Cass. Sez. III n.39078 del 10 agosto 2017 (Cc 6 apr 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Macrì Imputato: Campione
Ambiente in genere.Inquinamento ambientale e compromissione o deterioramento dell’ambiente

Nel delitto di inquinamento ambientale la  situazione   di   compromissione  o deterioramento  dell'ambiente  può correttamente essere ritenuta significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente), nel caso in cui siano riscontrate  in  plurime occasioni le violazioni  di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché, per tre volte, il superamento dei limiti di determinate sostanze. La legge ha volutamente utilizzato degli  aggettivi generici,  sebbene  stringenti per  l'operatore, perché  ha reso   penalmente rilevanti  tutti   quei   casi   in   cui   la   compromissione   o   il deterioramento  dell'ambiente siano  significativi o rilevanti e  misurabili.  Nella fattispecie la misurabilità è consistita  nel prelievo  dei campioni  e nella loro  analisi  per ben tre volte,  la  significatività  è  stata  apprezzata   dai  Giudici,  anche  tenuto   conto  del danno alla collettività come documentato dalle doglianze  dei cittadini.


RITENUTO IN  FATTO
l. Con ordinanza in  data  22.9.2016 il Tribunale del riesame di  Agrigento  ha annullato  parzialmente,  con   riferimento  ai   soli   capi   A)   e   B),   il  decreto  di sequestro preventivo del Giudice  per le   indagini preliminari del medesimo Ufficio  in data  28.7.2016 nell'ambito del procedimento penale  RGNR 3602/16 a carico  di Campione  Marco,   indagato  in  qualità  di  legale   rappresentante  della   Girgenti Acque  S.p.A., per  i reati  di cui  agli  art.  81,  110  c.p., 137,  commi 5 e 6, d.  Lgs. 152/06 (capo   A),  110  c.p.  e  137, comma 4,  d.   Lgs.  152/06 (capo   B),  110  e 452bis  c.p.   (capo   C),   110   e  674   c.p.   (capo   D),   110   e  356   c.p.   (capo   E), confermando per il resto.

2.  Con  un  unico   ed  articolato motivo, il  ricorrente  denuncia la  violazione dell'art. 606,  comma  l, lett. b),  c.p.p., in  relazione agli  art.   321  c.p.p., 452bis c.p.  e  674  c.p.  perché non  si era  mai  registrato uno sversamento di reflui fognari non  depurati "continuo e misurabile", mentre il  superamento dei  valori, solo  in tre      occasioni,      aveva      dimostrato     chiaramente     l'insussistenza       della "compromissione o deterioramento", "significativo e misurabile", del corpo idrico recettore (vallone  Canaletto), giacché il reato contestato  di cui all'art. 452bis c.p. era  costruito come  reato  di danno  e di evento  e non di mera  condotta: l'evento  dannoso,   contrariamente  a   quanto    argomentato   nell'ordinanza  impugnata, doveva  essere accertato  in concreto  e non poteva  essere dichiarato sulla base di mere  ipotesi  o di  meccanismi  presuntivi; del  resto,  la  stessa  ordinanza  aveva dato  atto  dell'episodicità  dell'asserito  superamento dei  richiamati parametri;  il requisito  della  significatività operava  solo quando  la lesione avesse raggiunto un livello   di  intensità  tale  da  compromettere  o  deteriorare  l'ambiente  preso  in considerazione, evenienza  che, nella specie, non si era verificata; il Tribunale  del riesame,   ai   fini   dell'accertamento   del   fumus,    invece   di   affidarsi    a   sterili  automatismi, avrebbe  dovuto  individuare le emergenze  investigative dalle  quali evincere   la   compromissione   o  il  deterioramento,  in  concreto,   significativi  e misurabili, del corpo recettore.
Inoltre, censura  come  erronea  la  qualificazione  dell'elemento soggettivo in termini di "prevedibilità ed evitabilità" dell'evento dannoso, criteri  che rilevavano per   l'accertamento  causale   della   condotta   colposa  dell'agente  e  dell'evento: l'ordinanza stessa aveva quindi escluso il dolo.
Nega che la condotta  contestata  abbia  compromesso  ulteriori beni  giuridici (capo D),  come  da segnalazione  del consigliere comunale  Marcello  La Scala del Movimento  5 Stelle  e da lamentele  dei cittadini per gli odori  molesti  provenienti dal depuratore di Fontanelle,  perché  l'impianto era stato  oggetto  di alcuni  lavori di  adeguamento  tecnologico   e  strutturale  dell'intero ciclo  di  depurazione   che aveva    determinato   una   transitoria   impossibilità   di   garantire   uno   scarico perfettamente conforme.  L'attività di manutenzione dell'impianto, lungi  dal poter essere considerata  molesta  per  la collettività degli  abitanti  della  zona, appariva assolutamente funzionale  alla tutela  degli stessi.
Infine,  gli    interventi   di    manutenzione   finalizzati    all'espletamento   del processo  depurativo dell'impianto, ancora  in  corso di  completamento, stante  la loro  complessità, lungi  dal protrarre o aggravare  le conseguenze  delle  ipotesi  di reato  contestate, erano  funzionali alla  tutela  dei  beni  giuridici, sicché  non  era ravvisabile il periculum, che comunque  doveva  essere valutato in concreto.

