Cass. Sez. III n. 19437 del 23 maggio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Fundarò
Danno ambientale. Associazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato. Il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 122
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 33648/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FUNDARÒ MARIO N. IL 05/08/1971;
2) RENDA GRAZIA N. IL 29/03/1978;
3) FARACI GIROLAMO N. IL 22/10/1971;
4) AMICO ROCCO N. IL 22/04/1969;
5) CAMPO GIUSEPPE N. IL 12/07/1956;
avverso la sentenza n. 1065/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. Bennati Giuseppe anche quale sost. processuale dell'avv. Pace Carmelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, comunque, la declaratoria di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4.3.2011, ha confermato la sentenza 11.7.2008 del Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, che aveva affermato la responsabilità penale di Fundarò Mario, Renda Grazia, Faraci Girolamo, Amico Rocco e Campo Giuseppe in ordine ai reato di cui: - al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53-bis (concorso in attività organizzate per H traffico illecito di rifiuti - per avere il Fundarò, quale rappresentante legale della s.r.l. "Sud Impresit", realizzato l'abusivo smaltimento nella discarica comunale di Alcamo di residui di lavorazione industriale consistenti in polvere di ferro, regolarmente affidatigli dallo stabilimento di Trapani della s.p.a. "Riveco", usufruendo della stabile collaborazione della sua segretaria Grazia Renda e dei camionisti dipendenti Faraci ed Amico, nonché della disponibilità del Campo, dipendente della s.p.a. "AGESP" in servizio nella discarica anzidetta con funzioni di palista che, previamente informato per telefono del trasporto in arrivo, provvedeva ad occultare, interrandoli, i rifiuti illecitamente sversati - reato accertato in continuazione fino al 17.7.2003) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato - con la concessione del beneficio della sospensione condizionale - il Fundarò alla pena di anni uno di reclusione e ciascuno degli altri imputati a quella di mesi otto di reclusione, nonché tutti al risarcimento dei danni "solo per l'azione in proprio esercitata" (da liquidarsi con separato giudizio) in favore della parti civili costituite Comune di Alcamo, s.p.a. "AGESP" e WWF Italia Onlus.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, i quali tutti hanno eccepito con analoghi motivi:
- la insussistenza dei delitto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53-bis, perché non sarebbe stato dimostrato l'approntamento, al fine di trame profitto, di un'organizzazione a carattere imprenditoriale finalizzata ovvero utilizzata per la realizzazione di un'attività continuativa di gestione di quantità ingenti di rifiuti. Difetterebbero, nella specie, i requisiti della "continuità della condotta", della "ingente quantità" dei rifiuti e del "fine di profitto";
- la prescrizione del reato.
- Mario Fundarò ed il suo difensore, con separati ma coincidenti ricorsi, hanno ulteriormente prospettato:
- la impossibilità di qualificare come "rifiuto" la polvere di ferro versata in discarica, trattandosi piuttosto di materia prima secondaria utilizzabile senza previa trasformazione in un ciclo produttivo;
- la erroneità della riconosciuta legittimazione a costituirsi parte civile della Onlus "WWF Italia", non essendo stata dimostrata l'esistenza di una sua articolazione territoriale attiva su territorio ne' il danno che la stessa avrebbe subito;
- la mancanza di legittimazione della s.p.a. MAGESP" atta richiesta di risarcimento, tenuto conto che tale società avrebbe dovuto essere considerata responsabile dell'attività di illecito interramento posta in essere dal suo dipendente Campo.
- Il difensore di Grazia Renda ha lamentato pure che la stessa "nella sua qualità di segretaria non aveva alcuna autonomia decisionale e neppure era consapevole della illecita attività organizzata dal Fundarò".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze svolte nei ricorsi di tutti gli imputati con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53-bis non sono manifestamente Infondate, sicché i rispettivi gravami non possono essere considerati inammissibili.
L'impugnata sentenza, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Trattasi, invero, di delitto commesso fino al 17.7.2003", per cui il termine massimo prescrizionale (di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 cod. pen.) si sarebbe compiuto il 17.1.2011.
Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) della sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 3 e giorni 12, in seguito a rinvio disposto su richiesta dei difensori (dal 13.10.2006 al 25.1.2007) non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa, in quanto, pur computando detta sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta fissato al 29.4.2011.
2. La vicenda, comunque, deve essere valutata da questa Corte ai soli fini della delibazione sulle statuizioni civili ed in proposito va rilevato anzitutto che il delitto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53-bis (introdotto dalla L. 23 marzo 2001, n. 93) riguarda chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, abbia allestito una vera e propria organizzazione professionale con cui gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. La gestione dei rifiuti e le altre condotte previste come illecito devono concretizzarsi in più operazioni ed intervenire attraverso allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; entrambi gli aspetti, inoltre, devono configurarsi cumulativamente (vedi Cass., Sez. 3, 17.1.2002, Paggi).
Le condotte sanzionate, a giudizio di questo Collegio, si riferiscono a qualsiasi "gestione" dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, sicché esse non possono intendersi ristrette dalla definizione di "gestione" delineata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. d), ne' limitate ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.
