Cass. Sez. III n. 10515 del 3 marzo 2017 (Cc 27 ott 2016)
Presidente: Carcano Estensore: Aceto Imputato: Sorvillo
Ambiente in genere.Deterioramento e compromissione nel delitto di inquinamento ambientale
Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.
RITENUTO IN FATTO
1 Il sig. Guido Sorvillo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 16/03/2016 del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 452-bis, cod. pen. e al fine di evitarne la reiterazione, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari.
Si contesta al Sorvillo, nella sua qualità di legale rappresentante della società «Distillerie Campane S.r.l.», di aver cagionato la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile delle acque del Canale Cantarone (capo A) e di quelle del Canale Agnena (capo B).
In particolare, secondo la rubrica provvisoria, «per mezzo di una condotta interrata a servizio dell'impianto di captazione di acque di prima pioggia e bypassando l'impianto di depurazione esistente, scaricava abusivamente nel canale Cantarone - affluente del canale Agnena - reflui non depurati (nella specie liquami di colore marrone-rossastro provenienti dalla condotta di distillazione dell'impianto destinata a contenere i residui della cosiddetta "borlanda", cioè del prodotto finale della distillazione del melasso) con elevatissimo carico organico il superamento dei limiti previsti dalla tabella tre dell'allegato cinque alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, relativamente ai parametri Ph, colore, COD, BOD5, solidi sospesi e con la presenza di aldeidi alcoli, chetoni esteri di basso peso molecolare (con presenza di composti a quattro o cinque atomi di carbonio oltre all'etanolo che risulta preponderante), con ciò cagionando una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile della quale del Canale Cantarone» (capo A); «cagionava altresì la compromissione ed il deterioramento significativo e misurabile dell'acqua del Canale Agnena nel quale confluivano le acque del Canale Cantarone» (capo B).
Questi i fatti e le considerazioni che il Tribunale indica a sostegno della decisione:
a)le indagini erano state avviate a seguito di numerose segnalazioni presentate ai CC di Grazzanise dagli abitanti del Borgo Appio che, dal luglio 2015, denunciavano gli odori acri e nauseabondi provenienti dal canale Agnena che costeggia il Borgo;
b) il 03/07/2015 il Presidente dell'Associazione Italiana Libera Pesca aveva segnalato nel canale Agnena un flusso periodico di acque con caratteristiche organolettiche che facevano ritenere sversamenti di natura pericolosa, nonché la moria di fauna ittica e venatoria;
c)un primo prelievo del 25/09/2015 aveva evidenziato la presenza, nel canale Agnena, di batteri fecali, tensioattivi, COD e BOD5, in quantità decisamente superiori ai limiti di legge e un'eccessiva concentrazione di solfiti, sostanze riconducibili alla lavorazione di sostanze alcoliche;
d) il 29/12/2015 era stato effettuato un sopralluogo all'esito del quale si era accertato che l'acqua del canale Agnena aveva un colore rossastro ed un odore acre, caratteristiche riscontrate anche a monte di Grazzanise (attraversato dal canale), fino al punto di confluenza nel canale Agnena del canale Cantarone; a monte di tale punto l'acqua del canale Agnena era limpida, sicché, proseguendo lungo il corso del canale Cantarone, si era notato lo stesso colore rossastro sia nel tratto che costeggia l'azienda zootecnica «lemma», sia più a monte, nel tratto in cui il canale Cantarone attraversa il Comune di Pastorano, ove era stata riscontrata la presenza di tre complessi industriali, due dei quali dismessi, il terzo («Distillerie Campane S.r.l.») funzionante;