CONSIDERATO IN  DIRITTO

3.  E' consolidato   l'orientamento  giurisprudenziale secondo  cui  il  ricorso per  cassazione  contro  le ordinanze  emesse in materia  di sequestro  preventivo o probatorio è  ammesso  solo  per  violazione   di  legge,  in  tale  nozione  dovendosi comprendere sia gli  "errores  in iudicando"  o "in procedendo", sia quei  vizi della motivazione così radicali  da rendere  l'apparato argomentativo posto  a sostegno del provvedimento o del tutto mancante  o privo  dei requisiti minimi di coerenza, completezza    e   ragionevolezza   e   quindi    inidoneo   a   rendere    comprensibile l'itinerario logico seguito  dal giudice (Cass. SU n. 25932/08, Rv 239692, Ivanov)
Nella  fattispecie, è necessario  verificare  se la  motivazione del  Tribunale del  riesame  sia  sufficiente,  nei  limiti   della  cognizione   consentita   dall'art.  325 c.p.p.,  in  ordine  al fumus  ed al periculum per  i reati  di cui ai capi C)  e D), gli unici per il quali il ricorrente ha dedotto  dei vizi.
3.1. Il Tribunale  del Riesame ha ricostruito in fatto  a) che nel corso delle indagini    erano   stati    compiuti  diversi    sopralluoghi,   in   particolare    in   data 20.4.2015,  4.8.2015,   17.3.2016,  7.6.2016  e   13.7.2016;  b)   che   in   data 20.4.2015, personale  dell'ARPA di Agrigento  aveva effettuato un sopralluogo  ed un  prelievo  di campioni  presso l'impianto di depurazione  di Fontanelle  durante  il quale   si   era   constatata  l'assenza   dei   misuratori  di   portata    e   degli   auto campionatori; c)  che, per  questa  ragione,  non  si era  proceduto  al  prelievo  dei campioni, medio  compositi  nell'arco  delle  24 ore, ma  al  prelievo  nell'arco  delle tre ore; d) che l'esito  delle analisi  era stato  il seguente:  "superamento dei limiti  tabella  1 e  3, ali.  5 d. Lgs. 152/06 per  i parametri: solidi  sospesi totali, C.O.D., B.O.D. 5, azoto ammoniacale"; e) che lo stesso risultato era emerso  il 4.8.2015, dopo   il   sopralluogo    del   personale   dell'ARPA  di   Agrigento;  f)   che   in   data 17.3.2016 il persona  dell'Arpa  di Agrigento  aveva effettuato un altro  sopralluogo  in  cui  aveva  constatato sempre  l'assenza  dei  misuratori di  portata  e degli  auto campionatori; g) che in data  7.6.2016 il personale  dell'ARPA di Agrigento  aveva effettuato un sopralluogo, in cui aveva constatato ancora  una volta  l'assenza dei misuratori di portata  e degli  auto  campionatori, nonché  un prelievo  di campioni  da cui era emerso  il superamento dei limiti  tabella  3 e 4 ali. 5 d. Lgs. 152/06 per i  parametri C.O.D.,  B.O.D.  5, Solidi  sospesi  totali,  azoto  ammoniacale,  azoto totale,   escherichia   coli;   h)   che   in  data   13.7.2016  la  Polizia  municipale  di Agrigento,  nucleo  di    polizia  ecologica,  aveva  effettuato un  sopralluogo  presso l'impianto e, constatato il permanere della  situazione  già verificata  nel corso dei precedenti  sopralluoghi nonché tenuto  conto  degli esiti delle analisi già condotte, aveva   proceduto    al   sequestro    preventivo  dell'impianto   di   depurazione    di Fontanelle.
3.2.  Ha osservato  in diritto, con riferimento al reato  di cui al capo C), la sussistenza  del fumus  del reato  di cui all'art. 452bis  c.p., che punisce  chiunque cagioni  abusivamente una  compromissione  o  un  deterioramento  significativi  e misurabili l) delle acque o dell'aria, o di porzioni  estese o significative del suolo o  del  sottosuolo, 2)  di  un  ecosistema,  della  biodiversità, anche  agraria, della flora  o  della  fauna,  perché  era emerso  lo sversamento continuo  di reflui  fognari non depurati  e maleodoranti nel corpo  idrico  recettore  (vallone  Canaletto)   che nei  mesi  estivi  aveva  portata   naturale   nulla.  