2.1 Nel caso in esame risulta correttamente verificata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, in quanto:
a) Lo svolgimento abusivo di una pluralità di operazioni di gestione dei rifiuti si ricollega al reiterato conferimento in discarica di circa 114 tonnellate di polvere di ferro, che, nel momento in cui la detentrice s.r.l. "Sud Impresit" se ne è in concreto disfatta, devono considerarsi a tutti gli effetti "rifiuti".
b) Non può porsi in discussione la ravvisabilità dell'elemento dello "allestimento di mezzi e attività continuativamente organizzate", a fronte dell'effettuato riscontro della presenza di una struttura organizzativa, di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira. Tale struttura, giova evidenziarlo, secondo la previsione normativa non deve essere destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite.
c) Correttamente deve considerarsi ravvisata la sussistenza dell'elemento della gestione di "ingenti quantitativi" di rifiuti. Il termine "ingente" ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e - a giudizio di questo Collegio - va riferito all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) (in senso conforme vedi Cass., Sez. 6, 13.7.2004, n. 30373, Ostuni).
Nella presente vicenda risulta che la s.r.l. "Sud Impresit" ha sversato occultamente in discarica circa 117 tonnellate di polveri ferrose dal novembre 2002 al luglio 2003 e tale dato quantitativo razionalmente deve ritenersi ricondotto alla previsione della norma incriminatrice.
d) Il reato ipotizzato è punibile a titolo di dolo specifico, in quanto la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un ""profitto ingiusto".
Tale "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato del mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Non è affatto necessario, però - ai fini della perfezione del reato - l'effettivo conseguimento di un vantaggio siffatto. Nella fattispecie in esame - tenuto conto che l'impresa che conferisce rifiuti in discarica con modalità regolari normalmente paga i propri conferimenti - il profitto deve ritenersi ragionevolmente configurato nel risparmio di costi. 3. Tenuto conto delle anzidette considerazioni riferite alla configurazione di una attività illecita da parte dei ricorrenti, devono essere quindi verificate le doglianze rivolte nel ricorso a contestare la legittimità della condanna al risarcimento dei danno in favore delle costituite parti civili.
3.1 La L. 3 luglio 1986, n. 349, art. 18 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente (alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge.
È stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale (aquilana) connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno "ingiusto" all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge. Il citato art. 18 prescriveva che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3). La strada risarcitoria restava aperta ai privati solo ove lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o altro diritto reale.
3.2 Il D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) la L. n. 349 del 1986, art. 18 e, nell'art. 300 (commi l e 2), ha definito la nozione di "danno ambientale" con riferimento a quella posta, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE. Lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 riserva attualmente allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale (in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale). Ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque, "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi".
Si è avuto così un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, ai quali è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art 309) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni (art. 310), ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno ambientale. Rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell'ambiente in sè, mentre gli enti territoriali possono agire per il risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locati specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati (vedi Cass., Sez. 3, n. 755/2009). 3.3 La normativa spedate dal "danno ambientale" dianzi descritta si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le associazioni ambientaliste - pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318) - sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (vedi Cass., sez. 3: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828, De Flammineis).
Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. 3: 25.1.2011, Pelloni; 21.6.2011, Memmo).
Ritiene il Collegio al riguardo (confermando l'orientamento espresso da questa 3^ Sezione nella sentenza 21.6.2011, Memmo e nella consapevolezza delle non convergenti posizioni enunciate nelle sentenze n. 14828/20010 e n. 41015/2010, contenente quest'ultima il riferimento ai solo "danni patrimoniali") che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela.
La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185 c.p., comma 2, - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibitità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.
Possono costituirsi parti civili sia le associazioni ambientaliste nazionali sia le sedi locali di esse, che rappresentino un gruppo significativo di consociati e che abbiano dato prova della continuità e della rilevanza del loro contributo alla difesa dell'ambiente (vedi Cass., Sez. 3, n. 46746/2004). La pretesa risarcitoria deve essere connessa però - è opportuno ribadirlo - ad un pregiudizio diretto ed immediato e non ad un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico, che resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile.
3.4 Tenuto conto dei principi dianzi enunciati, va rilevato che la Corte di merito - nella vicenda in esame - razionalmente ha ravvisato l'esistenza di un pregiudizio concreto ed effettivo per la parte civile Comune di Alcamo, cagionata dal degrado arrecato al suo territorio attraverso l'interramento rudimentale delle polveri di ferro.
3.5 A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riferimento alle parti ovili s.p.a. "AGESP" e del WWF Italia Onlus, limitandosi ad argomentare:
- per la prima di esse, che trattasi di un'associazione (è invece una società commerciale) che aveva la gestione della discarica e doveva considerarsi danneggiata "a prescindere da eventuali corresponsabilità personali dei propri dipendenti";
- per il WWF, che tale associazione, "quale ente riconosciuto che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimata a costituirsi parte ovile ai fini del risarcimento dei danni derivanti dal reato di traffico illecito dei rifiuti".
Tali enunciazioni, però, non si conformano ai principi dianzi enunciati in quanto omettono di individuare quali siano i danni direttamente subiti dalle due parti aviti in oggetto: danni che, come si è detto dianzi, devono essere diretti e specifici, nonché ulteriori e diversi rispetto a quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico.
3.6 Devono essere confermate, dunque, le statuizioni civili in favore del Comune di Alcamo, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata - relativamente alle statuizioni civili in favore della s.p.a. "AGESP" e del WWF Italia Onlus - con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili in favore del Comune di Alcamo. Annulla la sentenza impugnata - relativamente alle statuizioni civili in favore della s.p.a. "AGESP" e del WWF Italia Onlus - con rinvio ai giudice civile competente in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012