Cass. Sez. III n. 8783 del 6 marzo 2026 (UP 11 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Polimeni
Ecodelitti.Elementi costitutivi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.) è reato abituale che richiede un'organizzazione professionale di mezzi e capitali per la gestione continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti in modo abusivo. Tale abusività si configura non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di violazione delle prescrizioni o gestione di tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo. In tema di produzione di compost, l'utilizzo di fanghi da depurazione provenienti da centri urbani superiori a 10.000 abitanti, che includono reflui industriali non assimilabili a quelli civili, rende i materiali inidonei alla produzione di ammendanti di qualità e ne determina la natura di rifiuto. Gli accertamenti tecnici volti a verificare la natura di tali materiali hanno carattere ripetibile ex art. 359 c.p.p. qualora non comportino l'alterazione o distruzione della cosa o dei luoghi, non richiedendo pertanto gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 3/4/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa il 4/7/2018 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gaetano Polimeni in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per morte del reo, e confermava la condanna di Demetrio Polimeni con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
    Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo i seguenti motivi:
    inosservanza dell'art. 360 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla palese violazione del diritto di difesa subita dal ricorrente, riscontrata dal fatto che le attività tecniche disposte dal Pubblico Ministero sarebbero state qualificate come rilievi, dunque accertamenti ripetibili, di cui all'art. 359 cod. proc. pen., anziché come accertamenti non ripetibili, ex art. 360 cod. proc. pen.; proprio in questi termini, infatti, avrebbero operato i due professionisti nominati dall'accusa, i quali avrebbero espresso numerose "valutazioni" sia nell'elaborato che nel corso dell'esame dibattimentale. La violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., dunque, avrebbe comportato il mancato avviso delle operazioni alle parti e ai loro difensori, oltre alla impossibilità di nominare un proprio consulente. A ciò si aggiunga, peraltro, che tale attività non sarebbe stata neppure ben verbalizzata, ad esempio non emergendo chi sarebbe stato presente al sopralluogo, nell'interesse della "Eco Services s.r.l.", in mancanza del ricorrente;
    inosservanza dell'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla palese violazione della norma, evidenziata dal fatto che molti dei documenti utilizzati dai consulenti del Pubblico Ministero non sarebbero stati depositati presso la Procura della Repubblica, restando presso la polizia giudiziaria, e che, in ogni caso, quelli utilizzati dagli stessi consulenti costituirebbero soltanto una parte rispetto al totale. Il Pubblico Ministero, dunque, non avrebbe depositato tutti gli atti funzionali all'esercizio dell'azione penale, come peraltro evidenziato dalla difesa in più momenti del dibattimento e come da passi di alcune udienze che il ricorso riporta. Il diritto di difesa, pertanto, risulterebbe irrimediabilmente leso, non potendo trovare alcuna giustificazione la "scelta" operata dal Pubblico Ministero. Sul punto, peraltro, il motivo precisa che: a) il ricorrente avrebbe ricoperto la carica di legale rappresentante della società soltanto dal 26/9/2007 al 10/3/2011, peraltro disponendo la chiusura dell'impianto al ricevimento di nuovi rifiuti fino al 7/8/2008. Solo in questi termini, pertanto, potrebbe essere chiamato a rispondere; b) lo stesso ricorrente non sarebbe stato presente in occasione del sopralluogo effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero in data 24/4/2009, come da passaggi del dibattimento richiamati. Il diverso dato riportato in sentenza, pertanto, non sarebbe corretto; c) la società, in forza delle autorizzazioni rilasciate, avrebbe potuto gestire rifiuti (tra gli altri) con codice CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), con quantitativo massimo annuo pari a 22.500 tonnellate;
    carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato in ordine al capo A); erronea applicazione della legge penale. Richiamata giurisprudenza in tema di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, si contesta alla Corte di appello di aver prestato acritica acquiescenza alla sentenza di primo grado, già in sé viziata, così ribadendo molteplici errori e violando i principi di legittimità in tema di motivazione per relationem. In particolare, è citata la normativa concernente la produzione di compost di qualità, con specifico riguardo al d.m. 5/2/1998 e all'allegato 1B del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; di seguito, il ricorso precisa che tutti gli ingressi in situ di fanghi di depurazione da acque reflue, recanti il codice CER richiamato, sarebbero stati sostenuti da regolare documentazione, da analisi