Cass. Sez. III n. 7066 del 23 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Di Caterino
Ecodelitti.Prova dell’inquinamento ambientale e responsabilità dell’amministratore di fatto
In tema di inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.), la prova del "deterioramento" o della "compromissione" delle matrici ambientali, che devono essere "significativi e misurabili", non richiede necessariamente l’espletamento di perizie tecniche qualora l’evento sia di macroscopica evidenza e immediatamente percepibile (come nel caso di inondazione del suolo da parte di ingenti e stratificati quantitativi di liquami zootecnici). Tali nozioni descrivono uno squilibrio strutturale o funzionale del bene che, pur non essendo irreversibile, deve essere effettivo e sostanziale. Quanto alla gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), la responsabilità penale è configurabile non solo in capo al titolare formale dell'impresa, ma nei confronti di chiunque eserciti concreti poteri gestori o di rappresentanza, operando quale amministratore di fatto nell'esercizio di un'attività economica.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/02/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13/02/2024, che aveva condannato Salvatore Di Caterino alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli articoli 452-bis cod. pen., 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, ridetermunava la pena inflitta in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa.
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato.
2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo A), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale e alla riconducibilità, in ogni caso, della condotta al ricorrente. Quanto al primo aspetto, evidenzia la assenza di prova di contaminazione della falda acquifera per non essere stata svolta alcuna attività di carattere tecnico-scientifico in grado di accertare l’effettivo inquinamento del corpo recettore. Difetta, in altre parole, la prova dell’elemento della significatività e della misurabilità dell’inquinamento, che debbono essere provate scientificamente tranne che nel caso, non ricorrente nell’odierno processo, di «macroscopica evidenza». Quanto al secondo aspetto, la sentenza non motiva a sufficienza sulla qualifica dell’imputato, che non è titolare della azienda, quale gestore di fatto della stessa, non essendo sufficiente a tal fine la mera presenza all’atto dei sopralluoghi di polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo, in relazione al capo B), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 256 d. lgs. 152/2006 e alla riconducibilità, in ogni caso, della condotta al ricorrente. La norma si applica, infatti, esclusivamente ai «titolari di imprese e enti», qualifica non rivestita dall’odierno ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione ai criteri utilizzati per operare l’aumento in continuazione rispetto al più grave capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
Tanto premesso, il motivo relativo all’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 452-bis cod. pen. è infondato.
2.1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è «reato di danno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione» (v., da ultimo, Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985 - 02).
2.2. I due termini, che traducono in lingua italiana il sostantivo inglese damage (o quello francese dommage), contenuto nella direttiva 2008/99/CE, costituiscono, secondo la prevalente dottrina, una sorta di «endiadi» (che sta a indicare complessivamente un fenomeno di «danneggiamento»), anche se la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, mentre il «deterioramento» consiste in uno «squilibrio strutturale», ossia una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole, nel caso della «compromissione», si realizzerebbe uno «squilibrio funzionale» che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (v., ex multis, Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489 - 01).
2.3. Tali squilibri, inoltre, debbono essere «significativi» e «misurabili», dei beni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Campione, Rv. 272842 - 01). Sul punto, questa Corte (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, P.m. in proc. Simonelli, Rv. 268059 – 01; Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, Catapano, n.m.) ha affermato che mentre il termine «significativo», nella sua accezione letterale, denota senz’altro «incisività e rilevanza», può dirsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, «oggettivamente rilevabile». È pertanto evidente che il termine «significativo» attiene ad un dato più squisitamente «qualitativo», laddove invece il termine «misurabile» pertiene a un dato più marcatamente «quantitativo» (appare difatti evidente che, in presenza di un danno che non è neppure misurabile con strumentazione scientifica, probabilmente si è in presenza di una condotta «inoffensiva», in quanto il bene ambiente, nelle sue varie matrici, non è stato vulnerato).
Anche in questo caso i due vocaboli formano una sorta di endiadi: «significativo e misurabile» altro vuol dire se non «effettivo», «sostanziale», termine che serve a tradurre nel linguaggio normativo italiano l’aggettivo substantial, utilizzato nel testo inglese della citata direttiva 2008/99/CE.
2.4. La struttura della norma non richiede una «tendenziale irreversibilità» del danno (elemento che distingue la fattispecie in argomento dal delitto di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater cod. pen.); ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490, citata; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, Rv. 268060), sicché - indipendentemente dal fatto che l'inquinamento del sito sia dipeso anche da comportamenti precedenti all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di reato - la prosecuzione della condotta illecita con aggravamento del danno rileva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.
