mesi, affidandone l’esecuzione ai Vigili del Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia di Vercelli.
Deducono motivi così rubricati:
I) violazione dell’art. 3 del r.d. n. 1265 del 1934, violazione dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978, violazione dell’art. 50 del d.lgs n. 267 del 2000, violazione degli artt. 1 e 19 della legge n. 157 del 1992, violazione dell’art. 55 della legge regionale n. 70 del 1996 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti;
2) violazione del d.P.R. n. 320 del 1954 ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria;
3) violazione degli artt. 7-ss. della legge n. 241 del 1990.
Il Comune di Bianzè si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di questa Sezione n. 45 del 12 gennaio 2012.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa comunale.
Sussiste la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986 e titolari di una posizione differenziata e qualificata (cfr., su identiche fattispecie: TAR Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009 n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008 n. 3274; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2003 n. 5244).
La procura alle liti, poi, risulta ritualmente conferita dai rispettivi legali rappresentanti in calce all’atto introduttivo del giudizio.
Ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (applicabile in forza del rinvio recettizio di cui all’art. 39 cod. proc. amm.), la procura alle liti si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, restando irrilevanti le altre tecniche di raccordo pure immaginabili, quali l’espressa menzione del procedimento per il quale essa è stata rilasciata, l’apposizione di timbri o sigle di giuntura e così via; ciò in quanto la congiunzione materiale della procura al ricorso fa ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, né è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che il suo inserimento nel corpo del ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011 n. 28839; TAR Piemonte, sez. I, 23 novembre 2012 n. 1279).
2. Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le motivazioni già espresse da questa Sezione in relazione ad identica controversia (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 18 gennaio 2013 n. 50), che di seguito si riassumono:
- nel merito, è fondata e riveste carattere assorbente la censura con cui le associazioni ricorrenti lamentano l’insussistenza, nel caso specifico, dei presupposti che legittimano l’emanazione di un provvedimento sindacale extra ordinem, anche con riguardo all’inadeguatezza dell’istruttoria esperita dal Comune;
- l’ordinanza impugnata non enuncia compiutamente i pericoli per la salute pubblica e per l’incolumità derivanti dalla presenza degli animali dei quali si è disposto l’abbattimento;
- gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell’urgenza della situazione;
- il potere sindacale presuppone, oltre all’esistenza di una comprovata situazione di pericolo, anche e soprattutto la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento;
- nella fattispecie in esame, è stata del tutto omessa l’indicazione delle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo, tali da giustificare il ricorso allo strumento previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e la deroga alla procedura prevista dall’art. 19, secondo comma, della legge n. 157 del 1992, essendosi il Sindaco limitato ad enunciare, del tutto genericamente, la sussistenza di rischi di carattere igienico-sanitario e di gravi disagi connessi alla presenza nel territorio di una crescente ed incontrollata popolazione stanziale di piccioni;
- la mancata indicazione dei presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo e la mancata motivazione circa l’impossibilità di utilizzare gli altri strumenti previsti dall’ordinamento viziano irreparabilmente l’ordinanza impugnata, anche in considerazione del fatto che l’asserita emergenza di carattere igienico-sanitario non risulta supportata da un’adeguata istruttoria e che il coinvolgimento del Servizio Veterinario della A.S.L. di Vercelli è stato previsto solo dopo l’effettuazione dei prelievi e degli abbattimenti programmati.
3. In conclusione, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e per l’effetto è annullata l’ordinanza n. 57/2011 del 31 ottobre 2011 del Sindaco di Bianzè.
Le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)