e campionamento, con piena osservanza dei limiti di legge. Ulteriori controlli, inoltre, sarebbero stati eseguiti dalla società, così ancora confermando l'assoluta regolarità dei conferimenti, monitorati e verificati, risultando sempre nei limiti di legge, come peraltro accertato anche dall'Università della Calabria. I Giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto addurre una motivazione logica e normativamente solida a fondamento della condanna, pronunciata nonostante la piena aderenza dei fanghi in questione ai parametri richiesti. Oltre al profilo qualitativo, relativo cioè alla natura di rifiuti con codice CER 190805, la sentenza risulterebbe poi viziata anche in ordine al dato quantitativo, atteso che la società avrebbe movimentato sempre tonnellate di prodotto nei limiti di legge, anno per anno, come da deposizioni richiamate per stralci (consulente Sanna e Rustichelli); il dato affermato in sentenza, peraltro, sarebbe almeno 5 volte superiore a quello reale. Risulterebbe priva di motivazione, inoltre, l'accusa di aver accettato rifiuti da intermediari non autorizzati, anche considerando che la deliberazione dell'Albo gestori ambientali n. 2 del 15/12/2010, relativa all'iscrizione delle imprese per lo svolgimento di attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, avrebbe offerto termine fino al 19/4/2011 per l'iscrizione medesima, che sarebbe quindi spirato quando il ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore della Eco Services s.r.l. Analogamente, la sentenza risulterebbe viziata nella parte in cui negherebbe l'attribuzione del codice CER richiamato solo in forza della provenienza del fango di depurazione, in mancanza di ogni analisi. Sotto altro profilo, ancora, si evidenzia che la Corte di appello, per sostenere le proprie conclusioni, avrebbe citato un precedente giurisprudenziale non conferente, perché relativo alla diversa ipotesi di uso agronomico diretto di fanghi-reflui, attraverso spandimento nel terreno, non di utilizzo di fanghi con codice 190805 al fine di produrre ammendante compostato misto, come nel caso di specie. Negli stessi termini, la sentenza risulterebbe viziata con riguardo allo sversamento del materiale lungo la scarpata, per il quale non si apprezzerebbe un serio e critico vaglio dei motivi di appello; la piena aderenza ai valori di legge, peraltro, emergerebbe anche sul punto, come da deposizione del prof. Giovanni Sindona, riportata in stralci. Ulteriori profili sollevati nel gravame, e numerati ai punti da 1-7 in pag. 54 del ricorso, inoltre, sarebbero rimasti privi di valutazione. Ne emergerebbe un impianto motivazionale carente di chiarezza e precisione, fondato su sillogismi, deduzioni disancorate dalle evidenze istruttorie e travisamento delle prove quanto alla piena aderenza dei fanghi da depurazione ai valori e limiti richiesti;
    gli stessi vizi di motivazione sono poi denunciati in ordine alla natura di quanto rinvenuto nella scarpata, che la sentenza avrebbe apoditticamente qualificato come rifiuto e che, per contro, tale non sarebbe, ai sensi dell'art. 184-ter, d. lgs. n. 152 del 2006 e della giurisprudenza di legittimità, risultando un fertilizzante aderente ai requisiti di cui al d. lgs. 29 aprile 2010, n. 75. La motivazione della sentenza sul punto, peraltro, sarebbe del tutto carente, come emergerebbe dalle dichiarazioni del teste Rustichelli, riportate per stralci. Nessuna prova, inoltre, coinvolgerebbe l'accusa di aggravamento del dissesto idrogeologico e di deturpamento dell'ambiente, come evidenziato dalla mancata richiesta di interventi ripristinatori o di bonifica (e dalla commercializzazione dei prodotti anche da parte degli amministratori giudiziari nominati);
    inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 260 contestato. Gli elementi costitutivi del reato risulterebbe assenti nel caso di specie, alla luce sia della piena regolarità amministrativa ed operativa della società, che avrebbe agito sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite, sia della assenza del richiesto dolo specifico. La condotta riscontrata, pertanto, rientrerebbe nella cornice contravvenzionale di cui all'art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006, quale ipotesi di discarica non autorizzata, alla luce delle dimensioni dell'area occupata e della quantità dei rifiuti depositati; ciò, peraltro, solo qualora si intendesse comunque qualificare i prodotti come rifiuti, e non come fertilizzanti;
    infine, la motivazione della sentenza è contestata quanto alla misura della pena, compreso il bilanciamento delle circostanze, che non sarebbe congrua e apparirebbe sostenuta soltanto da mere formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso risulta manifestamente infondato.
    Con riguardo alla prima censura, che concerne la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in punto di accertamenti tecnici non ripetibili, con conseguente lesione del diritto di difesa, la stessa risulta del tutto priva di fondamento, come peraltro adeguatamente già evidenziato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.