2.5. La condotta, inoltre, deve essere «abusiva», intendendosi con tale locuzione non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 – 02; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268060. Conf. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3 n. 52436 del 6/7/2017, Campione non massimata; Sez. 3 n. 39078 del 6/4/2017, Campione, non massimata; Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, non massimata; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, citata). Così, a titolo meramente esemplificativo, la abusività della condotta è stata individuata nell'inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.), nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, citata; Sez. 3, n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo, cit.; Sez. 3 n. 52436 del 6/7/2017, Campione, cit.) e nell'esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati (Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.), la derivazione ovvero l’utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 – 01, citata).
2.6. Quanto all’elemento psicologico, il delitto di inquinamento ambientale costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di «abusare» del (l’eventuale) titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità ovvero della concreta situazione di fatto (esecuzione o prosecuzione della condotta abusiva rispettivamente in assenza di titolo o con titolo scaduto o illegittimo), con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo il fatto di reato punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale (Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, citata; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 02).
2.7. Sul versante probatorio, questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini della prova dell’integrazione del reato, le condotte di deterioramento ovvero compromissione, significative e misurabili, del bene, non è richiesto necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici (ex multis: Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01, citata, che richiama Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 – 01; Sez. 3, n. 40555 del 18/07/2024, Minieri, non massimata; Sez. 3, n. 32498 del 12/07/2022, Epifani, non massimata; Sez. 6, n. 31236 del 12/05/2021, De Laurentiis, non massimata), né si richiede la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864 - 01). La citata sentenza Melillo (n. 28732 del 2018) ha in proposito affermato che, «sebbene non possa escludersi la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza ed il grado di compromissione o deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema, possono senz’altro verificarsi situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata». Tale sentenza, pur non sottacendo la possibile necessità di un confronto con situazioni preesistenti, impossibile o, comunque, di difficile attuazione in zone industrializzate o fortemente antropizzate per le quali non siano disponibili dati di confronto, conclude sottolineando la non indispensabilità del ricorso a consulenze o perizie.
Il Collegio ritiene quindi di dover ribadire il principio secondo cui, in tema di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis cod. pen., per la realizzazione delle condotte di «deterioramento» o «compromissione», «significative» e «misurabili», del bene ambiente (doppia coppia di vocaboli che traduce la locuzione inglese “substantial damage” contenuta nella direttiva 2008/99/CE), non si richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo possibile desumere l’evento di inquinamento dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente ed agevolmente percepibili. Trattasi in ogni caso di accertamento in punto di fatto incensurabile nel giudizio per cassazione, salvo che la valutazione offerta sul punto dai giudici del merito trascenda nei vizi di motivazione censurabili in sede di legittimità. In proposito va evidenziato che, se per un verso l’assenza di accertamenti tecnici non costituisce di per sé vizio della motivazione, per altro verso, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo a scalfire le risultanze processuali, né proposto ipotesi alternative basate su propri elaborati peritali, limitandosi a censurare labialmente l’assenza di accertamenti tecnici. In parte qua, pertanto, la doglianza è inammissibile per genericità.
2.8. Quanto alla sussistenza in fatto dell’evento di inquinamento (secondo i canoni superiormente descritti), trovandoci – come visto - in presenza di «doppia conforme», occorre analizzare la motivazione di entrambe le sentenze di merito.
2.8.1. La sentenza impugnata, a pagina 3, evidenzia come, in occasione dei sopralluoghi eseguiti nei mesi di ottobre 2021 e maggio 2022, sia stato possibile accertare lo sversamento da parte della azienda «Di Caterino Arturo» (padre dell’imputato) sul suolo e in corpo idrico superficiale. In particolare, il materiale fecale, prodotto dalle deiezioni di circa 1.000 animali, veniva stoccato in una vasca alla quale era collegato un grande tubo che ne consentiva direttamente lo scolo sui terreni circostanti e, altresì, confluenti nel rio Tella, affluente del fiume Volturno. La Corte territoriale evidenzia che «la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; che lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attività, elemento che esclude la necessità – nel caso in esame – di analizzare «dati di confronto». Così chiarita in modo certamente non illogico la provenienza delle deiezioni dall’azienda in parola e la «abusività» della condotta, a pagina 3-4 la sentenza gravata ritiene dimostrata l’avvenuta contaminazione (rectius: inquinamento) del terreno e delle acque, pur in assenza di analisi sul punto, in ragione dello squilibrio funzionale determinato dai continui sversamenti degli ingenti quantitativi di liquami, in modo da alterare i naturali processi di sviluppo della flora presente in loco nonché la qualità delle acque superficiali. Tale convincimento derivava dalle deposizioni dei testimoni, i quali avevano riferito di uno sversamento massiccio e continuativo, che aveva interessato ampie porzioni di territorio determinando una compromissione dello stesso, come dimostrava la presenza sul fondo di massicci depositi fecali allo stato solido e liquido, che addirittura si presentavano con stratificazioni essiccate, tanto da ostacolare il passaggio.