Ha precisato  che  diversi  erano  i parametri dei  reflui  non  rispettati, quello  dell'azoto   ammoniacale, COD, BOD, solidi  sospesi  totali,  azoto  totale   ed  escherichia   coli,  sostanze   indicate   nelle tabelle  3 e 4 dell'allegato 5 alla parte  terza del decreto, capaci di determinare un deterioramento  significativo   e   misurabile   (anzi   misurato  come   da   analisi dell'ARPA) dell'habitat naturalistico, e che era in concreto  prevedibile ed evitabile l'evento  dannoso,  siccome  già  nell'autorizzazione allo  scarico  del  20.2.2014, n.147  si dava atto  che, a seguito  della  realizzazione  delle  opere  di potenziamento ed  adeguamento dell'impianto di depurazione, le acque reflue  urbane  depurate, in uscita  dall'impianto di trattamento sito in località  Fontanelle,  potevano  essere scaricate   nel  vallone   Canaletto;  diversamente,  l'impianto,  da  una  parte,   era ancora  interessato  da  lavori  di  adeguamento  mai  completati, e,  dall'altra,   lo scarico del vallone  Canaletto  era già operativo con lo sversamento di sostanze al di  sopra  dei  limiti di legge  e con le modalità  specificate,  quando  il corpo  idrico recettore  aveva   portata    naturale    nulla   con   le   consequenziali    ripercussioni sull'habitat naturalistico. Ha poi aggiunto  che, nella specie, si riteneva  sussistere la   compromissione  o   il   deterioramento,  significativi  e   misurabili,  sia   con riferimento  alle   matrici   aggredite    (corpo   recettore),  sia   con   riferimento  ai parametri     scientifici       (biologici,     chimici,      organici,       naturalistici     etc.) dell'alterazione, come dagli esiti delle analisi condotte  nel tempo.
3.3.  Ad avviso  del  Tribunale  del  Riesame,  la condotta   contestata   aveva compromesso ulteriori beni (capo D, relativo  alla contravvenzione in concorso di cui all'art. 674 c.p.), perché  erano  stati  sversati  continuativamente reflui  fognari non depurati  nel corpo  idrico  recettore (vallone  Canaletto), area vicina  al centro abitato, in modo da offendere  e molestare  la collettività degli abitanti della zona, anche   in   considerazione  delle   esalazioni   nauseabonde   provenienti  dall'area dell'impianto. Il reato  di  getto  pericoloso  di  cose di  cui all'art. 674  c.p.  poteva concorrere con i reati  in materia  ambientale purché  fosse accertata  la potenziale  offensività   del  rifiuto  o del  refluo  e che  il  getto  avvenisse  in  luogo  di  pubblico transito  o privato  di  comune  o altrui  uso, quando  la condotta  dell'agente fosse atta  a provocare, per  la  natura  e quantità  di ciò che veniva  scaricato,  molestie alle persone esposte alla conseguenza  dello scarico. E nella specie, vi era stata la segnalazione  di  un  esponente  del  Movimento   5 stelle,   il  consigliere   comunale Marcello   La  Scala,  e  le   lamentele   di  molti   cittadini  per  gli  odori   molesti   e nauseabondi.
Stante    il   pericolo   che   la   libera   disponibilità  dell'impianto   da   parte dell'indagato potesse  aggravare   o protrarre le conseguenze  dei  reati  e, d'altra parte, considerato  che, nonostante il decorso  del  tempo,  non  si era  provveduto utilmente  alla   realizzazione   delle   opere   di   potenziamento  ed  adeguamento
dell'impianto  di   depurazione,   ha   confermato  il   sequestro    dell'impianto   di depurazione   con  restituzione  del  bene  con  la  prescrizione   della  realizzazione degli  interventi urgenti ed  indifferibili sull'impianto per  assicurare  il  rientro   nei parametri  indicati   nell'autorizzazione  allo   scarico   n.   147  e,  per  l'effetto,   la salvaguardia ambientale  del  corpo  idrico  recettore   e  la  salubrità   pubblica  con riferimento all'area  circostante all'impianto nonché il completamento delle  opere di potenziamento ed adeguamento dell'impianto.