4.1. Quest'ultima, richiamando la sentenza di primo grado, ha infatti evidenziato, innanzitutto, che il Pubblico Ministero, nominati due consulenti tecnici, aveva conferito loro l'incarico - di cui all'art. 359 cod. proc. pen. - di accertare le attività svolte presso la Eco Services s.r.l., i materiali in ingresso e in uscita, le loro caratteristiche, la conformità alla normativa e agli atti autorizzativi in tema di produzione di ammendanti o fertilizzanti, il tutto previo esame degli atti ed effettuati i necessari accertamenti sul posto. Di seguito, la pronuncia di appello ha sottolineato - con verifica in fatto non censurabile in questa sede di legittimità - che gli accertamenti avevano avuto natura essenzialmente documentale e che quelli di natura tecnica, comunque, non avevano presentato alcun carattere irripetibile, per come questo è definito dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, è stato ribadito che l'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo (tra le molte, Sez. 1, n. 1059 del 3/10/2024, P., Rv. 287484; Sez. 3, n. 46043 del 20/3/2018, C., Rv. 274519). Ebbene, il ricorso non individua affatto tali caratteri, limitandosi a sostenere - con inammissibili stralci di deposizioni e generiche censure - che l'esame dei citati consulenti e del loro elaborato evidenzierebbe non già semplici "osservazioni", ma vere "valutazioni critiche secondo canoni tecnici e scientifici".
4.2. Lo stesso motivo di impugnazione, di seguito, risulta privo di ogni fondamento anche nella parte in cui sostiene che la verbalizzazione dell'attività dei consulenti sarebbe avvenuta senza cura, con particolare riguardo alla presenza del ricorrente al sopralluogo del 24/4/2009, che sarebbe stata riportata contrariamente al vero. Anche sul punto, infatti, questa Corte evidenzia il carattere evidentemente fattuale della questione, propria della sola fase di merito e non consentita innanzi al Giudice di legittimità.

    Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 415-bis cod. proc. pen, risulta inammissibile, sotto un duplice profilo.

5.1. In primo luogo, l'affermazione secondo cui i consulenti del Pubblico Ministero si sarebbero espressi soltanto sulla base di "atti parziali", di una mera "porzione di documenti", è del tutto generica, non specificando quali documenti sarebbero stati esclusi da ogni esame, e, soprattutto, quale rilievo questi avrebbero potuto avere sull'esito del giudizio, qualora valutati. Il ricorso non offre alcuna indicazione al riguardo, sebbene necessaria per valutare l'ammissibilità della censura, ed il richiamo ad alcuni stralci di talune deposizioni - contenuti alle pagg. 12-14 del ricorso - emerge come palesemente inammissibile, anche per la mancata allegazione dei relativi, completi verbali.
5.2. In secondo luogo, nessuna violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. può essere ravvisata nel fatto che la documentazione depositata presso il Pubblico Ministero sarebbe solo parziale, mentre altra sarebbe rimasta presso gli uffici di polizia giudiziaria. Per un verso, la censura è ancora priva di specificità, omettendo di indicare quali documenti non sarebbero stati portati nella segreteria della Procura della Repubblica, e quale rilievo probatorio gli stessi avrebbero potuto avere sulla sentenza qui impugnata. Per altro verso, nessun confronto, sebbene richiesto, emerge con la motivazione della stessa pronuncia di appello, che ha evidenziato che tutta la documentazione in sequestro era stata comunque messa a disposizione dei legali, seppur materialmente in parte custodita negli uffici della polizia giudiziaria. Così da escludere, dunque, ogni violazione del diritto di difesa, come genericamente denunciata.
5.3. Il secondo motivo di ricorso, infine, risulta inammissibile anche nella sua ultima parte, con la quale si sottolinea: a) il periodo in cui il ricorrente avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore della Eco Services s.r.l. Sul punto, l'atto riporta stralci dichiarativi (teste Corso) il cui esame non è qui consentito; b) il sopralluogo del 24/4/2009, al quale lo stesso Polimeni non avrebbe presenziato, contrariamente a quanto risulterebbe in atti. Anche a tale riguardo, il ricorso richiama stralci di dichiarazioni (Sanna, Carocci, Cova), evidentemente inammissibili nel giudizio di legittimità. Senza precisare, peraltro, quale decisivo rilievo la circostanza avrebbe sul tessuto della sentenza; c) le autorizzazioni di cui la società disporrebbe, peraltro mai contestate.

    È inammissibile, di seguito, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale - lungo 38 pagine - si contesta l'affermazione di responsabilità del Polimeni con riguardo al delitto di cui all'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen. La censura muove dalla premessa per cui la sentenza di appello avrebbe aderito acriticamente a quella di primo grado, senza affrontare in modo adeguato le questioni sollevate con il gravame e, così, pervenendo ad una pronuncia di condanna che risulterebbe avulsa dal compendio istruttorio. La stessa censura, tuttavia, si sviluppa esclusivamente: a) in termini di puro merito, propri della sola fase di cognizione, attraverso il ripetuto richiamo (oltre che ai testi normativi) agli esiti dibattimentali ed alle dichiarazioni rese da numerosi soggetti - sempre riportate per pochi stralci e senza allegazione del relativo verbale - in ordine a quantità e qualità dei materiali rinvenuti presso la società; b) in termini evidentemente generici, come l'elencazione di vizi argomentativi concernenti ben 8 profili di merito, che il ricorso si limita ad elencare a pag. 54, senza indicarne l'effettiva portata sull'esito del giudizio; c) in termini assertivi, sulla più volte ribadita affermazione secondo cui la società avrebbe operato sempre nel pieno rispetto della normativa vigente con riguardo ai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805).

6.1. Risulta evidente, pertanto, che l'intera, ampia doglianza tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione degli stessi, numerosi elementi di merito, così sollecitando la Corte di legittimità ad una differentre lettura delle emergenze istruttorie, in contrasto con i limiti del sindacato di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

    A questa considerazione, poi, si aggiunga che la sentenza di appello - in doppia conforme rispetto alla analitica pronuncia di primo grado - ha confermato il giudizio di responsabilità del Polimeni con una motivazione del tutto solida, ancorata ad oggettivi (ed invero non contestati in sé) argomenti di fatto e priva di qualunque manifesta illogicità o carenza di sorta; come tale, dunque, non censurabile dalla Corte di cassazione.