2.8.2. Tale motivazione si salda con quella della prima sentenza, la quale, a pagina 3, stabilisce che il testimone maresciallo Iodice, rispondendo a domande rivoltegli dal difensore dell’imputato, chiariva che i terreni «erano praticamente inondati e coperti da “uno strato enorme di liquami”». D’altro canto, «come emerge dai rilievi fotografici allegati al verbale di esecuzione del sequestro del 28.6.2022 prodotto dal P.M., sul suolo erano chiaramente visibili abbondanti stratificazioni di liquami essiccati, quindi molto disidratati (cfr. rilievo contrassegnato con il numero 1)». A pagina 4, prosegue la sentenza del Tribunale, risulterebbe che l’imputato ha cagionato una «apprezzabile e significativa compromissione e un deterioramento dei terreni stessi, in maniera evidentemente necessitante di complessi e non agevoli interventi per la loro eliminazione. È noto, infatti, che i liquami zootecnici, specie quelli provenienti da attività di allevamento intensiva, sono significativa concausa dell’acidificazione del suolo e dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, provocando eccesso di azoto ed eccesso di nitriti, nonché un eccessivo apporto di manganese, rame e zinco, che vengono assorbiti dai vegetali che diventano quindi tossici, non solo per le persone, ma anche per gli animali, oltre a comportare altresì un eccessivo apporto di semi di malerbe. Non a caso, infatti, anche in Italia lo spandimento di liquami è regolato da un’apposita normativa che stabilisce quali sono i periodi dell’anno in cui gli allevamenti possono appunto spandere i liquami accumulati e poi trattati nei campi, usandoli come fertilizzante, nonché quali siano le aree in cui ciò è possibile, disciplinandone altresì misura e modalità e prevedendo altresì appositi obblighi di comunicazione in via amministrativa ad enti pubblici. E sotto tale profilo non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie non risultasse affatto rispettata la normativa di settore relativa allo spandimento di rifiuti, effettuata quindi in maniera del tutto abusiva, non avendo tra l’altro il Di Caterino prodotto agli accertatori alcuna documentazione a riguardo. Il selvaggio ed incontrollato sversamento sul suolo ad opera del Di Caterino di liquami a loro volta confluenti in un corso d’acqua, come in precedenza evidenziato, ha senza dubbio cagionato anche un deterioramento e una compromissione delle acque superficiali, a causa della eutrofizzazione e riduzione del tenore di ossigeno nell’acqua notoriamente provocato dai reflui zootecnici. Infine, appare appena il caso di osservare che nel caso di specie la macroscopica evidenza della situazione di danneggiamento e compromissione del suolo e delle acque riscontrata dai Carabinieri forestali non ha reso necessario neppure l’effettuazione di particolari misurazioni, atteso che in considerazione del contesto ambientale sul quale ha inciso la condotta dell’imputato e delle caratteristiche che lo contraddistinguono, sono apparse chiaramente apprezzabili le conseguenze dannose della medesima azione delittuosa».
2.9. Tale doppia conforme motivazione in fatto argomenta in modo non manifestamente illogico né contraddittorio in ordine alla sussunzione della condotta nell’evento di «deterioramento» delle matrici suolo e acqua superficiale, posta la evidenziata necessità di «complessi e non agevoli interventi per la eliminazione» del danno, in relazione alle matrici ambientali costituite dal suolo e dal corpo idrico superficiale. La doglianza è pertanto infondata.