e) in quella occasione furono prelevati quattro campioni di acqua: uno dal canale Agnena, all'altezza del Borgo Appio; il secondo nel punto di confluenza del canale Cantarone nel canale Agnena; il terzo in un punto compreso tra l'azienda «lemma» e la distilleria più a monte; il quarto da un tubo di scarico affiorante tra la vegetazione proveniente dal suolo sottostante le mura di recinzione della «Distillerie Campane S.r.l.»;
f) le analisi avevano evidenziato la presenza di composti organici (etanolo, butadianolo e propanolo) ed elevatissime concentrazioni di COD e BOD5, riconducibili ad un'attività di distillazione di alcol;
g) il 05/01/2016 era stato effettuato un ulteriore sopralluogo dal quale era risultato che le acque del canale Agnena si trovavano nelle stesse condizioni di prima e che quelle del canale Cantarone a monte della distilleria erano limpide; dal tubo esistente nei pressi dello stabilimento sgorgava acqua rossastra e maleodorante, con forte odore alcolico;
h) all'interno dello stabilimento era in corso uno scarico diretto tramite condotta interrata proveniente dall'impianto di captazione di acque di prima pioggia in cui confluiva una sostanza di colore marrone-rossastro proveniente dalla colonna di distillazione dell'impianto;
i) tale sostanza, tramite dei pozzetti di raccolta presenti ai piedi dell'impianto di distillazione, accedeva direttamente allo scarico bypassando l'impianto di depurazione presente;
j) la sostanza in questione fuoriusciva a causa di una valvola non chiusa ermeticamente presente sulla colonna di distillazione destinata alla raccolta del vapore proveniente dal processo di distillazione dalla condotta destinata a contenere i residui della "borlanda" (prodotto finale della distillazione del melasso);
k) in una vasca di raccolta delle acque del piazzale era presente acqua di colore rossastro ed odore acre; l'impianto di depurazione non era collegato alle acque provenienti dal piazzale contenenti la "borlanda";
m) la "borlanda" prodotta dall'impianto era stoccata in un silos pieno a metà;
n)l'impianto era in fermo produzione anche se era in pressione mediante l'insufflaggio di acqua al fine di mantenere la piena funzionalità delle varie componenti dell'impianto stesso e non permettere ai residui di lavorazione di seccarsi all'interno dei condotti;
o) l'autorizzazione allo scarico era scaduta il 24 maggio 2011 ed era in corso di rinnovo
p) l’ultinno FIR risaliva al 22 ottobre 2014;
q) l'analisi dei campioni di acqua presente nel tubo che conduceva al canale Cantarone aveva evidenziato la presenza di COD pari a 52 volte il limite di legge e di BOD5 pari a 120 volte il limite di legge;
r) le esalazioni del canale Agnena avevano provocato disturbi fisici a cinque abitanti del Borgo Appio, la moria della fauna ittica e venatoria e costretto il Sindaco a vietare l'utilizzo delle acque ai fini irrigui cui erano destinate.
Secondo il Tribunale, inoltre, le modalità con cui lo sversamento abusivo veniva effettuato (attraverso un tubo parzialmente interrato che convogliava le acque provenienti dal dilavamento dei tubi di depurazione che, bypassando la vasca di depurazione, sversava direttamente nel canale) riconducono il fatto ad una decisione imprenditoriale che esclude la condotta arbitraria e spontanea dei lavoratori dipendenti.
Di qui la decisione di applicare la misura cautelare in considerazione del fatto che, benché l'impianto fosse stato sequestrato, il Sorvillo avrebbe potuto delinquere in altri contesti imprenditoriali considerati i suoi precedenti penali e la conseguente attitudine al delitto.