7.1. In particolare, e richiamato l'ampio compendio probatorio, è stato sottolineato che:
a) la società svolgeva attività di recupero - mediante compostaggio - di rifiuti di matrice organica, per ottenere un prodotto finale, utile in agricoltura come fertilizzante, chiamato ammendante compostato misto, definito (dall'allora vigente d. lgs. n. 75 del 2010, allegato 2), come "prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU, proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde";
b) la produzione di tale compost di qualità impone la rigorosa osservanza delle condizioni richieste sin dalla fase di ingresso, mediante la selezione dei fornitori e, soprattutto, dei rifiuti da questi conferiti, sotto il profilo qualitativo in relazione ai costituenti chimici;
c) ne consegue che possono essere utilizzati soltanto fanghi derivanti da impianti di depurazione a servizio di insediamenti abitativi e adibiti allo svolgimento di servizi (attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria), nonché quelli produttivi aventi scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, identificabili con insediamenti industriali costituiti dagli effluenti dei servizi igienici e mensa o derivino da industrie agroalimentari. Per contro, i fanghi provenienti dalla depurazione di acque coinvolgenti anche reflui aventi origine industriale o artigianale non sono assimilabili a quelli abitativi e, quindi, non sono catalogabili con il codice CER 190805, dunque inidonei alla produzione di compost;
d) gli accertamenti eseguiti presso la Eco Services s.r.l. avevano evidenziato che i fanghi trattati, in gran parte identificati con il codice appena citato, pur rientrando nei limiti quantitativi previsti dalla autorizzazione di cui la società era in possesso, mostravano una provenienza - nella misura del 70% - da impianti di depurazione a servizio di agglomerati urbani ed insediamenti industriali con oltre 10.000 abitanti (tra i quali Salerno, Lamezia Terme e Siderno), così da non essere utilizzabili per la produzione di compost di qualità. A tale riguardo, entrambe le sentenze hanno evidenziato - con argomento privo di illogicità manifesta - che risultava evidente in capo al ricorrente la consapevolezza di tale dato, non potendo lo stesso accontentarsi di una documentazione formalmente corretta: è stata sottolineata, in particolare, la scelta della società di accettare fanghi provenienti dai centri urbani di maggiori dimensioni, peraltro risultati - in evidente logica di massimizzazione dei profitti - come fascia significativa dei fornitori. Ancora, è stato richiamato il d.m. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), il cui art. 8, comma 5, stabilisce che "Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta". Ebbene, con accertamento in fatto qui non ripetibile, la Corte di appello ha evidenziato che la sicura provenienza dei fanghi da centri con più di 10.000 abitanti rendeva immediatamente rilevabile l'insufficienza delle analisi esibite dal produttore, e dunque necessario - per la società amministrata dal ricorrente - eseguire accertamenti più mirati; d'altronde, come evidenziato in entrambe le sentenze, lo stesso Polimeni aveva affermato che, in occasione dei conferimenti, la società procedeva anche ad un controllo visivo del materiale, segno evidente della conosciuta insufficienza della documentazione prodotta;
