Cass. Sez. III n. 50772 del 20 dicembre 2023 (UP 23 nov 2023)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Cordioli
Ecodelitti.Ordine di ripristino e prescrizione del reato
L'art. 452 - quaterdecies, comma 4 cod. pen. stabilisce, (in assoluta continuità normativa con il precedente disposto di cui all'art. 260, comma 4, d.lgs 152/2006) che "il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”. Il chiaro tenore della disposizione non lascia dubbi all’interprete. Per espressa volontà del legislatore l’ordine di ripristino dello stato dall’ambiente è subordinato alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena con esclusione della sentenza che dichiara la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha assolto Cordioli Romano Enrico (unitamente ad altri imputati non ricorrenti) dal reato a lui ascritto di violazione degli artt. 110 cod.pen., 260 del d.lvo n. 152 del 2006 (ora art. 452 quaterdecies cod.pen.) limitatamente alle condotte in relazione agli impianti di Castelnuovo del Garda e Arese perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere per le residue condotte in imputazione per essere le stesse estinte per prescrizione.
Con la medesima sentenza sono state confermate le statuizioni civili nei confronti della parte civile WWF ed è stata confermata nel resto la sentenza impugnata.
1.1. Il Tribunale di Verona aveva condannato - tra gli altri- Cordioli Romano Enrico, quale legale rappresentante della Rotamfer spa, in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti (capo A), per avere gestito ingenti quantità di rifiuti anche pericolosi, presso gli stabilimenti di Arese e di Castelnuovo del Garda, e allo smaltimento, presso la discarica di Ca’ di Capri, abilitata alla ricezione di rifiuti non pericolosi e non tossici-nocivi, del residuo generato dalla lavorazione dei rottami di autoveicoli qualificato indistintamente come fluff non pericoloso, ma in realtà avente caratteristiche di pericolosità e tossicità. Il Tribunale aveva in motivazione ritenuto che non sussistesse la responsabilità penale con riguardo alla fase di accettazione dei rifiuti negli impianti di Castelnuovo del Garda e Arese, ma che invece sussisteva la responsabilità in relazione al conferimento in discarica del materiale pericoloso costituito da pneumatici di autovetture fuori uso, ancorché triturati compresi nel cumulo di fluff destinato alla discarica Cà di Capri.
Cordioli Romano Enrico era assolto dai reati di cui ai capi N) – art. 640 cod.pen. - per non aver commesso il fatto e O) – art. 449 cod.pen.- perché il fatto non sussiste.
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore di plurime parti civili, ivi compreso il WWF, da liquidarsi in separato giudizio.
Ai sensi dell’art. 260 comma 4, del d.lvo n. 152 del 2006, aveva ordinato il ripristino dello stato dell’ambiente a spese degli imputati e ai sensi dell’art. 260 comma 3, del d.lvo n. 152 del 2006. Aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici l’imputato per la durata di anni uno e interdetto dall’esercizio della professione per anni uno e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione.
1.3. A seguito di appello degli imputati, la Corte d’appello di Venezia ha formalmente assolto gli imputati – tra cui l’odierno ricorrente – dalla condotta contestata di cui all’art. 260 d.lvo n. 152 del 2006, relativa agli stabilimenti di Castelnuovo di Garda e Arese, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato la prescrizione del reato con riguardo alla contestazione relativa allo smaltimento nella discarica di Ca’ dei Capri, confermando nel resto l’impugnata sentenza ivi comprese le statuizioni civili nei confronti della parte civile WWF, essendo state revocata le altre costituzioni di parte civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso.
- Violazione di legge in relazione all’art. 260 comma 4, d.lvo 152 del 2006, erronea applicazione della legge avendo i giudici del merito confermato l’ordine di rimessione in pristino dell’ambiente in presenza di estinzione del reato.
- Violazione di legge in relazione all’art. 260 comma 3, d.lvo 152 del 2006, erronea applicazione della legge avendo i giudici del merito confermato le pene accessorie in presenza di estinzione del reato.
- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della statuizione civile nei confronti della parte civile WWF. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria in relazione al fatto che genera la responsabilità civile, ex art. 2043 cod. civ. non essendo sufficiente a fondare una responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti il mero conferimento di questi in discarica, violazione dell’art. 260 d.lvo 16ì52 del 2006 e 185 cod.pen.