4.  Orbene,  tale  motivazione è da  considerarsi   certamente sufficiente ai fini   della   pronuncia    del   sequestro    preventivo  con   contestuale  restituzione dell'impianto con prescrizioni e della relativa  conferma.
Il ricorrente ha  lamentato una  erronea  valutazione   da  parte  dei  Giudici che    hanno    ritenuto,   nel   caso   di    specie,    che   la   compromissione   o   il deterioramento  dei  beni  indicati   nelle  lettere  a)  e  b),  fossero  "significativi   e misurabili", visto che non erano rilevanti ed erano stati  episodici.
Invece,  il  Tribunale   del  Riesame  ha  correttamente attribuito  a  questi aggettivi il  significato ampio  che già  il  legislatore  del  2006,  all'art. 300  d. Lgs.
152/06  aveva   riconosciuto,  e  cioè   che   la  situazione   di   compromissione  o deterioramento  dell'ambiente  (sul  cui  significato   si  richiama   il precedente   di questa  Sezione  n.  46170/16,  Rv  268060)   debba  essere  significativa (quindi apprezzabile  qualitativamente)      e       misurabile      (quindi  apprezzabile quantitativamente), il  che  è  nel  caso di  specie  sulla  base  della  prospettazione accusatoria,   considerato   che  i tecnici   dell'ARPA  hanno  riscontrato  in  plurime occasioni le violazioni  di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché, per tre volte, il superamento dei limiti di determinate sostanze. La legge ha volutamente utilizzato degli  aggettivi generici,  sebbene  stringenti per  l'operatore, perché  ha reso   penalmente rilevanti  tutti   quei   casi   in   cui   la   compromissione   o   il deterioramento  dell'ambiente siano  significativi o rilevanti e  misurabili.  Ora  la misurabilità è consistita  nel prelievo  dei campioni  e nella loro  analisi  per ben tre volte,  la  significatività  è  stata  apprezzata   dai  Giudici,  anche  tenuto   conto  del danno alla collettività come documentato dalle doglianze  dei cittadini nell'esposto  del consigliere comunale  del Movimento  5 stelle.
Tanto basta ai fini del fumus.

Il sequestro  preventivo è stato  quindi  legittimamente disposto  in presenza dì  un reato  che risulti  sussistere  in concreto,  nella  specie, anche con riferimento all'elemento  psicologico   considerati  le  lamentele   dei  cittadini  ed  i  numerosi controlli  dell'Autorità preposta  prima  dì arrivare al sequestro.  Nell'economia  della motivazione "prevedibilità"  ed "evitabilità" non  riguardano il  nesso  di  causalità bensì  proprio   l'elemento  psicologico,  perché  l'indagato era  ben  avvertito  della
situazione.
Adeguata  è  anche  la  motivazione sul fumus  del  reato  di  cui  all'art.   674 c.p.,  rilevato  in  fatto  le doglianze  della  cittadinanza, l'esposto  di un  consigliere comunale,  gli  odori  nauseabondi  e la presenza  di moltissimi insetti  e    zanzare, nonché del periculum che ha giustificato il sequestro,  stante  l'esigenza  di evitare il  protrarsi   delle  conseguenze  dannose  all'ambiente  per  il  mal  funzionamento
dell'impianto.
A fronte  di tale motivazione, le censure  paiono manifestamente infondate. Sulla  base  delle  considerazioni che  precedono,  la  Corte  ritiene   pertanto
che il ricorso  debba  essere dichiarato  inammissibile, con conseguente  onere  per il  ricorrente, ai  sensi  dell'art.  616  cod.  proc.  pen.,  di  sostenere  le  spese  del procedimento. Tenuto,   poi,  conto  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  in data 13 giugno  2000, n. 186, e considerato  che non vi è ragione  di ritenere che il ricorso  sia  stato  presentato senza "versare in  colpa  nella  determinazione della causa   di    inammissibilità",  si   dispone   che   il   ricorrente  versi    la   somma, determinata  in  via  equitativa,  di  euro   2.000,00  in  favore   della   Cassa  delle
Ammende.

P.Q.M.

dichiara   inammissibile  il  ricorso  e  condanna   il  ricorrente  al  pagamento   delle

spese  processuali   e  della  somma   di  €  2.000,00   in  favore   della  Cassa  delle
Ammende.

Così deciso, il 6 aprile  2017.