MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 2 novembre 2006
Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Gazzetta Ufficiale N. 19 del 24 Gennaio 2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visti in particolare gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge
20 luglio 2004, n. 189;
Decreta:

Art. 1.
Riconoscimento
1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini
di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di
confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e
del farmaco veterinario.
2. La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) sede legale;
d) codice fiscale;
e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;
f) elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate
idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
g) numero associati;
h) relazione sulle attivita' gia' svolte;
i) riconoscimenti gia' ottenuti da amministrazioni pubbliche o
private.
3. Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle
attivita' gia' svolte, delle strutture operative territoriali e dei
riconoscimenti gia' ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o
private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono
conferire i compiti di cui al comma 1 del presente articolo e
rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il
territorio nazionale.
4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti
annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al
comma 2, lettera f) da effettuarsi ad opera delle medesime autorita'
competenti.

Art. 2.
Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli
enti riconosciuti in conformita' al presente decreto, le entrate
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate
a detto Ministero.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, entro il
25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e
sara' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da
ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte
nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli
animali affidati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'interno
Amato

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 306