1.1.Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125 e 273, cod. proc. pen., nonché vizio di travisamento del fatto, assenza di gravità indiziaria e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce, a tal fine, che:
- la prova del delitto si fonda sostanzialmente su tre controlli, sporadici, non continuativi e non uniformi negli esiti, rispettivamente del 25/09/2015, 29/12/2015, 05/01/2016; solo il 05/01/2016, sarebbe stato scoperto un tubo che del tutto legittimamente recapitava nel canale le acque di raffreddamento dei condensatori dell'impianto di distillazione;
- il delitto contestato è di danno e non di pericolo per cui ai fini della sua sussistenza non è sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari, essendo necessaria una compromissione effettiva delle acque (certamente non evincibile da tre soli prelievi effettuati in tempi diversi e in punti distanti tra loro);
- premessa l'analisi degli elementi costitutivi del reato (per la cui interpretazione sostiene che occorre rifarsi alle definizione di "danno ambientale" di cui all'art. 300, d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui alla direttiva 2004/35/CE), avuto in ogni caso riguardo alla necessità che, ai fini della sua integrazione, devono essere attinte porzioni estese e significative del solo e del sottosuolo, il provvedimento del Sindaco ha riguardato solo le acque del Canale Agnena nel quale confluivano anche altri canali, oggetto, a loro volta, di scarichi inquinanti;
- non v'è prova, infatti, che l'inquinamento (di natura soprattutto fecale) sia attribuibile alla attività della distilleria, non essendone certa la reale fonte;
- non si conoscono nemmeno i parametri vitali delle acque o l'inquinamento precedentemente esistenti, a maggior ragione le cause;
- non si dà, insomma, alterazione delle acque se non v'è prova che in precedenza tali alterazioni non sussistevano, né tale prova può essere tratta dalle sole dichiarazioni testimoniali degli abitanti dei luoghi interessati; occorrono analisi specifiche che nel caso in esame non hanno supportato nemmeno la decisione del Sindaco di vietare l'acqua a fini irrigui;
- l'accertamento "de visu" di colori e odori non può fornire alcuna certezza sulla sussistenza stessa dell'inquinamento, tanto più che la moria della fauna è solo dedotta ma non provata e non se ne conoscono comunque le cause;
- diversamente da quanto sostiene il Tribunale, il superamento (nemmeno tanto significativo) delle soglie è stato verificato a carico della distilleria una sola volta; in precedenza alcun accertamento o analisi a valle dello scarico è mai stato effettuato; gli altri valori, infatti, riguardano altri punti di prelievo, molto distanti dalla distilleria; di qui il travisamento;
- non è sufficiente, ai fini del reato ipotizzato, l'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (reato di pericolo), è necessario un "quid pluris" costituito dell'evento di danno che nel caso di specie non sussiste (e comunque ne manca la prova);
- l'inquinamento, inoltre, è stato accertato proprio nel canale Agnena, a valle della discarica CO.GE.RI., di qui la sua natura tipicamente biologica;
- il mancato accertamento di uno scarico illecito da parte delle aziende zootecniche lemma e Lanna non esclude che lo sversamento possa essere avvenuto in tempi diversi e non necessariamente in occasione dei nnonitoraggi, non spiegandosi altrimenti l'inquinamento biologico da carcasse di animali e fecale;
- i dati, insomma, evidenziano la natura organica delle sostanze inquinanti, scientificamente non riconducibili all'attività di distilleria (o comunque soltanto ad essa);
- l'affermazione della propria responsabilità è meramente assertiva perché esclude altri fattori causali ed è in contrasto con la natura accidentale dello sversannento, dovuto al cattivo funzionamento di alcune valvole e alla non perfetta chiusura del pozzetto fiscale, accertata al momento del sopralluogo;
- il tubo, inoltre, non è abusivo, ma autorizzato e nessun "bypass" è stato posto in essere per sversare le acque direttamente nel canale;
- manca del tutto la prova che l'inquinamento fosse conseguenza voluta di una condotta posta in essere direttamente dal legale rappresentante dell'impresa.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando l'assenza di esigenze cautelari concrete ed attuali e l'inadeguatezza e la sproporzionalità della custodia cautelare in carcere (rectius: arresti domiciliari), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 125, 274 e 275, cod. proc. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica in punto di esigenze cautelari, ritenute sussistenti, pur in presenza di un sequestro, sulla generica ed apoditticca considerazione che egli ben potrebbe delinquere in altri contesti imprenditoriali, contesti della cui esistenza non v'è traccia alcuna. Nessuna spiegazione, inoltre, viene fornita in ordine alla inidoneità di qualsiasi altra misura a far fronte alle (dedotte) esigenze cautelari.
2. Il 31/08/2016 il Sorvillo ha depositato nuovi motivi di ricorso con i quali ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen., l'assenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e la manifesta illogicità della relativa motivazione.
Richiamati gli argomenti sviluppati in sede di ricorso originario circa la natura congetturale ed astratta del ragionamento seguito dal Tribunale in tema di esigenze cautelari e la giurisprudenza di questa Corte sul punto, allega - a sostegno della mancanza di attualità del pericolo e della natura non dolosa degli sversamenti - che, con decreto del 01/08/2016, il PM ha ordinato il dissequestro dell'impianto in considerazione del fatto che il 15/07/2016 era stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale e che dal momento dell'esecuzione del sequestro non erano state segnalate violazioni della normativa ambientale. Il che prova, deduce il ricorrente, la natura non volontaria dell'ipotizzato inquinamento essendo stati effettuati tutti gli interventi volti a eliminare il rischio di sversamenti accidentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il secondo motivo di ricorso, non lo è il primo.
4. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 452-bis, cod. pen., la difesa del ricorrente si sviluppa lungo le seguenti direttrici: a) l'insussistenza materiale del reato; b) in ogni caso la sua non univoca attribuzione alla Distilleria; c) il possibile profilo colposo della condotta.
5.Con riguardo alla materiale sussistenza del reato, questa Corte si è recentemente pronunciata in tema di inquinamento ambientale, affermando, con sentenza Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, principi che è opportuno richiamare (e ribadire) anche in questa sede:
5.1. La condotta "abusiva" idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o co- 6 munque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Rv. 268060);
5.2 i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. (Rv. 268059);
5.3. al riguardo, escluso, in particolare, ogni accostamento alle corrispondenti definizioni di "inquinamento ambientale" e di "deterioramento significativo e misurabile" fornite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ad uso e consumo esclusivo delle norme in detto Testo Unico contenute, la sentenza ha spiegato che «l'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento [tra di essi] - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - poiché indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.»;
5.4.deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla "distruzione", non equivalgono, in ultima analisi, a «una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che (...) la norma non prevede»;
5.5.quanto alla natura "significativa" e "misurabile" che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, la sentenza ha ulteriormente precisato che, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, «il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti».
5.6. Il reato in questione è senza alcun dubbio un reato di danno, causalmente orientato.
5.7.Pur se non irreversibile, il deterioramento o la compromissione evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso. Sotto questo profilo, il deterioramento e la compromissione (quest'ultima intesa come il rendere una cosa, in tutto o in parte, inservibile) costituiscono per il legislatore penale evento tipico del delitto di danneggiamento e, in quanto tale, l'idea del "danno" (ancorché non irreversibile) è a loro connaturale.
5.8. Il deterioramento, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce l'oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).
5.9.Non a caso la giurisprudenza di questa Corte, maturata sin da epoca antecedente alla legge n. 319 del 1976 (cd. legge "Merli" che, per prima, introdusse una disciplina organica e penalmente sanzionata in materia di scarichi di acque reflue), aveva già ampiamente attinto al reato di cui all'art. 635, cod. pen., per attrarre alla sua fattispecie quei casi in cui un corso d'acqua fosse durevolmente deteriorato in modo da ridurne l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione (così Sez. 2, n. 12383 del 28/04/1975, Fratini, Rv. 131583, in un caso di scarichi industriali apportatori di intorbidamento delle acque del fiume Arno, di distruzione di microrganismi, quali microflora e microfauna, plancton animale e vegetale, di alterazione morfologica e termica e di fenomeni analoghi; nello stesso senso Sez. 2, n. 5802 del 15/11/1979, Frigerio, Rv. 145222 in un caso di inquinamento del fiume Lambro; Sez. 6, n. 8465 del 21/06/1985, Puccini, in ipotesi di inquinamento del fiume Arno determinato dalla disattivazione del depuratore; di rilievo il principio affermato da Sez. 2, n. 7201 del 16/01/1984, Corsini, Rv. 165490, secondo cui l'art. 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 aveva 8 abrogato soltanto le norme che puniscono l'inquinamento collegabile direttamente o indirettamente agli scarichi ma detta abrogazione non si estendeva alle norme che puniscono il danneggiamento che, pur tutelando anche le acque dall'inquinamento, hanno una diversa e più ampia oggettività giuridica). Sulla scia di tale indirizzo giurisprudenziale, più recentemente, Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, Valentini, Rv. 249808, in un caso di illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume che ne aveva cagionato il deterioramento rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali, ha ribadito che si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (cfr. altresì, Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267823 che, sul principio per il quale ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità, ha ritenuto integrato il reato a seguito dell'intorbidamento delle acque e dell'alterazione delle correnti marine determinato dallo sversamento di sabbia, quale conseguenza della realizzazione di un'isola artificiale).