La Corte d’appello non avrebbe motivato adeguatamente in punto accertamento dell’illecito aquiliano non avendo evidenziato le condotte idonee ad integrare un fatto illecito e nello specifico il traffico di rifiuti, né avrebbe identificato e argomentato il danno ingiusto cagionato alla parte civile WWF. Il mero conferimento di rifiuti non integrerebbe il reato di traffico di rifiuti, rifiuti regolarmente prodotti presso gli impianti di recupero. I giudici territoriali avrebbero finanche reso una motivazione contraddittoria poiché dopo aver affermato che le fasi di ricezione e lavorazione dei rottami ferrosi si erano svolte regolarmente affermerebbe che il fluff contaminato (e poi conferito nella discarica) era ottenuto mediante un’attività di miscelazione con altre tipologie di rifiuti, tra cui i penumatici di auto usate triturate, presso gli impianti di Castelnuovo del Garda e Arese. Carente sarebbe la prova del danno ingiusto prodotto in capo alla parte civile tenuto conto che, a mente dell’art. 185 cod.pen., deve essere di derivazione immediata e diretta e che, per giurisprudenza di legittimità spetta soltanto allo Stato e per esso al Ministro dell’ambiente, la legittimazione a costituirsi parte civile, nei procedimenti per i reati ambientali e che alle associazioni rappresentative di interessi collettivi relativi alla protezione ambientale possono ottenere unicamente il risarcimento dei danni concretamente subiti in conseguenza del fatto illecito attribuito all’imputato e ad esso causalmente collegato al di fuori da quelli ambientali. Nel caso in esame mancherebbe la prova del danno risarcibile alla parte civile WWF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
Sono fondati il primo e secondo motivo di ricorso.
L'art. 452 - quaterdecies, comma 4 cod. pen. stabilisce, (in assoluta continuità normativa con il precedente disposto di cui all'art. 260, comma 4, d.lgs 152/2006) che "il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.
Il chiaro tenore della disposizione non lascia dubbi all’interprete.
Per espressa volontà del legislatore l’ordine di ripristino dello stato dall’ambiente è subordinato alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena con esclusione della sentenza che dichiara la prescrizione del reato.
L'estinzione per prescrizione del reato di traffico di rifiuti dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di ripristino dello stato di ambiente, impartito con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alle sole sentenze di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
La sentenza impugnata che ha confermato l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente va annullata senza rinvio e revocato il suddetto ordine.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Le pene accessorie applicate al ricorrente conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetto penale della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv. 268239 – 01; Sez. 6, n. 16841 del 21/02/2018, Recchia, Rv. 272975 – 01).
La sentenza impugnata che ha confermato le pene accessorie va annullata senza rinvio con eliminazione delle suddette pene accessorie applicate all’imputato.
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini qui indicati.
A seguito di prescrizione del reato i giudici territoriali hanno confermato, ai sensi dell’art. 578 cod.proc.pen., le statuizioni civili in favore della parte civile WWF, unica parte civile rimasta nel processo.
Nel pervenire alla conferma del risarcimento del danno in favore della parte civile WWF, i giudici del merito hanno argomentato che sulla scorta del compendio probatorio acquisito, era rimasto dimostrato l’illecito conferimento di rifiuti tossico-nocivi che comprendeva anche pneumatici triturati presso la discarica Ca’ dei Capri. In modo continuativo ed organizzato l'imputato aveva smaltito, quale legale rappresentante della Rotamfer srl, nella discarica di Ca’ di Capri car fluff pericoloso e tossico nocivo ottenuto mediante l'inserimento nello stesso di altre tipologie di rifiuti, tra cui pneumatici triturati prodotti durante il ciclo di lavorazione negli impianti di Castelnuovo del Garda e di Arese, ricavando così un ingiusto profitto consistito nel mancato sostentamento dei costi di smaltimento del car fluff tossico non idoneo ad essere collocato nella discarica insieme ad altri rifiuti miscelati illecitamente all'interno del fluff.
Si tratta di una condotta, quella accertata che, ai sensi dell’art. 185 cod.pen., è fonte dell’obbligazione risarcitoria per l’autore dell’illecito. La motivazione sul punto è presente e congrua.
Invece, la motivazione della sentenza impugnata è carente con riguardo al profilo del danno subito dalla parte civile WWF, argomentato in via del tutto generica con riguardo alle ripercussioni negative sull’ambiente e sulla fauna.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali non soltanto al Ministro dell'Ambiente per il risarcimento del danno ambientale, ma anche agli enti locali territoriali, e alle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale che hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo ( Sez. 3, n. 34761 del 21/06/2011, Memmo, Rv. 251283 – 01; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Miotti, Rv. 252909 – 01; Sez. 4, n. 24619 del 27/05/2014, Salute, Rv. 259153 – 01), danno che la parte civile deduce di avere subito per effetto della condotta illecita e che deve essere dimostrato nel processo. Ciò premesso, la motivazione resa dalla Corte d’appello non è congrua con riguardo al danno risarcibile in favore della parte civile non essendo adeguatamente motivato il pregiudizio e la natura dello stesso (patrimoniale o morale) subito dalla parte civile WWF.
La sentenza va sul punto annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello cui va rimessa la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, ordine che revoca, ed alle pene accessorie che elimina e con rinvio al giudice civile competenza in grado di appello quanto alle statuizioni civili.
Così deciso il 23/11/2023