e) gli stessi accertamenti, inoltre, avevano consentito di riscontrare che molti quantitativi di fanghi erano stoccati all'aperto, coperti soltanto da teli inadeguati e lasciati esposti agli agenti atmosferici, sebbene non potessero essere posti in riserva e dovessero esser trattati senza indugio; la società, inoltre, non era autorizzata ad alcuno stoccaggio, come peraltro esplicitamente chiarito dallo stesso ricorrente in una comunicazione del 14/11/2017. In alcune aree, peraltro, i fanghi risultavano abbandonati da periodi prolungati, come dimostrato dalla crescita di muschio e vegetazione spontanea, e gli elementi di raccolta e drenaggio delle acque (tombini, canaletti e simili) risultavano compromessi o divelti, al punto che parte del materiale era colata nella scarpata opposta;
f) quanto al prodotto trovato in quest'ultimo sito, pur non qualificabile come rifiuto pericoloso, lo stesso era risultato comunque costituito da un ammasso maleodorante, sviluppato per circa 10.000 mq., scivolato per le piogge, visibilmente contaminato da elementi esterni ed incompatibile con le caratteristiche del compost autorizzato (che, infatti, dovrebbe presentarsi come terriccio profumato ed omogeneo), tanto da ospitare la germinazione spontanea di piante di pomodoro, ritenuta - ancora con accertamento in fatto privo di illogicità manifesta - segno della mancata stabilizzazione termofila. Tutto ciò, peraltro, costituiva evidente fonte di pericolo per il corso d'acqua presente a pochi metri, dato che il materiale sversato era risultato infine presente sull'alveo del torrente Saetta. In occasione di tale verifica, e delle successive analisi, era stata anche riscontrata la presenza di materiali plastici, vetro e metallo inferiore o uguale a 2 mm., oltre ad inerti litoidi in misura superiore a quella di cui all'allegato II del citato d. lgs. n. 74 del 2010. Ancora, la stessa area interessata da rifiuti aveva evidenziato concentrazioni di metalli più elevate, sebbene in misura non superiore ai limiti di legge; ciò nonostante, il solo fatto che la zona colpita da questo copioso sversamento presentasse valori alterati rispetto alle aree incontaminate (come diffusamente riportato nella sentenza di primo grado) dimostrava la presenza comunque di materiale diverso dal compost autorizzato, per il quale - come già rilevato - si sarebbero dovuti riscontrare valori (oltre che odori) in linea con il terreno incontaminato;
g) tutte queste considerazioni non risultavano superate dalle deduzioni difensive, compreso l'esame del consulente tecnico, per come adeguatamente riportato alla pag. 41 della sentenza impugnata;
h) sotto il profilo amministrativo, la documentazione esibita dall'azienda ai consulenti era risultata frammentaria e disordinata, e l'analisi comparativa tra MUD e registri di carico e scarico, quanto agli anni 2009/2011, aveva evidenziato uno scostamento rilevante tra i quantitativi di rifiuti ricevuti e quelli effettivamente trattati, "a conferma dello stazionamento irregolare dei fanghi".
7.2. Il terzo motivo di ricorso, che coinvolge in punto di fatto tutti i profili appena richiamati, risulta dunque manifestamente infondato.