5.10.La compromissione, termine, come visto, indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce della stessa medaglia, sicché è evidente che l'endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di "danneggiamento" - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo.
5.11.La ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformità alla sua destinazione quale conseguenza della condotta è perciò già sufficiente a integrare il "danno" che la minaccia della sanzione penale intende prevenire.
5.12. Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione», Sez. 4, n. 9343 del 2010, cit.).
5.13.E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.
5.14 Il Tribunale del riesame, nella ricognizione dei gravi indizi di reato, non si è attestato sul solo superamento dei valori tabellari (pur rilevanti) ma ha descritto una situazione ambientale ben più ampia e gravemente deteriorata che ha ridotto due corsi d'acqua alla asfissia, al punto da esserne pregiudicato l'utilizzo a fini irrigui, ha determinato la moria di fauna ittica e venatoria e ha inciso negativamente sullo stato di salute di alcuni abitanti dei borghi attraversati da uno di essi.
5.15. L'obiezione difensiva che ai fini della sussistenza del reato devono essere attinte porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo, oltre ad astrarre dal fatto storico così come accertato (dal quale risulta che, come detto, sono stati interessati ben due corsi d'acqua), non considera che per il reato in questione solo per il suolo ed il sottosuolo è necessario che ne siano compromesse o deteriorate "porzioni estese o significative"; per le acque e per l'aria tale requisito non è richiesto.
5.16.La natura "abusiva" della condotta, inoltre, non può essere limitata ai soli casi in cui la causa dell'inquinamento costituisca fatto di per sé già penalmente sanzionato, con esclusione pertanto di tutti gli altri casi in cui sia sanzionato a livello amministrativo o anche solo vietato o comunque posto in essere in contrasto con le norme e le prescrizioni che disciplinano la singola attività "causante".
5.17.Quel che conta, in ultima analisi, è la sussistenza del nesso causale tra tali violazioni (qualunque esse siano), che rendono tipica la "causa", e l'evento (sulla "abusività", quale predicato tipizzante della condotta, oltre la sentenza Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, sopra citata, utili indicazioni possono trarsi dagli approdi di questa Corte in materia di traffico illecito di rifiuti, allorquando si è affermato che per attività "abusiva" si deve intendere quella effettuata o senza le autorizzazioni necessarie, ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute, o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; in questo senso, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350).
6.Fatte queste premesse, appare evidente, dal contenuto della ordinanza impugnata, come sopra riassunto, la oggettiva sussistenza, quantomeno al livello di gravità indiziaria richiesto ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, della fattispecie di reato ipotizzata.
6.1.Conviene riepilogare per maggior chiarezza gli elementi che, nel loro insieme, la concretizzano: a) la moria della fauna ittica e venatoria; b) la sospensione dell'utilizzo dell'acqua a fini irrigui (evento, come detto, di per sé sufficiente a integrare il reato); c) i valori alterati di COD e BOD5 e la presenza di solfiti in concentrazioni elevatissime e di altri composti organici; d) la estensione del fenomeno (che, pur non costituendo requisito essenziale nel caso di specie, ha comunque riguardato due corsi d'acqua); e) gli odori acri e nauseabondi che appestavano le popolazioni lungo il corso Agnena; f) la natura abusiva degli scarichi della distilleria.
7.Le ulteriori eccezioni, che riguardano la sussistenza del reato e la sua riconducibilità alla distilleria e la natura eventualmente colposa della condotta, riguardano il vizio di motivazione e sono infondate.
7.1.Ricorda, a tal fine, questa Corte che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
7.2.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
7.3.0rbene, non esiste alcuna frattura logica manifesta tra i fatti esposti dal Tribunale e le conclusioni che ne sono state tratte in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae, sul punto, alle censure di manifesta illogicità e contraddittorietà che le muove il ricorrente il quale, per vero, propone una diversa lettura del medesimo compendio indiziario basata, tra l'altro, su argomenti e dati fattuali dei quali viene data per presupposta la corrispondenza al vero e che, sotto l'eccepito (ed inesistente) vizio di travisamento, vengono proposti a questa Corte per sottoporre una possibile spiegazione alternativa della causa dell'inquinamento. Operazione, come detto, non ammessa in questa sede e che si scontra, sul piano logico, con la insuperabile constatazione che a monte della Distilleria le acque erano chiare, che prima della confluenza con il canale Cantarone le acque del canale Agnena erano limpide, che le sostanze presenti in entrambi i canali sono riconducibili alla lavorazione di sostanze alcoliche, che era stato accertato lo scarico diretto nel canale Cantarone di sostanze rossastre e maleodoranti provenienti dalla distilleria (lo stesso colore marrone-rossastro assunto da entrambi i canali).