2.10. Infondato è anche il motivo, suggerito più che coltivato, relativo a un eccesso di indeterminatezza della fattispecie, posto che questa Corte, già in passato, ha già avuto modo di ritenere (con valutazione che il Collegio ribadisce) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-bis cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano ad un fatto di danneggiamento e per i quali la specificazione che devono essere «significativi» e «misurabili» esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all’oggetto della condotta precisamente descritto ai nn. 1) e 2) della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 9736 del 30/01/2020, Forchetta, Rv. 278405 - 01).
I motivi relativi alla riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente sono manifestamente infondati.
3.1. Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito inferiscono l’esistenza di un potere gestorio di fatto dell’imputato (padre dell’amministratore formale, Di Caterino Arturo) dalla circostanza che lo stesso avesse costantemente partecipato ai sopralluoghi di ottobre 2021 e maggio 2022 e a tutti gli atti successivi di polizia giudiziaria; inoltre (pag. 4 sentenza impugnata), «si presentava quale gestore dell’azienda ed in tale qualità sottoscriveva i relativi verbali». L’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al ricorrente consente agevolmente di ricondurre l’attività illecita, operata mediante il ricorrente sversamento di enormi quantitativi di deiezioni animali in forma liquida sui corpi recettori mediante una tubazione abusivamente installata, consente di ritenere correttamente ritenuta la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, come tratteggiato al par. 2.6 che precede. Se tale motivazione non richiede ulteriori approfondimenti in relazione al capo A) della rubrica, in riferimento al capo B) il Collegio intende precisare quanto segue.
3.2. La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall’art. 255, comma 1, all’epoca dei fatti costituenti illecito amministrativo. (Sez. 3, n. 18046 del 18/01/2024, Palazzo, Rv. 286362 - 01). Ciò posto, questa Corte ritiene che, ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, previsto dall’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono indici rivelatori del fatto che l’agente operi nell’esercizio dell’attività richiesta dalla disposizione incriminatrice, e non, invece, come privato cittadino, l’utilizzo di mezzi e modalità che eccedono quelli normalmente nella disponibilità del privato nonché la natura e la provenienza dei materiali dismessi (Sez. 3, n. 47662 del 08/10/2014, Pelizzari, Rv. 261285 - 01). La norma si applica quindi non solo alle imprese che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche a qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente con personalità giuridica o anche «operante di fatto» (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 - 01). Si è anche affermato che «il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell’attività medesima» (Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 - 01). Devesi quindi concludere nel senso che, ai fini della sussistenza dell’elemento specializzante di cui all’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006, costituito dall’essere il soggetto attivo del reato «titolare di impresa» o «responsabile di ente», non rileva tanto la astratta qualifica di legale rappresentante, quanto la sussistenza, sotto il profilo oggettivo, di una attività qualificabile come «imprenditoriale» ai sensi dell’articolo 2082 cod. civ., e, sotto il profilo soggettivo, il concreto esercizio di poteri gestori ovvero di rappresentanza. Nel caso in esame, pertanto, a fronte dell’oggettivo esercizio di attività di impresa, il Salvatore Di Caterino è stato correttamente chiamato a rispondere della contravvenzione in parola in quanto amministratore di fatto della azienda responsabile dell’inquinamento.
3.3. Non coglie nel segno, poi, il riferimento – operato dal ricorrente - alla sentenza di questa Corte n. 33766 del 10/05/2017, Rv. 238859, in quanto il caso scrutinato in quella circostanza concerneva non l’amministratore di fatto, ma il committente, chiamato a rispondere in concorso con il legale rappresentante della società gestrice dei rifiuti.
Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.
4.1. La Corte territoriale (pag. 5) conferma il diniego del primo giudice alla luce della presenza di numerosi precedenti penali, che denotano una personalità negativa e spregiudicata, immeritevole delle invocate attenuanti, non emergendo del resto elementi suscettibili di positiva valutazione. Tale motivazione appare priva di aporie.
4.2. In riferimento alle circostanze di cui all’articolo 62-bis cod. pen., infatti, la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato»).
Il motivo relativo all’aumento operato per la continuazione è manifestamente infondato. La doglianza non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Tale principio è stato affermato anche in relazione agli aumenti operati per continuazione, in cui la corte (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540, richiamata da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone), secondo cui è necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Tali elementi sono presenti nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, nel ridurre la pena irrogata dal primo giudice, ha operato un contenuto aumento (mesi due di reclusione e 1.000 euro di multa, ben lontano dalla media edittale e in proporzione interna rispetto al reato base), ritenuto idoneo e proporzionato in rapporto alla oggettiva gravità del fatto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/02/2026


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