    Alle stesse conclusioni, ed ancora in tema di responsabilità, la Corte poi giunge anche sul quarto motivo di impugnazione, che censura la sentenza per la qualifica di rifiuto assegnata al materiale rinvenuto nella scarpata. La questione, infatti, è nuovamente posta in esclusivi termini di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, lamentando - dopo aver riportato la normativa e la giurisprudenza interessata - che: di "non rifiuto" si tratterebbe; non sarebbero stati compiuti accertamenti tecnici; i valori di cui all'allegato I, d. lgs. n. 75 del 2010, sarebbero stati rispettati; il rinvenimento di piante di pomodoro non sarebbe sufficiente a qualificare il prodotto come rifiuto, come peraltro affermato dal teste Rustichelli (del quale ancora il ricorso riporta solo stralci di dichiarazioni).

8.1. La Corte di appello, peraltro, si è pronunciata anche su questo motivo di gravame, dapprima richiamando la giurisprudenza di legittimità alla luce della definizione di rifiuto, di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, poi, in punto di fatto, evidenziando - nei termini già richiamati - che il materiale rinvenuto nella scarpata presentava componenti di vario genere (plastica, vetro, metallo e inerti litoidi, anche in misura superiore ai limiti di legge) e che sull'area erano cresciute spontaneamente alcune piante di pomodoro. Da ciò, con argomento privo di illogicità manifesta, dunque non viziato, l'evidenza di una gestione dei fanghi non corretta e, per quanto rileva sul quarto motivo di ricorso, l'assenza di una qualunque utilità del prodotto per la Eco Services s.r.l., che di certo non lo avrebbe potuto cedere o impiegare come compost di qualità. Un rifiuto, pertanto, a norma di legge.
8.2. A tale riguardo, peraltro, non appare decisiva l'ulteriore considerazione del ricorso (pag. 69) secondo cui tale quantitativo di materiale non avrebbe prodotto alcun aggravamento del dissesto idrogeologico, né deturpamento dell'ambiente, come si vorrebbe confermato dalla mancata imposizione di un intervento ripristinatorio. Ribadito anche sul punto il carattere fattuale della censura, dunque non ammessa in questa sede, basti al riguardo richiamare le considerazioni che la Corte di appello ha già espresso, con argomento del tutto congruo e privo di vizi, evidenziando il dato quantitativo e qualitativo dei rifiuti presenti nella scarpata, con effetti evidenti circa i profili ambientali.
8.2.1. In senso contrario, inoltre, non risulta pertinente l'affermazione difensiva secondo la quale gli amministratori giudiziari nominati avrebbero continuato a commercializzare l'ammendante già prodotto dalla società, in quanto tale attività non aveva di certo riguardato i rifiuti rinvenuti nell'area della scarpata.

    Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sulla quinta censura, che contesta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen., invece di quella ex art. 256, stesso decreto, quale ipotesi di discarica non autorizzata.

9.1. In primo luogo, il Collegio evidenzia che anche questo motivo di impugnazione è fondato soltanto su elementi di fatto, non consentiti nel giudizio di legittimità, legati alla dedotta, piena regolarità dell'attività esercitata dalla Eco Services s.r.l., all'assenza del richiesto dolo specifico, alle dimensioni dell'area occupata ed alla quantità di rifiuti depositati; tutto ciò, peraltro, richiamando ancora stralci di deposizioni o, in generale, esiti istruttori non rivalutabili dalla Corte di cassazione.
9.2. La censura, pertanto, sottopone ancora a questo Collegio argomenti propri del solo giudizio di merito, sollecitandone una valutazione inammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
9.3. Ancora il motivo in esame, peraltro, non si confronta con la complessiva ed ampia ricostruzione operata in entrambe le sentenze, attraverso la quale - ed alla luce di un più che diffuso compendio dibattimentale - sono emersi tutti gli elementi costitutivi del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in termini oggettivi e psicologici, già sopra richiamati. Questa condotta, in particolare, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (tra le molte, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, Foti, non massimata), e deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 41569 del 23/10/2025, PR/Zoffoli; Sez. 3, n. 37113 del 14/6/2023, Foti). Il delitto in esame, dunque, sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 29619 dell'8/7/2010, Leorati, Rv. 248145).
9.4. Ebbene, tutte queste attività sono state compiutamente riscontrate nella sentenza di appello, anche con richiamo alla pronuncia di primo grado, con argomento adeguato e solido, che il ricorso - si ribadisce, ancorato ad inammissibili asserzioni in fatto - non è in grado di contrastare.

    La stessa impugnazione, infine, risulta manifestamente infondata anche sul settimo motivo (da qualificare, in realtà, come sesto, in quanto immediatamente successivo al quinto), in punto di trattamento sanzionatorio.

10.1. La censura, che lamenta l'eccessiva misura della pena, emerge infatti come priva di specificità e sostenuta soltanto da argomenti di carattere generale circa i poteri del giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche in tema di bilanciamento delle circostanze. Neppure un passaggio, dunque, è rivolto alla motivazione della sentenza impugnata, che risulta ancora priva di vizi. In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili, risultando in sé insufficiente la sola incensuratezza e del tutto generico il riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria. Analogamente, quanto all'entità della pena, la sentenza ha sottolineato che il gravame non conteneva alcuna specifica censura alla motivazione redatta dal Tribunale (con riguardo alla gravità della condotta, anche per lo sversamento lungo la scarpata), dovendosi dunque ritenere inammissibile.

    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorrente, inoltre, è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente) e Diego Zaccuri, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, l'11 febbraio 202