7.4.Alla tesi difensiva della possibile (e astratta) spiegazione alternativa dell'evento, il Tribunale oppone il dato concreto dell'esperienza sensibile, logicamente inconfutabile nella sua valenza accusatoria. Pur non essendo possibili traslazioni in questa sede cautelare di principi elaborati da questa Corte in tema di "ragionevole dubbio", resta comunque valida la considerazione (più logica che giuridica) che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, non possono essere prese in considerazione dal giudice quando siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).
7.5 L’intera linea difensiva del ricorrente incorre proprio in questa errata impostazione di metodo perché pretende che il giudizio, in ordine alle cause dell'inquinamento e alla sua responsabilità, si fondi non sul dato reale, bensì su quello astratto ed ipotetico fondato, a sua volta, sulla apodittica confutazione delle informazioni acquisibili dagli indizi raccolti ovvero sulla loro ingiustificata svalutazione.
7.6.Tali dati, invece, valutati unitamente alle modalità dello scarico (la predisposizione di uno scarico diretto ed abusivo nel fiume) e alla durata del fenomeno, rendono non manifestamente illogica la conclusione circa la natura dolosa e non colposa della condotta.
7.7.Non sono ovviamente valutabili in questa sede le ulteriori produzioni documentali volte a sostenere il contrario.
8.E' invece fondato il secondo motivo.
8.1.La affermazione che il ricorrente, pur essendo stato l'impianto sottoposta a sequestro, «ben potrebbe delinquere in altri contesti imprenditoriali» è del tutto generica e non soddisfa il requisito della necessaria attualità del pericolo di recidiva.
8.2.Secondo l'indirizzo precedente le modifiche introdotte all'art. 292, cod. proc. pen., dall'art. 9, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 332, il requisito della "concretezza" del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della "attualità" del pericolo stesso, derivante, cioè, dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati: "concretezza" del pericolo non equivaleva (e non equivale) alla sua "attualità". Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto (e dunque sussistente) ipotizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l'occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651).
8.3.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857). 13
8.4.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di "attualità" il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
8.5.Ne consegue che per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: "se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto", ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: "siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere" (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, Lori, Rv. 266481; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; si veda altresì quanto affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui concretezza ed attualità del pericolo costituiscono attributi distinti, legati l'uno, la concretezza, alla capacità a delinquere del reo, l'altro, l'attualità, alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori - specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato - deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa).
8.6.Non va dimenticato, del resto, che la privazione della libertà personale in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente cadere la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost., costituisce un'eccezione che, comprimendo un diritto inviolabile della persona (art. 13, Cost,) e pregiudicando la stessa finalità tendenzialmente rieducativa della pena (del tutto estranea alle misure cautelari restrittive), può essere consentita solo in casi di effettiva necessità contenitiva di cui il requisito della attualità costituisce espressione.
8.7.Tali criteri devono orientare il giudice anche nella scelta della misura da adottare nel caso concreto, in base ai principi di effettiva necessità, proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare che costituiscono altrettante declinazioni dei principi sopra esposti.
8.8.0rbene, come detto, il Tribunale non spiega, al di là di un generico richiamo ad indici rivelatori della concretezza del pericolo di recidiva (e dunque della capacità a delinquere del ricorrente), in quali specifici contesti tale attitudine al delitto potrebbe manifestarsi, né le ragioni della adeguatezza della misura cautelare adottata rispetto ad esigenze così genericamente indicate (a fronte, peraltro, di un sequestro dell'impianto che ha sottratto al dominio del ricorrente la causa dell'evento).
8.9.Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. In detta sede potranno essere utilmente valutate le produzioni del ricorrente che documentano circostanze successive alla decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, Sezione riesame, per nuova deliberazione.
Così deciso il 27/10/2016